al
comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo
le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti:
«recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La
scadenza dellarticolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo
1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter.
Il termine per lemanazione del decreto ministeriale di cui allarticolo
24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure
di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla
concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24,
come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto
in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo allesodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano
i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli
ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater.
Allarticolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le parole: di almeno 59 anni di età
sono sostituite dalle seguenti: di almeno 60 anni di età.
Le disposizioni dellarticolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva
entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva
ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro,
includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
lassolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia
e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro delleconomia e
delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche
conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, laumento
dellaliquota di base dellaccisa sui tabacchi lavorati prevista
dallallegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria
alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione delle disposizioni
di cui al comma 2-quater del presente articolo. Lattuazione
delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura
non inferiore a 15 milioni di euro per lanno 2013 e nel limite massimo
di 140 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2014.
2-sexies.
Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga allarticolo 29, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano
del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
di immobili».