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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3124


        All’articolo 28:

            al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».