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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3124


        All’articolo 19:

            al comma 1:
                alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera e), dopo le parole: «all’articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’entrata in vigore»;
                alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
                alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
                alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2006, n. 296“ sono aggiunte le seguenti: “, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88“».