MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE
29 DICEMBRE 2011, N. 216
Allarticolo 1:
al
comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
al
comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono
soppresse;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le
disposizioni dellarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni
del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di
personale destinato allesercizio delle funzioni fondamentali di cui
allarticolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42, a decorrere dallanno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dallarticolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dallarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per lINPS è prorogato allatto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dallarticolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».
al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
Dopo larticolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). 1. Il termine di cui allarticolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
al
comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti:
«decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo
le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti:
«recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La
scadenza dellarticolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo
1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter.
Il termine per lemanazione del decreto ministeriale di cui allarticolo
24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure
di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla
concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24,
come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto
in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo allesodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano
i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli
ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater.
Allarticolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le parole: di almeno 59 anni di età
sono sostituite dalle seguenti: di almeno 60 anni di età.
Le disposizioni dellarticolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva
entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva
ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro,
includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
lassolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia
e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro delleconomia e
delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche
conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, laumento
dellaliquota di base dellaccisa sui tabacchi lavorati prevista
dallallegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria
alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione delle disposizioni
di cui al comma 2-quater del presente articolo. Lattuazione
delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura
non inferiore a 15 milioni di euro per lanno 2013 e nel limite massimo
di 140 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2014.
2-sexies.
Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga allarticolo 29, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano
del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
di immobili».
Dopo larticolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Clausola di salvaguardia). 1. Qualora, in seguito allinclusione dei lavoratori di cui allarticolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui allarticolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui allarticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui allarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».
al
comma 1:
allalinea,
le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Al codice dellordinamento militare, di cui al decreto»;
alla
lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2015»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a carico della finanza pubblica».
al
comma 2:
dopo
le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite
le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le
parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
della salute,»;
le
parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 3:
le
parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti:
«libero-professionale»;
le
parole: «ai sensi dellarticolo 1 del» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dellarticolo 15-duodecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dallarticolo
1 del»;
le
parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012»;
al
comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
della salute,»;
al
comma 5, le parole: «La disposizione di cui allarticolo
64» sono sostituite dalle seguenti: «Lapplicazione
della disposizione di cui allarticolo 1, comma 796, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dallarticolo
64, comma 1,».
al
comma 1:
alle
lettere a) e b), le parole: «dalla seguenti parole»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla
lettera a), le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio»;
al comma 5:
al
primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge
15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»;
il
secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il
decreto di cui allarticolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione
del territorio indicanti siti dinteresse turistico e culturale, è
adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport.
6-ter.
Allarticolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
le parole: dodici mesi sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro
mesi.
6-quater.
Allarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti:
31 dicembre 2012».
Dopo larticolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. (Proroga in materia di impianti funiviari). 1. Allarticolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: proroga di due anni sono sostituite dalle seguenti: proroga di quattro anni.
2. Alla tabella
1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa
la seguente voce: due anni articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Alla tabella
1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo
2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: articolo
145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni Settore funiviario.
3. Per gli
impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni
previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere
unulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro
anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».
al
comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla
seguente: «presidenti»;
al
comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al
comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente
Direzione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio
e del mare può avvalersi dellIstituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività
diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto
la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo
sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il
Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A questultimo
fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema,
la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Dallattuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Allarticolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: al 1º giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: al 30 giugno 2012»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Allarticolo
11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2-ter, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite
dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
b)
al comma 5-bis, le parole: Per gli anni 2010 e 2011,
le parole: 30 settembre 2011 e le parole: per gli anni
2010 e 2011 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: Per
gli anni 2010, 2011 e 2012, 30 settembre 2012 e per
gli anni 2010, 2011 e 2012;
c)
al comma 5-ter, le parole: Per gli anni 2010 e 2011
sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2010, 2011 e 2012;
d)
il comma 5-quater è abrogato»;
al
comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al
comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare,».
Dopo larticolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dallarticolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
al
comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini
relativa al Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca,»;
al
comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca,»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È
differita al 1º gennaio 2013 lapplicazione dellarticolo
6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa
di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per lanno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dellautorizzazione di spesa prevista allarticolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa
al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo,
dallarticolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter.
I termini per linserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui
allarticolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati
per i docenti che hanno conseguito labilitazione dopo aver frequentato
i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso
31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria,
attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono,
inoltre, chiedere liscrizione con riserva nelle suddette graduatorie
coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze
della formazione primaria. La riserva è sciolta allatto del
conseguimento dellabilitazione. Con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al
presente comma laggiornamento delle domande per linserimento
nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai
fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato
per lanno scolastico 2012-2013.
2-quater.
Le risorse di cui allarticolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di
professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra
tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.
A tal fine la distanza dal limite di cui allarticolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia
di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega
di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi
e criteri direttivi di cui allarticolo 5, comma 4, lettera b),
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione
esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò
comporti lesclusione di alcuna università nellutilizzo
delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.
2-quinquies.
Il termine per lattuazione degli interventi di cui allarticolo
4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
per lassegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle
vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato
al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483
euro per lanno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 33,
comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Dopo larticolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). 1. Il termine di cui al comma 5-bis dellarticolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per lanno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. Allonere
di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per lanno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di
cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come integrata, da ultimo, dallarticolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per lanno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È
prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria
adottata in attuazione dellarticolo 1, comma 526, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al
comma 3, le parole: «Sono prorogate, per lanno 2012, le
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È
prorogata, per lanno 2012, lapplicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: per lanno 2010 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e 2012.
3-ter.
Allonere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per lanno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nellambito del programma Fondi di riserva e speciali
della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al
comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo
le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti:
«e successive modificazioni,»;
al
comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite
dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al
comma 7, le parole: «stabilito dallarticolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «indicato nellarticolo 23»
e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le
seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
al
comma 8, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».
al
comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive
modificazioni»;
al
comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009,
n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni».
al
comma 1:
alla
lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
alla
lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
alla
lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
alla
lettera e), dopo le parole: «allarticolo 12,»
sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta
giorni dallentrata in vigore del presente decreto»;
alla
lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dallentrata in
vigore»;
alla
lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
alla
lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
alla
lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla
lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Allarticolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le seguenti: , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dallarticolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il
termine per lutilizzo delle risorse già destinate allAgenzia
del demanio, quale conduttore unico ai sensi dellarticolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione
dei Ministeri, a seguito dellentrata in vigore dellarticolo
27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il
31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate,
nellanno 2012, al pagamento dei canoni di locazione relativi ai contratti
già in essere da parte delle amministrazioni statali interessate.
1-ter.
Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo
1694 dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca nellanno 2011 per le finalità di cui allarticolo
5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater.
Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti allattuazione dei commi 1-bis e 1-ter del
presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per lanno 2012, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui allarticolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per lanno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dellIRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per lanno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».
al
comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al
comma 2, le parole: «dellarticolo 2 decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «dellarticolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dallarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni darma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004».
al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il
comma 9-ter dellarticolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente:
9-ter. Il
termine di cui allarticolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre
2011, risultino realizzate in misura non inferiore all80 per cento
degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate
entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e
non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, lagevolazione
è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati
per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo
economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie
realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31
dicembre 2012 sono versate allentrata del bilancio dello Stato.
1-ter. Al fine di
prorogare a tutto il 2012 lAccordo per il credito alle piccole e
medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro
delleconomia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, lAssociazione bancaria
italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
Dopo larticolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Protezione accordata al diritto dautore) 1. Allarticolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dallarticolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data sono sostituite dalle seguenti: e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».
al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dallarticolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Dopo larticolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. (Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dellarticolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). 1. Limpegno di spesa di cui allarticolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dellonere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dellefficienza».
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dallarticolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dellarticolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno alleditoria e al pluralismo dellinformazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».
Dopo larticolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. (Proroga delle disposizioni per lincremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). 1. Le risorse disponibili per lapplicazione dellarticolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 Fondo finalizzato allefficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per lanno 2010, nonchè le risorse pari a 1 milione di euro, per lanno 2011, accantonate ai sensi dellarticolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, per lapplicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze e con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare».
al
comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite
le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al
comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Labrogazione delle disposizioni previste dallarticolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allarticolo
1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: e 2011 sono sostituite dalle seguenti: , 2011
e 2012;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La detrazione relativa allanno 2012 non rileva ai fini della determinazione dellacconto IRPEF per lanno 2013.
6-ter. Alla copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis,
pari a 1,3 milioni di euro per lanno 2012 e a 4,7 milioni di euro
per lanno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2012-2014, nellambito del programma Fondi
di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al
comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Allarticolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dallarticolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono inserite le seguenti: e la società Riscossione Sicilia Spa.
8-ter. Il termine di cinque anni per lutilizzazione edificatoria dellarea previsto dallarticolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;
al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. I
termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24,
25 e 27 dellarticolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono prorogati di nove mesi»;
al
comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante
ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delleconomia e
delle finanze,»;
al
comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto
stabilito dallarticolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al
comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono
inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel
territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune
di Bernalda,»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al
comma 12 dellarticolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allalinea, le parole: 1º maggio 2011 sono sostituite
dalle seguenti: 31 dicembre 2011;
b) alla lettera a), le parole: 30 novembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2012.
16-ter. Limitatamente allanno 2012, in deroga ai termini di cui allarticolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui allarticolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater.
Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dellarticolo
12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, lapplicabilità
del comma 7 dellarticolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello delleventuale
esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dellarticolo
12.
16-quinquies.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per lanno
2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-sexies.
Allarticolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238,
le parole: al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013
sono sostituite dalle seguenti: al periodo dimposta in corso
al 31 dicembre 2015 e le parole: alla data del 20 gennaio 2009
sono sostituite dalle seguenti: a partire dalla data del 20 gennaio
2009.
16-septies.
Il comma 204 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è sostituito dal seguente:
204. I redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, allestero in zone di frontiera e in altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo:
a)
per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per limporto eccedente 8.000
euro;
b) per lanno 2012, per limporto eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per lanno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma.
16-octies. Alla
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies,
pari a 24 milioni di euro per lanno 2013, si provvede:
a)
quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il
medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nellambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi
da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, laccantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, laccantonamento
relativo al Ministero delleconomia e delle finanze;
b)
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b), della
legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c)
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni
di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999,
n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183.
16-novies. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui allarticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista allarticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, allalinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: 30 giugno 2012, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2012».
Dopo larticolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Liquidazione dellEnte per lo sviluppo dellirrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). 1. Allarticolo
21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: Fino al decorso
del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive
e le azioni giudiziarie nei confronti dellEIPLI;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dellEnte, anche nei confronti dei terzi».