(Fondo nazionale per il recupero, la tutela
e
la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi dItalia)
1. Al fine di contribuire allattuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui allarticolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi dItalia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni e alle
unioni di comuni che intendono promuovere gli interventi di cui allarticolo
1 della presente legge, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al presente articolo. Una quota pari ad almeno il 25 per cento delle
risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni ai quali
è stato attribuito il marchio di «borghi antichi dItalia»
ai sensi del comma 6 dellarticolo 1.
3. Con il decreto di cui al comma
2 sono stabilite altresì adeguate procedure per il controllo dei
progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero delle zone
di particolare pregio di cui allarticolo 1, comma 2, e per le eventuali
revoche dei contributi previsti, nonché le modalità di riparto
più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali
gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse
nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
4. Per lanno 2012, la dotazione
del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
5. Allonere derivante dallattuazione
del comma 4, pari a 50 milioni di euro per lanno 2012, si provvede
mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013, nellambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
7. A decorrere dallanno 2013,
al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.