Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri
storici
e dei borghi antichi dItalia)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dellarticolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nellambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
2. I comuni e le unioni di comuni
di cui al comma 1 possono individuare, allinterno del perimetro dei
centri storici e negli insediamenti urbani individuati con il decreto di
cui al comma 6, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela
dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi
integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana,
nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie,
attraverso gli strumenti alluopo previsti dalla vigente normativa
statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al
comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri
commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati
commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.
3. Gli interventi integrati di cui
al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono:
il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio
da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici
delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici
già esistenti da parte dellente locale; il miglioramento e
ladeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati
al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione
di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani
quali lilluminazione, larredo urbano, la pulizia delle strade,
i parcheggi, lapertura e la gestione di siti di rilevanza storica,
artistica e culturale.
4. Le regioni possono prevedere forme
di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione
dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati
dai comuni ai sensi del comma 3.
5. La valorizzazione dei «centri
commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati
commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi
di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati,
anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive,
di attività artigianali e di servizio, che insistono allinterno
dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra unofferta
di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità
di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione,
alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche
locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione
turistica e culturale del territorio.
6. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri
qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base
dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani in comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai quali attribuire il marchio
di «borghi antichi dItalia». Lattribuzione del marchio
di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dellinteresse
culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti
urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.