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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2227


Art. 8.

(Servizi nelle aree di sosta)

    1. I servizi nelle aree di sosta di cui all’articolo 7, comma 6, sono assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni comunali territorialmente competenti o dai comuni, e dai distretti sociosanitari.

    2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad assicurare la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti di cui al medesimo comma, garantendo comunque:

        a) l’osservanza dei regolamenti concernenti l’uso, l’organizzazione e la gestione delle aree di sosta;

        b) il coordinamento con gli uffici comunali competenti;
        c) l’educazione sanitaria;
        d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
        e) il coordinamento con le scuole frequentate dagli studenti rom, sinti e camminanti;
        f) il coordinamento con il servizio sociale del centro per la giustizia minorile competente per territorio, al fine di assicurare tutela e assistenza a coloro che sono soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
        g) ogni informazione utile all’utenza.

    3. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad offrire alle minoranze rom, sinti e caminanti le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.