(Servizi nelle aree di sosta)
1. I servizi nelle aree di sosta di cui allarticolo 7, comma 6, sono assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni comunali territorialmente competenti o dai comuni, e dai distretti sociosanitari.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le aziende sanitarie locali sono tenuti ad assicurare la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei distretti di cui al medesimo comma, garantendo comunque:
a) losservanza dei regolamenti concernenti luso, lorganizzazione e la gestione delle aree di sosta;
b)
il coordinamento con gli uffici comunali competenti;
c)
leducazione sanitaria;
d)
la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
e)
il coordinamento con le scuole frequentate dagli studenti rom, sinti e
camminanti;
f)
il coordinamento con il servizio sociale del centro per la giustizia minorile
competente per territorio, al fine di assicurare tutela e assistenza a
coloro che sono soggetti a provvedimenti dellautorità giudiziaria;
g)
ogni informazione utile allutenza.
3. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad offrire alle minoranze rom, sinti e caminanti le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.