(Istituzione del Fondo nazionale
per
le politiche a favore dei minori rom, sinti e camminanti)
1. Al fine di realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la scolarizzazione, la socializzazione e lintegrazione dei minori e degli adolescenti appartenenti alle popolazioni rom, sinti e camminanti e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per le politiche a favore dei minori rom, sinti e camminanti.
2. La ripartizione del Fondo di cui
al comma 1 avviene su base regionale.
3. Sono ammessi al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) porre le condizioni, logistiche e culturali, per una scolarizzazione completa e valida, garantita per lintero ciclo scolastico obbligatorio e per la scuola dellinfanzia, avvalendosi sia delle strutture appartenenti al normale circuito scolastico che degli strumenti e delle figure professionali specifici individuati ai sensi della presente legge;
b) garantire
i presupposti necessari ad un sano processo di crescita psico-fisica;
c) perseguire
lintegrazione nel tessuto sociale, per mezzo di attività ludiche,
espressive e formative, che prevedano il contatto dei minori rom, sinti
e camminanti con i minori italiani e con gli altri stranieri;
d) realizzare
servizi di preparazione e di sostegno alla crescita, di contrasto alla
povertà, alla violenza, allo sfruttamento minorile e allaccattonaggio,
nonché di assistenza, di riabilitazione e di reinserimento dei minori
coinvolti in procedimenti penali.