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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2227


Art. 13.

(Istituzione del Fondo nazionale
per le politiche a favore dei minori rom, sinti e camminanti)

    1. Al fine di realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la scolarizzazione, la socializzazione e l’integrazione dei minori e degli adolescenti appartenenti alle popolazioni rom, sinti e camminanti e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per le politiche a favore dei minori rom, sinti e camminanti.

    2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 avviene su base regionale.
    3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

        a) porre le condizioni, logistiche e culturali, per una scolarizzazione completa e valida, garantita per l’intero ciclo scolastico obbligatorio e per la scuola dell’infanzia, avvalendosi sia delle strutture appartenenti al normale circuito scolastico che degli strumenti e delle figure professionali specifici individuati ai sensi della presente legge;

        b) garantire i presupposti necessari ad un sano processo di crescita psico-fisica;
        c) perseguire l’integrazione nel tessuto sociale, per mezzo di attività ludiche, espressive e formative, che prevedano il contatto dei minori rom, sinti e camminanti con i minori italiani e con gli altri stranieri;
        d) realizzare servizi di preparazione e di sostegno alla crescita, di contrasto alla povertà, alla violenza, allo sfruttamento minorile e all’accattonaggio, nonché di assistenza, di riabilitazione e di reinserimento dei minori coinvolti in procedimenti penali.