Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività
economica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento
della spesa pubblica e per il contrasto allevasione fiscale ai fini
della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della
competitività economica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I
RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 1.
(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente
non utilizzate
negli ultimi tre anni)
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui allarticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui allarticolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso lutilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dallanno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nellambito delle spese rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nellAllegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate allinformatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dallapplicazione dellarticolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dellarticolo 5, comma 1, primo periodo.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri
e Banca dItalia
riduzioni di spesa)
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a)
eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già
previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore
a 7 milioni di euro;
b)
contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo
non inferiore a 3 milioni di euro;
c)
riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore
a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate allentrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca dItalia tiene conto, nellambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle
Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero delleconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dellattuazione del presente articolo, il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b)
individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei
requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c)
disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti
pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono
offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d)
stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini
tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e)
disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f)
stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi
di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero delleconomia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero delleconomia e delle finanze.
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED
AMMINISTRATIVI
Art. 5.
(Economie negli Organi costituzionali,
di governo
e negli apparati politici)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nellart. 121 della Costituzione.
2. A decorrere
dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale,
previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952,
n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere
dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno
della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare,
e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro
(CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto allimporto complessivo
erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento
retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto
dallart. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere
dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, limporto di un euro
previsto dallart. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno
1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti
dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico
conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione
ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente
al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono
superare limporto di 30 euro a seduta.
6. Allarticolo
82 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri
comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun
caso lammontare percepito nellambito di ciascun mese da un
consigliere può superare limporto pari ad un quinto dellindennità
massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto
di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri
circoscrizionali»;
b)
al comma 8:
1)
allalinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».
7. Con decreto del Ministro dellinterno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dellarticolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dallapplicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì limporto dellindennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui allarticolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. Allarticolo 83 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».
9. Allarticolo 84
del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a)
le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è
dovuto»;
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
10. Allarticolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui allarticolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per lambiente, alla struttura di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui allart. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione
agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la
titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa
può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni
di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera.
La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a
quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva leventuale
devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dellimposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del
presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto
legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165
del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio,
agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella
C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
3. Fermo restando
quanto previsto dallart. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005
n. 266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità,
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti
di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni
del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo
di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati.
La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. Allarticolo
62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio
dellautorizzazione prevista dal presente comma lincarico si
intende svolto nellinteresse dellamministrazione di appartenenza
del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dallente
sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente
comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando
quanto previsto dallart. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici,
e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto
privato, provvedono alladeguamento dei rispettivi statuti al fine
di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e
quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica,
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso,
le Amministrazioni vigilanti provvedono alladeguamento della relativa
disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui allarticolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento
a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine
di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata
adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione
previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità
erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica
comunque quanto previsto dallart. 7, comma 6.
6. Nelle società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni
pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società quotate.
7. Al fine
di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni,
a decorrere dallanno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, escluse le università,
gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può
essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009.
Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
8. A decorrere
dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per le medesime
finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro
pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dal 1º luglio 2010 lorganizzazione di convegni, di
giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione
e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato
e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da
esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro
competente; lautorizzazione è rilasciata nei soli casi in
cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet
istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile lutilizzo,
per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in
bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori
dallorario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a
qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature
e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti,
lautorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi
organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dallorgano
di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, lautorizzazione
è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca,
nonché alle mostre realizzate, nellambito dellattività
istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività
culturali ed agli incontri istituzionali connessi allattività
di organismi internazionali o comunitari.
9. A decorrere
dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto
nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta
ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le
spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dallarticolo
14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché
per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede
di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti
in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti che esercitano i poteri dellazionista garantiscono
che, allatto dellapprovazione del bilancio, sia comunque distribuito,
ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
In ogni caso linerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio
sindacale.
12. A decorrere
dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche allestero,
con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle
forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura,
nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali
ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso
enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta
nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare
e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito
dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dallorgano di vertice
dellamministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di
controllo ed agli organi di revisione dellente. Il presente comma
non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie
per le missioni allestero di cui allart. 28 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248,
non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio
per il personale inviato allestero. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417
e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere
dallanno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione
deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente lattività
di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica allattività
di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite
i propri organismi di formazione.
14. A decorrere
dallanno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dellarticolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all80
per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per lacquisto,
la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture, nonché
per lacquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere
derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica
alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per i servizi istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza
pubblica.
15. Allart.
41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto
dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 allentrata
del bilancio dello Stato».
16. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato
per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito
con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo lassolvimento dei compiti di seguito
indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per
lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società
trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, allentrata
del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio
del Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,
con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse
le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione
e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito
alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere
da parte del Comitato entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente
decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal
residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio
del Comitato per lintervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia
ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi
attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per lintervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo allinterruzione
dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla
data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dellesito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I
componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società
trasferitaria, uno dintesa tra Ministero delleconomia e delle
finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è
scelto dal Ministero delleconomia e delle finanze. La valutazione
deve, fra laltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari
per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento,
nonché dellammontare del compenso dei periti, individuando
altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa.
Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce
il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto
dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle
finanze. Lammontare del compenso del collegio di periti è
determinato con decreto dal Ministro delleconomia e delle finanze.
Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione
ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è
attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua
quota del 30% è di competenza della società trasferitaria
in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e
Sviluppo di Attività Industriali Isai s.p.a. in liquidazione,
decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società
è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.
Sono abrogati i commi 5 e 7 dellart. 33 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
18. Tutte
le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque
imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dellart. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
19. Al fine
del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche,
tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità
e di concorrenza, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo
quanto previsto dallart. 2447 codice civile, effettuare aumenti di
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare
garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società
di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio
o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la
continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, lordine pubblico
e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente
comma.
20. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della
finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento
dei trasferimenti erariali di cui allart. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è
accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dallart. 3
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge
26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole
previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per lattuazione
del presente comma.
21. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione
di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito
capitolo dellentrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
(Soppressione ed incorporazione di enti
ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, lIPSEMA e lISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite allINAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; lINAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine
di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza
e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività,
lIPOST è soppresso.
3. Le funzioni
dellIPOST sono trasferite allINPS, sottoposto alla vigilanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; lINPS succede
in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, nonché,
per quanto concerne la soppressione dellISPELS, con il Ministro della
salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Le dotazioni
organiche dellInps e dellInail sono incrementate di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso
gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione
in applicazione dellarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dallIspels
continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dellarea VII. Nellambito
del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici
non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma
2, può essere prevista unapposita sezione contrattuale per
le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica
e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, llNPS e lINAIL
subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
6. I posti
corrispondenti allincarico di componente dei Collegi dei sindaci,
in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi
precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze,
nellambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi
dei sindaci ai sensi dellarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto
dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti
previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo
incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi
del presente articolo è conferito dallAmministrazione di appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. Allart.
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la
rappresentanza legale dellIstituto, può assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri
di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata
esperienza nellesercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dellEnte. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, con la procedura di cui allart. 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri
è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni,
si provvede ad acquisire lintesa del consiglio di indirizzo e vigilanza
dellEnte, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del
presidente»
c)
al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno
trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dallanticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda
alla nomina del nuovo titolare»;
d)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione»
e « il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»;
sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dallespressione
«Il consiglio è composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza»;
e)
al comma 6, lespressione «partecipa, con voto consultivo, alle
sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle
del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f)
al comma 8, è eliminata lespressione da «il consiglio
di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g)
al comma 9, lespressione «con esclusione di quello di cui alla
lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione
di quello di cui alla lettera d)»;
h)
è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dellEnte
è dovuto, per lesercizio delle funzioni inerenti alla carica,
un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze».
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui allart. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dellEnte, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto
dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui allarticolo
3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore
al trenta per cento.
10. Con effetto
dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi
e casse di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli
42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere
dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti
ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse
di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, non possono superare limporto di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere
dal 1º luglio 2010, lattività istituzionale degli organi
collegiali di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione allattività
istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione
di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti
che disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento degli Enti di
cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione dellarticolo 1,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle
more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute
nel presente articolo.
14. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche allorganizzazione ed al
funzionamento allEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lIstituto affari
sociali di cui allarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni
sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dellelaborazione
delle politiche sociali, è costituita nellambito dellorganizzazione
dellISFOL unapposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali
e finanziarie da riallocare presso lISFOL. La dotazione organica
dellISFOL è incrementata di un numero pari alle unità
di personale di ruolo trasferite, in servizio presso lIstituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. LISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i
rapporti di lavoro in essere. LISFOL adegua il proprio statuto entro
il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lEnte nazionale
di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente
della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni
sono trasferite allEnpals, che succede in tutti i rapporti attivi
e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso lEnpals
con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori
e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività
e le passività risultanti dallultimo bilancio consuntivo approvate
affluiscono ad evidenza contabile separata presso lEnpals. La dotazione
organica dellEnpals è aumentata di un numero pari alla unità
di personale di ruolo trasferite in servizio presso lENAPPSMSAD alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e linnovazione e con il Ministro delleconomia e delle finanze,
da emanarsi ai sensi dellart. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento
dellente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale
dellIstituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del
mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie
derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono
computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti allart.
1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine
di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia
di politica economica, lIstituto di studi e analisi economica (Isae)
è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero
delleconomia e delle finanze. Le funzioni svolte dallIsae sono
trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro delleconomia e delle finanze; con gli stessi decreti sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero delleconomia e delle finanze, nonché, limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di
ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli
del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata
con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui
al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale
del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
19. LEnte
italiano Montagna (EIM), istituito dallarticolo 1, comma 1279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente
e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite
al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e linnovazione di concerto con il
Ministro delleconomia e dèlle finanze sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza,
nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella
di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza
è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
20. Gli enti
di cui allallegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni
esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate.
Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti
enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente
individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base
di unapposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti
dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dellinquadramento. Nel caso in cui risulti
più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione
di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dallattuazione delle predette disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti
finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento
dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della
spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i
relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni
a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti.
Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate
mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo.
Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse
pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino
al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, lattività
facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici già a tal fine utilizzati».
21. LIstituto
nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito
con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è
soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni
svolte dallINSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie
con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo
di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca.
I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero
sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei
decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni
di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare
le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale
del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
22. Lultimo
periodo del comma 2 dellarticolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine
dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero delleconomia
e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico».
23. Per garantire
il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i
commi 8 e 9 dellarticolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni
decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione
della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal
Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero
dello sviluppo economico.
24. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui
competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri
organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto allanno 2009. Al
fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità
con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri
competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni
mediche di verifica operanti nellambito del Ministero delleconomia
e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi
di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle
competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi
tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le Regioni, le predette
Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare
sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite
al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui allart.
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto
utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per lesercizio
delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione
della Direzione generale per lincentivazione delle attività
imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini
della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse
del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano
ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale
dello Stato.
30. Allarticolo
10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma
1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli
comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza
sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi
dellart. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita
al Ministero per lo sviluppo economico.
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)
1. Il limite previsto dallarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dellimmobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dallarticolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dallAmministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dellorgano interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini
della tutela dellunità economica della Repubblica e nel rispetto
dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi
vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai
princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi
legati allutilizzo degli immobili. Per le medesime finalità,
gli obblighi di comunicazione previsti dallart. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora
nellattuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222,
periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 1amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio
gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dallAgenzia
del demanio il Ministero delleconomia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti
di spesa dellamministrazione stessa pari all8 per cento del
valore di mercato dellimmobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi
gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai
sensi dellarticolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009,
n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali allacquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione
passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite
dellAgenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione
di cui al presente comma. LAgenzia del demanio esprime apposito parere
di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre
in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze
sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine
dellottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, il Ministero delleconomia e delle
finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento
per lefficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione
effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni
ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A.
fornisce il necessario supporto alliniziativa, che potrà prendere
in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei
Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dellart.
39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma
comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze dati ed informazioni
sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché
alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro
delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dallapprovazione
del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui
al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi
intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013
rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano
dei debiti pregressi di cui allarticolo 9 del decreto-legge 185 del
2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero delleconomia
e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire
i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del
predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti
relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi
del piano, le risorse a disposizione dellAmministrazione inadempiente
sono ridotte dell8 per cento rispetto allo stanziamento dellanno
2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare
che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In attuazione
dellarticolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali
e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione
degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati,
riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento
rispetto al parametro minimo locativo fissato dallOsservatorio del
mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini
della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento lindice di occupazione
pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Gli immobili
acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale.
Per lintegrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali
gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti
in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale,
di immobili di proprietà. Nellipotesi di alienazione di unità
immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
possono utilizzare i corrispettivi per lacquisto di immobili da destinare
a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi
a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri
di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici
integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. I risparmi
conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti
dal comma 8 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. Allarticolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui allart.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con
le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze.
10. Al fine
di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo
e gestione amministrativa, allarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita
la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dallarticolo
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni;».
11. Le somme
relative ai rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nellambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati
al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace previsto dallarticolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano
i limiti stabiliti dallarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica
anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e non ancora riassegnati.
12. Al fine
di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre
2010.
13. Allart.
41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»;
le parole: «dallanno 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dallanno 2014»; le parole: «allanno 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «allanno 2013».
14. Fermo
quanto previsto dallarticolo 9, le risorse di cui allarticolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque
destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo,
del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le operazioni
di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati
che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché
le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti
dallalienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari,
sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze.
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO,
INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9.
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nellanno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione
della eccezionalità della situazione economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento
economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro
lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri di cui allart. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10
per cento; la riduzione si applica sullintero importo dellindennità.
Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli
onorari di cui allarticolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai
fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nellambito delle amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti
economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali,
anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero,
in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione
prevista nel presente comma.
3. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti
dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche, come individuate dallIstituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali
che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dellimporto
derivante dallespletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi
contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per
il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale
in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni
caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente
adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non
si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. Allarticolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dallarticolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2010-2013».
6. Allarticolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dallanno 2010».
7. Allarticolo
66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola
«2012» è sostituita dalla parola «2014».
8. A decorrere
dallanno 2015 le amministrazioni di cui al comma allarticolo
1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al
personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere non può eccedere quello delle
unità cessate nellanno precedente. Il comma 103 dellarticolo
1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dallarticolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è abrogato.
9. Allarticolo
66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nellanno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per lanno 2014 e del 100 per cento a decorrere dallanno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora
per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni
intervenute nellanno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori
allunità, le quote non utilizzate possono essere cumulate
con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino
al raggiungimento dellunità.
12. Per le
assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto
dal comma 10 dellarticolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per lanno
scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno
pari a quello in attività di servizio dinsegnamento nellorganico
di fatto dellanno scolastico 2009/2010, fatta salva lautorizzazione
di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente
nelle situazioni di particolare gravità, di cui allarticolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza
delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che
si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione
di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro
per lanno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dallanno
2012.
17. Non si
dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali
e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui allarticolo
2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni. È fatta salva lerogazione dellindennità
di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dallanno
2010 in applicazione dellarticolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
18. Conseguentemente
sono rideterminate le risorse di cui allarticolo 2, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012;
b) comma 14, per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri
di cui allart. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
stabiliti per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 si adeguano
alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a)
per il personale statale.
21. I meccanismi
di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui
allarticolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come previsti dallarticolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché
a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di
un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli
scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato
le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il
personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità
di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio
del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 lacconto
spettante per lanno 2014 è pari alla misura già prevista
per lanno 2010 e il conguaglio per lanno 2015 viene determinato
con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale
con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dellaumento biennale
o della classe di stipendio è differita, una tantum, per
un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito
il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi
di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori
successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per
il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di
anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza
dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico
spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o dellaumento biennale maturato.
Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di
trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza
di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede
a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche
il valore economico della classe di stipendio o dellaumento biennale
maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i
mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui allarticolo
11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
come sostituito dallarticolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007,
n. 111.
23. Per il
personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola,
gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
24. Le disposizioni
recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
25. In deroga
a quanto previsto dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità
di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito delle
riduzioni previste dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del
citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria,
nellambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.
Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite allatto delle
cessazioni, a qualunque titolo, nellambito della corrispondente area
o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in unarea, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che
presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente
comma il personale, già appartenente allAmministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato distaccata presso lEnte Tabacchi Italiani,
dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato
presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dellart.
4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli
degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.
Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile
pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento
economico spettante nellente di destinazione. Il Ministero delleconomia
e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa
a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere
alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero
e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate
dalle misure di riorganizzazione di cui allarticolo 2, comma 8-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione
del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al
completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con
qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri
e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma
23.
28. A decorrere
dallanno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le
università e gli enti pubblici di cui allarticolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nellanno
2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui allarticolo
70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nellanno 2009. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome,
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dallarticolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti
di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
29. Le società
non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel
presente articolo.
30. Gli effetti
dei provvedimenti normativi di cui allarticolo 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º
gennaio 2011.
31. Al fine
di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure
previste dai commi da 7 a 10 dellart. 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente nellambito delle
facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base
alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari allimporto del trattamento
retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio
2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto.
I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio
2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto,
sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti
in servizio previsti dallart. 16, comma 1-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche
amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale,
anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche
in assenza di una valutazione negativa, confermare lincarico conferito
al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche
di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima
data è abrogato lart. 19, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi
di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il
dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma
restando la riduzione prevista dallart. 67, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate
ai sensi dellarticolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo
di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265
e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale
del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º
gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dellAmministrazione
economico-finanziaria.
34. A decorrere
dallanno 2011, con determinazione interministeriale prevista dallarticolo
4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, lindennità
di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel
limite di spesa determinato per lanno 2008, con il medesimo provvedimento
interministeriale, ridotto del 30%. Per lindividuazione del suddetto
contingente lAmministrazione dovrà tener presente delleffettivo
impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità
di campagna.
35. In conformità
allarticolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, larticolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione
ivi indicata, nellindividuare il contingente di personale, tiene
conto delle risorse appositamente stanziate.
36. Per gli
enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione
di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dallistituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità,
fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle
entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre allapprovazione
da parte dellamministrazione vigilante dintesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e delle finanze.
37. Fermo
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali
del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del
29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al
termine del triennio 2010-2012.
(Riduzione della spesa in materia di invalidità)
1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dallarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all85 per cento.
2. Alle prestazioni
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità
a carattere previdenziale erogate dallINPS si applicano le disposizioni
dellarticolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
e dellarticolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto
previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità successivamente revocati ai sensi dellarticolo
5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire
il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti
economici di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia
accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché
il danno allimmagine subiti dallamministrazione. Gli organi
competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla
Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì
estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dellarticolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine
di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi
di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni
di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle
procedure in materia stabilita dallarticolo 20 del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 lultimo
periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012
lINPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente, in via aggiuntiva allordinaria attività di accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000
verifiche per lanno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici
di invalidità civile».
5. La sussistenza
della condizione di alunno in situazione di handicap di cui allarticolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata
dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi
in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima
legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap,
deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato
leventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti
previsti dallart. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali
dellOrganizzazione mondiale della sanità. I componenti del
collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap
sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto
di quanto previsto dallarticolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. I soggetti di cui allarticolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano
educativo individualizzato, elaborano proposte relative allindividuazione
delle risorse necessarie, ivi compresa lindicazione del numero delle
ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate alleducazione
e allistruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali
la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per
lintegrazione e lassistenza dellalunno disabile richieste
dal piano educativo individualizzato.
(Controllo della spesa sanitaria)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui allarticolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito lequilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e allarticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per lattribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano ancorché anticipate ai sensi dellarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dellarticolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati desercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro
unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti
dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad
acta procedono, entro 15 giorni dallentrata in vigore del presente
decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali
debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di
pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nellIntesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, allart. 13, comma
15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime.
3. Allarticolo
77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria
non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformità
con quanto previsto dallarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dallarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e fermo il monitoraggio previsto dallart. 2, comma 4, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001,
n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle
aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata
relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende
sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine
di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione,
si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per lanno 2010, ai sensi di quanto disposto dallart. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dellarticolo 1, comma 4, lettera c), dellIntesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per lanno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante lutilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per lanno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
6. A decorrere dallentrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui allarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dallarticolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dallarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dellimposta sul valore aggiunto.
7. Entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente decreto, lAgenzia italiana del farmaco provvede:
a) allindividuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui allarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellelenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso lassistenza farmaceutica territoriale, di cui allarticolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare lefficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere
dallanno 2011, lerogabilità a carico del SSN in fascia
A dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata
ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate,
con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dallAgenzia italiana
del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio,
forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato
dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo
più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione
delle altre specialità medicinali individuate dallAgenzia
italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione
da parte dellassistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo
più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente
comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
10. Il prezzo
al pubblico dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma
1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni,
è ridotto dell12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno
2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali
originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze
derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli
per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data
del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive
periodicamente impartite dal Ministro della salute allAgenzia italiana
del farmaco, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
3003, n. 326, attribuiscono priorità alleffettuazione
di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare
riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.
12. In funzione
di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere
dallanno 2011.
13. Il comma
2 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto
dellindennità integrativa speciale non è rivalutata
secondo il tasso dinflazione.
14. Fermo
restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i
periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine
di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
15. Nelle
more dellemanazione dei decreti attuativi del comma 13 dellarticolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dellevoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50
verso la Tessera Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS),
in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero delleconomia
e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS,
avente le caratteristiche tecniche di cui allAllegato B del decreto
del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
per linnovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dallanno
2011.
16. Nelle
more dellemanazione dei decreti attuativi di cui allarticolo
50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, della
legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento
dei risparmi derivanti dalladozione delle modalità telematiche
per la trasmissione delle ricette mediche di cui allarticolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
il Ministero delleconomia e delle finanze, cura lavvio della
diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili,
le modalità tecniche operative di cui allallegato 1 del decreto
del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
(Interventi in materia previdenziale)
1. l soggetti che a decorrere dallanno 2011 maturano il diritto allaccesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero alletà di cui allarticolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b)
coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché
della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;
c)
per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui
al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti
che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011
per laccesso al pensionamento ai sensi dellarticolo 1, comma
6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:
a)
coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;
b)
coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché
della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione
dei previsti requisiti;
c)
per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui
al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Larticolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i
requisiti per laccesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio
2011, di cui al comma 6:
a)
ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010
e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dellindennità di mobilità di cui allarticolo
7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dellarticolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
aprile 2010;
c)
ai lavoratori che, allentrata in vigore del presente decreto, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
di settore di cui allart. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
6. LIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dallAggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dellindennità di buonuscita, dellindennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dallimpiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b)
in due importi annuali se lammontare complessivo della prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore
a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è
pari allammontare residuo;
c)
in tre importi annuali se lammontare complessivo della prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale
o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è
pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro
e il terzo importo annuale è pari allammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni
di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni
derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età
entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti
dalle domande di cessazione dallimpiego presentate e accolte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la
cessazione dellimpiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che laccoglimento della domanda di cessazione determina lirrevocabilità
della stessa.
10. Con effetto
sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio
2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
in riferimento alle predette anzianità contributive non è
già regolato in base a quanto previsto dallarticolo 2120 del
codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei
predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di
cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dellaliquota
del 6,91 per cento.
11. Lart.
1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel
senso che le attività autonome, per le quali opera il principio
di assoggettamento allassicurazione prevista per lattività
prevalente, sono quelle esercitate in forma dimpresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in
una delle corrispondenti gestioni dellINPS. Restano, pertanto, esclusi
dallapplicazione dellart. 1, comma 208, legge n. 662/96
i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista liscrizione
alla gestione previdenziale di cui allart. 2, comma 26, legge 16
agosto 1995, n. 335.
12. Larticolo
4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e larticolo
3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano
esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti.
Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato
a titolo di contribuzione dovuta.
(Casellario dellassistenza)
1. È istituito presso lIstituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dellAssistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario
costituisce lanagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle
relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono
obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi
e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore
gestione della rete dellassistenza sociale, dei servizi e delle risorse.
La formazione e lutilizzo dei dati e delle informazione del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti,
le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente
in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati
secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dallINPS.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo».
5. LINPS
e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allattuazione
di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. Allarticolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dellanno successivo»;
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:
«Per le prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per
prestazioni per le quali sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni»;
c)
dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui allarticolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni
collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente allAmministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dellanno successivo a quello in cui
la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione,
si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al
reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso
dellanno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro
il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per lanno in corso.
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012;
b)
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
per 500 milioni di euro per lanno 2011 e 1.000 milioni di euro annui
a decorrere dallanno 2012;
c)
le province per 300 milioni di euro per lanno 2011 e per 500 milioni
di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione
di cui al comma 2;
d)
i comuni per 1.500 milioni di euro per lanno 2011 e 2.500 milioni
di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione
di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dallanno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dellart. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dellinterno sono ridotti di 300 milioni per lanno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dellinterno sono ridotti di 1.500 milioni per lanno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.
3. In caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti,
nellanno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e lobiettivo programmatico predeterminato. La riduzione
è effettuata con decreto del Ministro dellinterno, a valere
sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di
quelli destinati allonere di ammortamento dei mutui. A tal fine il
Ministero delleconomia comunica al Ministero dellinterno, entro
i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa
al patto di stabilità interno, limporto della riduzione da
operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da
parte dellente locale della predetta certificazione, entro il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede allazzeramento
automatico dei predetti trasferimenti con lesclusione sopra indicata.
In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero
stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata
a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto
di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute
a versare allentrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine
stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità,
limporto corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e lobiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali
il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini
di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei
60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente
il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione
della certificazione da parte dellente territoriale si procede al
blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando
la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni
recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione
di trasferimenti statali dallarticolo 77-bis, comma 20, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate
dallarticolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge
n. 112 del 2008.
6. In funzione
della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione
dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta
la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che
risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. Lart.
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nellambito
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a)
riduzione dellincidenza percentuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con lobiettivo di ridurre
lincidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
2. Ai fini dellapplicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui allarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui allart. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
«È fatto divieto agli enti nei quali lincidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dellanno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nellanno 2010.
10. Allart.
1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
è soppresso il terzo periodo.
11. Le province
e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo
allanno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31
dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dellammontare
dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio
2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità
interno relativo allanno 2009.
12. Per lanno
2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dellart. 77-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per lanno
2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo
di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dellinterno,
emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze
e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I
criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di
stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra
le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
14. In vista
della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione delleccezionale
situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente
ai sensi di quanto previsto dallarticolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, fino alladozione del decreto legislativo previsto
ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato
su un apposito capitolo di bilancio del Ministero delleconomia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere
dallanno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dallattuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione del
predetto piano di rientro è reperita mediante listituzione,
su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di unaddizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dalladozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente allattuazione del piano di rientro e lammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b)
adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi
di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di
Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate
ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e dellarticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c)
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate
nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo;
d)
riduzione, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 80 del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per
gli amministratori;
e)
introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri
di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino allimporto
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f)
contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante lapplicazione
del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute
previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa
corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino
al limite massimo dell80%;
g)
maggiorazione, fino al 3 per mille, dellICI sulle abitazioni diverse
dalla prima casa, tenute a disposizione;
h)
utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di
manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle
concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Laccesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero delleconomia e delle finanze delladeguatezza e delleffettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. Allesito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente limporto di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
18. I commi
dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dallarticolo
5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme
restando le previsioni di cui allarticolo 77-ter, commi 15
e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato
il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente
allesercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui
ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti
adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci
mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con
i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità
interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto
lattuazione di programmi comunitari.
21. I conferimenti
di incarichi dirigenziali a personale esterno allamministrazione
regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza,
di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché
i contratti di cui allarticolo 76, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione
nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria
dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati
di diritto. Il titolare dellincarico o del contratto non ha diritto
ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente
della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone
un piano di rientro; il piano è sottoposto allapprovazione
del Ministero delleconomia e delle finanze, che, dintesa con
la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta
di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per ladozione
e lattuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi
indicati nel piano si applicano larticolo 2, comma 95 ed il primo
periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sullattuazione
del piano è effettuata dal Ministero delleconomia e delle
finanze.
24. Ferme
le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni
che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti
stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nellambito degli
uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni;
nelle more dellapprovazione del piano possono essere conferiti gli
incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente,
e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a
tempo determinato nellambito dei predetti uffici.
25. Le disposizioni
dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della
finanza pubblica e il contenimento delle spese per lesercizio delle
funzioni fondamentali dei comuni.
26. Lesercizio
delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per lente
titolare.
27. Ai fini
dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge
con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui allarticolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui allarticolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni
fondamentali dei comuni, previste dallarticolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in
forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte
dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane,
con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a
3.000 abitanti.
29. I comuni
non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma
associata. La medesima funzione non può essere svolta da più
di una forma associativa.
30 La regione,
nelle materie di cui allarticolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nellambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di
cui allarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo
i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle
spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo.
Nellambito della normativa regionale i comuni avviano lesercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato
dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con
un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati allesercizio
delle funzioni in forma associata.
31. I comuni
assicurano il completamento dellattuazione delle disposizioni di
cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro dellInterno, di concerto con il Ministro dellEconomia
e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con
il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti
con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il
limite demografico minimo che linsieme dei comuni che sono tenuti
ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo
quanto previsto dallart. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni
mettono in liquidazione le società già costituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società,
con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al
numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione
complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una
sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono
in liquidazione le altre società già costituite.
33. Le disposizioni
di cui allarticolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non
è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano
nella giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria.
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15.
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e
canoni di concessione)
1. Entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase
transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione
dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011,
ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria
forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per
le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade
a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade
e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui
al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma
1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni
tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un
incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate
derivanti dallattuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi
annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi
di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura
del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma
1020 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma
9 bis dellart. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari
a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dallanno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico versano allentrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, lammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
(Dividendi delle società statali)
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino allimporto massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per leventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto
del Ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite le modalità
di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. Lattuazione
della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi
programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
(Interventi a salvaguardia delleuro)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dellarea euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dellarea euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per lanno 2010. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dellarea euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte allunanimità degli Stati membri dellarea euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui allarticolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui allarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze distinto da quello già previsto dallarticolo 31 della medesima legge.
CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18.
(Partecipazione dei comuni allattività
di
accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano allattività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra laltro, nella segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per listituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per lapprovazione entro il termine di 180 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con lAgenzia del territorio ai fini dellattuazione del comma 12 dellarticolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«LAgenzia delle
entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui allarticolo
2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dellAgenzia delle
entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dellarticolo
38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio
fiscale dei soggetti passivi.»;
b)
al terzo comma, primo periodo, dellarticolo 44, le parole da «il
comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il
comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo
stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune
può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati
alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dallufficio stesso.»
è abrogato;
c) il quarto comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio
fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo
comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione
ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
d)
sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44;
e) larticolo 45 è abrogato.
5. Allarticolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare lazione
di contrasto allevasione fiscale e contributiva, in attuazione dei
principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la
partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo
è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33
per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi
riscossi a titolo definitivo, a seguito dellintervento del comune
che abbia contribuito allaccertamento stesso.»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento
del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa
con lINPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità
tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche
in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni
allaccertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le
attività di supporto allesercizio di detta funzione di esclusiva
competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e
degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle
entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni laccesso
alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì
individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano allaccertamento
fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato
dintesa con il direttore dellAgenzia del territorio per i tributi
di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale
in relazione ai diversi tributi.»;
c)
è abrogato il comma 2-ter.
6. Allarticolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto
del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociale dintesa con Ia Conferenza Unificata,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari
al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito
allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità
di attribuzione.
8. Resta fermo
il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo
1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle
modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle
dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità
di partecipazione degli stessi allaccertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi
che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento
sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione
Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce
alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai
comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dallAgenzia del Territorio secondo quanto disposto dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. LAnagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso lAgenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase
di prima applicazione laccesso allAnagrafe Immobiliare Integrata
è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche
emanate con uno o più decreti del Ministro delleconomia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
3. Con uno
o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia
e delle finanze viene disciplinata lintroduzione della attestazione
integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione,
gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori
informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati
i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. La consultazione
delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto
edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni
su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome
di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i
Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dallAgenzia del Territorio.
5. Le funzioni
catastali connesse allaccettazione e alla registrazione degli atti
di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dallAgenzia
del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi,
emanate con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Le suddette
regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dellordinamento
e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove
non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni
sono esercitate dallAgenzia del Territorio, sulla base del principio
di sussidiarietà.
6. Sono in
ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dallAgenzia del Territorio
le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per lesecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b)
controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi
di aggiornamento degli atti;
c)
gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche
trasmessi con il Modello unico digitale per ledilizia, assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo laccesso
ai dati a tutti i soggetti interessati;
d)
gestione unitaria dellinfrastruttura tecnologica di riferimento per
il Modello unico digitale per ledilizia;
e)
gestione dellAnagrafe Immobiliare Integrata;
f)
vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma
5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate
con decreto di natura regolamentare del Ministro dellEconomia e delle
finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
7. LAgenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dellarticolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il
31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano
dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto
articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate
dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono
tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di aggiornamento catastale. LAgenzia del Territorio,
successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati,
rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli
di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i
Comuni.
9. Entro il
medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione
di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti
a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione
di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari
di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del
comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del
31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio, nelle more delliscrizione
in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in
conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701,
procede allattribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente
in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.
Per tali operazioni lAgenzia del Territorio può stipulare
apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie
professionali.
11. Se i titolari
di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del
comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del
31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti
di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni
lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche
con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del
Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere
dal 1º gennaio 2011, lAgenzia del Territorio, sulla base di
nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento
e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante
del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori
fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del
decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali
sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal
predetto articolo 2, comma 36, lAgenzia del Territorio procede allattribuzione
della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di
controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e lapplicabilità
delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici
dellAgenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività
istruttorie connesse allaccertamento catastale, si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. Allarticolo
29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre allidentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta
di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto
di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche lindicazione
dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei
dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dellapplicazione
dellimposta di registro ed è punita con la sanzione prevista
dallarticolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
16. Le disposizioni
di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore, di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate allimporto di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne lefficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nellarticolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) allarticolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo allimporto di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo laggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per lomissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(Aggiornamento dellaccertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare laccertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dellultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, allarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«Lufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dallarticolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo dimposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo dimposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione
sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo
di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante
lanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati
anche in funzione del nucleo familiare e dellarea territoriale di
appartenenza, con decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria
di cui al quarto comma.
La determinazione
sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa
a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato.
Lufficio
che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha lobbligo
di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti
per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dellaccertamento e,
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione
ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli
oneri previsti dallarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dallimposta lorda previste dalla
legge.».
(Contrasto al fenomeno delle imprese
«apri
e chiudi»)
1. Le imprese che cessano lattività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dellAgenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dellINPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
(Contrasto al fenomeno delle imprese
in
perdita «sistemica»)
1. La programmazione dei controlli fiscali dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo dimposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, lAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, allatto dellaccredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
(Adeguamento alle direttive OCSE
in
materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellambito delle operazioni di cui allarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellaccesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni allAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione allAmministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini dellimmediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b) allarticolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato lopzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, lUfficio può emettere provvedimento di diniego dellautorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
«7-ter. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dellautorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) allarticolo
35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater.
Ai fini del contrasto alle frodi sullIVA intracomunitaria, con provvedimento
del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti i criteri
e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dellarticolo
22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».
(Incrocio tra le basi dati dellINPS
e dellAgenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare linadempimento dellobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lAgenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dellINPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, allarticolo 4 ed allarticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nellambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dellAgenzia.».
(Concentrazione della riscossione
nellaccertamento)
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) lavviso di accertamento emesso dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lintimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b)
gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi allatto
della notifica e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a
ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche
ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate
con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto
con il Ragioniere generale dello Stato;
c)
in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione,
decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a),
la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico
agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere
a) e b);
d)
allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di
nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisce,
anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e)
lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui
alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà
e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione
a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), lespropriazione forzata è preceduta dalla
notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione
forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento
è divenuto definitivo;
f)
a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione
del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a)
sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi;
allagente della riscossione spettano laggio, interamente a
carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
g)
ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma,
i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento
si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme
affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente
comma; la dilazione del pagamento prevista dallarticolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
può essere concessa solo dopo laffidamento del carico allagente
della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h)
in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare
tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dellattività di contrasto allevasione,
con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma,
le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dellattività
di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui
redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati
dallAgenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo.
2. Allarticolo 182-ter
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo comma, dopo le parole «con riguardo allimposta sul
valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute
operate e non versate»;
b)
il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La
proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di
cui allarticolo 161, è depositata presso gli uffici indicati
nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata
la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante
ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo
che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dellimpresa,
con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
c)
dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione
fiscale conclusa nellambito dellaccordo di ristrutturazione
di cui allarticolo 182-bis è revocata di diritto se
il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,
i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie».
3. Allarticolo 87
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lagente
della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi
degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo allAgenzia delle entrate, anche in deroga
alle modalità indicate nellarticolo 36 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di
esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dellAgenzia
medesima.».
4. Larticolo 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal
seguente:
«Art. 11. - (Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte). 1. É punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi
o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo
superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se lammontare
delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila
si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e
relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della
procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo
superiore ad euro cinquantamila. Se lammontare di cui al periodo
precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni».
5. Allarticolo
27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai
provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari»
sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base
al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione
oppure allatto di contestazione, sono».
6. In caso
di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi allaccettazione
a norma dellarticolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dellarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
i dati necessari ai fini delleventuale insinuazione al passivo della
procedura concorsuale. Per la violazione dellobbligo di comunicazione
sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. Allarticolo
319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico
ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché
il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni
di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante
gli istituti previsti dallarticolo 182-ter del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
e dallarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
la responsabilità di cui allarticolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
(Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lattività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute allInps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. Lavviso
di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del
soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale
e sanzioni lagente della riscossione competente in base al domicilio
fiscale presente nellanagrafe tributaria alla data di formazione
dellavviso. Lavviso, per i crediti accertati dagli uffici,
dovrà altresì contenere lintimazione ad adempiere lobbligo
di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90
giorni dalla notifica nonché lindicazione che, in mancanza
del pagamento, lagente della riscossione indicato nel medesimo avviso
procederà ad esecuzione forzata. Lavviso deve essere sottoscritto,
anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che
ha emesso latto.
3. Lavviso
di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo
alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,
il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in
tutto o in parte, è consegnato allagente della riscossione
che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente
alla notifica dellavviso stesso al contribuente.
4. Lavviso
di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica
certificata allindirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Lavviso
di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute
nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della
riscossione con le modalità stabilite dallIstituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. Allatto
dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi,
lInps fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione,
tutti gli elementi, utili a migliorare lefficacia dellazione
di recupero.
7. Per i crediti
accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo
avverso latto di accertamento nei termini previsti dalla normativa
vigente, in relazione alla natura dellobbligo contributivo, e comunque
non oltre 90 giorni dalla notifica dellavviso di addebito. Il ricorso,
presentato allorgano amministrativo competente a decidere sulle singole
materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche allIstituto
Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare lavviso
di addebito allagente della riscossione dopo la decisione di reiezione
del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora
entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione
dellavvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo
dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti
per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione
di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione
degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene lindicazione
delle somme dovute e lintimazione al pagamento entro 5 giorni dalla
notifica. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento
nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente
della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo
dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti
per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso
di revisione in autotutela dellatto di accertamento lavviso
di addebito cessa di avere validità e lIstituto Nazionale
della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un
nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per leventuale
somma ancora dovuta.
10. Larticolo
25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è
abrogato.
11. Decorso
il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza
di pagamento, lagente della riscossione nei successivi trenta giorni
e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata
ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dellavviso
di accertamento, lespropriazione forzata è preceduta dalla
notifica dellavviso di cui allarticolo 50, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione
forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento
è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche
in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi
previsti dal comma 3 lagente della riscossione procederà allespropriazione
forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo
da parte dellIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso
di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con lavviso
di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a
carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previste dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
14. Ai fini
della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del
recupero delle somme dovute a qualunque titolo allINPS al titolo
esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dallavviso di
addebito contenente lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento.
15. I rapporti
con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo
le disposizioni vigenti.
(Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito
su ruoli definitivi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dellimporto dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dellimporto indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Nellambito delle attività di controllo dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sullosservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui allarticolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi dimposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per lanno 2011, di 2.100 milioni di euro per lanno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dallanno 2013.
(Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei
fondi immobiliari chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dallAutorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
allarticolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla
seguente:
«j)
fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto,
mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità
di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base
di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nellinteresse
dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
b)
allarticolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni
altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite
le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»;
c) allarticolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «allesperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e larticolo 39, comma 3».
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze emana, ai sensi dellarticolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le società
di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni dinvestimento
immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
privi dei requisiti indicati nellarticolo 1, comma 1, lettera j)
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal
comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento
entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede
di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti
del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi dimposta
2007, 2008 e 2009. Limposta è versata dalla società
di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo
2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima
entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le società
di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento
previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune dinvestimento
in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso
limposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con laliquota
del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
6. Per laccertamento
delle modalità di determinazione e versamento dellimposta
di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma
3 dellarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
è abrogato.
8. Sono abrogati
i commi da 17 a 20 dellarticolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
9. Con provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le
modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4
e 5.
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. Laddizionale è trattenuta dal sostituto dimposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
(Obbligo per i non residenti di indicazione
del codice fiscale
per lapertura di rapporti con operatori finanziari)
1. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui allarticolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti lapertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».
(Razionalizzazione dellaccertamento
nei confronti dei soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo larticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
«Articolo 40-bis. - (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Ai fini dellimposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano allufficio dellAgenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche
del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato
sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla
consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore
imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate
le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante
sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dallatto
unico estingue lobbligazione sia se effettuato dalla consolidata
che dalla consolidante.
3. La consolidante
ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori
imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo
del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A
tal fine, la consolidante deve presentare unapposita istanza, allufficio
competente a emettere latto di cui al comma 2, entro il termine di
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per limpugnazione
dellatto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante,
per un periodo di sessanta giorni. Lufficio procede al ricalcolo
delleventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni
correlate, e comunica lesito alla consolidata ed alla consolidante,
entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza.
4. Le attività
di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative
rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite allufficio
dellAgenzia delle entrate competente nei confronti della società
consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla
scadenza del termine stabilito nellarticolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
laccertamento del reddito complessivo globale può essere integrato
o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in
base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi».
2. Dopo larticolo
9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Al
procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche
previste dal comma 2 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante
che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi allufficio
competente di cui al primo comma dellarticolo 40-bis stesso,
e latto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona
qualora gli adempimenti di cui allarticolo 9 del presente decreto
siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante
ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori
imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo. Nellipotesi di adesione allinvito,
ai sensi dellarticolo 5, comma 1-bis, del presente decreto,
alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata listanza prevista
dal comma 3 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento
delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo
giorno successivo allaccoglimento dellistanza da parte dellufficio
competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta
giorni dalla presentazione dellistanza. Listanza per lo scomputo
delle perdite di cui al comma 3 dellarticolo 40-bis citato
deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui
allarticolo 5-bis del presente decreto; lufficio competente
emette latto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito
imponibile».
3. Con provvedimento
del Direttore dellagenzia delle entrate, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione
dellistanza di cui al comma 3 dellart. 40-bis del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché
le conseguenti attività dellufficio competente. Gli articoli
9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004,
sono abrogati.
4. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con
riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono
ancora pendenti i termini di cui allarticolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sulla
base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti
sul modello del GAFI e dallOCSE, nonché delle informazioni
risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà
riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale,
il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione
del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter.
Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli
10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma
1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dallinstaurare
un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali
ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società
fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso
azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui
al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle
ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei
Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare
effettivo e verificarne lidentità.
7-quater.
Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità
applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»;
b) allarticolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui allarticolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»;
c) allarticolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Alla violazione della disposizione di cui allarticolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dellimporto delloperazione. Nel caso in cui limporto delloperazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione delloperatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con lItalia, che consentano la partecipazione alle procedure per laggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare lobbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nellambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano allIstituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dallIstituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dellalimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui allarticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita
convezione stipulata tra lIstituto nazionale della previdenza sociale
e lAgenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative
e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie allemersione
dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva
non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando
la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dellindebito
accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente
delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione
da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dallINPS, avvalendosi
dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione
del vantaggio indebitamente conseguito, lINPS comunica lesito
degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui
al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.
Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base dello scambio di informazioni tra lIstituto nazionale
della previdenza sociale e lAgenzia delle entrate una discordanza
tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto
abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine
di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono
adottate le seguenti misure:
a)
allarticolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte»
sono soppresse;
2)
al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di
ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica
con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate»;
3)
al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale»
sono soppresse;
4)
al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale»
sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo
comma dellarticolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello
previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei
soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione
della dichiarazione di inizio attività IVA»;
b)
allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La
notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, allindirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili,
anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica
larticolo 149-bis del codice di procedura civile».
5. Al fine di potenziare
ed estendere i servizi telematici, il Ministero delleconomia e delle
finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali
e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità
per lutilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della
posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati,
per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie, per lesecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta
di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al
periodo precedente definiscono altresì lutilizzo dei servizi
telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista
per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica
di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dellarticolo
2704, primo comma, del codice civile. Allarticolo 3-ter, comma
1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le
parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni».
6. Data la
valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto,
da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, lAmministrazione finanziaria rende disponibile a
chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare,
mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, lesistenza e
la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto
inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti
tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni
presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione
dellindice delle anagrafi INASAIA, lAmministrazione finanziaria
rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dallIstituto Nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici
servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dellAmministrazione
finanziaria, il codice fiscale registrato nellAnagrafe tributaria
ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne lesistenza
e la corrispondenza, oltre che consentire lacquisizione delle corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa
stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione
applicativa.
7. Le imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente
superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui allarticolo
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo
di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo
a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente
al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione
del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare.
8. I soggetti
che corrispondono redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000
euro, trattengono limporto del canone di abbonamento Rai in un numero
massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese
di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e
le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità
di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere
presentata entro il 15 novembre dellanno precedente a quello cui
si riferisce labbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto,
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui
da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere
applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito
di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi,
previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. Al fine
di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
a)
allarticolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti:
«per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;
2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»;
b)
allarticolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è
aggiunto il seguente comma: «5-bis. Con il provvedimento che
accoglie listanza di sospensione, il giudice fissa la data delludienza
di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei
successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta
giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde efficacia».
10. Allarticolo 3,
comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»,
sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dellarticolo
19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle
attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali
possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti
iscritti nei ruoli in carico alle stesse allEnte locale, che a tal
fine può accedere al sistema informativo del Ministero delleconomia
e delle finanze».
11. Allarticolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché
lesercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte
di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati
di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni
contenute nellarticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l1/1/2010
e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dallEnte creditore.
13. Gli obblighi
dichiarativi previsti dallarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui lattività lavorativa è svolta allestero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari
e contributivi
nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile
2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume daffari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare
sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi
versamenti.
3. Nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al
medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui allarticolo
2, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2009, n. 3754 e di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è
prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già
versato.
4. È
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de
LAquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in
relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della
situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune
non si applicano le disposizioni recate dallarticolo 11, comma 1,
dellOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del
12 maggio 2010».
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40.
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dellUnione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dellUnione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione allimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dintesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo dimposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dellUnione Europea diverso dallItalia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dellUnione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano lAmministrazione finanziaria secondo la procedura di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui allarticolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dellappartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con lA.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione dItalia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dellart. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senzaltro positivamente adottati entro 30 giorni dallavvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati dufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per ladozione dei relativi provvedimenti conclusivi;
b)
ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone
franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell8 maggio 2009,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 159 dell11 luglio 2009, nonché in quella de LAquila
individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010,
le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dellarticolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal
Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti
alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c)
nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del
territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta
priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in
cui insistono le zone di cui al comma 1.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti allestero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti allestero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti
di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dellimposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011,
nel periodo dimposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente
nel territorio dello Stato e nei due periodi dimposta successivi
sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
(Abolizione obbligo di ritiro delleccesso di offerta di certificati verdi)
1. Larticolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e lart. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dellattivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti
del Ministro delleconomia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere
ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento
in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti
sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento
del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
(Concessioni autostradali)
1. Allarticolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per laffidamento della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui allarticolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dellaffidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato allentrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dellinfrastruttura».
2. Allarticolo 55
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare
della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero»;
b)
al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione
delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché
dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo
stazione di Verona»;
c)
al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato
in esenzione dimposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale
accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in
esenzione di imposta».
d)
al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero
S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
società titolare della concessione di costruzione e gestione dellautostrada
del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto
del Ministro dei lavori pubblici dintesa con il Ministro dei Trasporti
e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle
seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 30 giugno 2012».
3. Larticolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui allarticolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. Dopo larticolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellarticolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111.
Sono altresì
prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111, i crediti
derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente
comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dellaccordo
di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti
dal piano di cui allarticolo 160 o dallaccordo di ristrutturazione
e purché il concordato preventivo o laccordo siano omologati.
In deroga
agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo
comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza
dellottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì
prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre
la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo
comma, purché il concordato preventivo o laccordo sia omologato.
Con riferimento
ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per lapprovazione
del concordato ai sensi dellarticolo 177 e dal computo della percentuale
dei crediti prevista allarticolo 182-bis, primo e sesto comma».
2. Dopo il
comma quinto dellarticolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dallimprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dellaccordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui allarticolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dellimprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Listanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale,
verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
ludienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dellistanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione
stessa. Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze
di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive
assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dellaccordo
di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma
del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile
a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito
del deposito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti nei termini
assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma».
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. Allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito allamministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. Allarticolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data
della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi
nel caso la richiesta provenga da unautorità preposta alla
tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per
le attività produttive e per ledilizia, ove costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il
calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi
che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza
del Ministero per i beni e le attività culturali»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso
di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica,
il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c)
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei
casi in cui lintervento oggetto della conferenza di servizi è
stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS),
i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui
ai commi 4 e 5 dellarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA,
qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dellarticolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
d)
il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis.
Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui ai commi 3 e 4, lamministrazione procedente, in caso di VIA
statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi
dellarticolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006,
n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità
dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dellattribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di
dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione
del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e)
il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito
lassenso dellamministrazione, ivi comprese quelle preposte
alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale,
il cui rappresentante, allesito dei lavori della conferenza, non
abbia espresso definitivamente la volontà dellammininistrazione
rappresentata»;
f)
il comma 9 è soppresso.
3. Allarticolo 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b)
i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti
dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui allarticolo 117,
ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla
parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione
delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso
da parte di unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dellarticolo 120 della Costituzione, è
rimessa dallamministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti
locali interessati, in caso di dissenso tra unamministrazione statale
o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se lintesa
non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in
una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera
in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. Allarticolo
29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola
«assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di
servizi,».
(Censimento)
1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per lanno 2011, di 277 milioni per lanno 2012 e di 150 milioni per lanno 2013.
2. Ai sensi dellarticolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, lIstat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura allIstat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. LIstat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per laffidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, dintesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze;
b)
in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico,
le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale
con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di
conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre
2012, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
delleconomia e delle finanze;
c)
i soggetti tenuti allobbligo di risposta, il trattamento dei dati
e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati,
anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei
dati di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte
del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive
modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché
la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi
di identificativi e previa richiesta allIstat, relativi ai territori
di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a
scopi statistici;
d)
limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonché, dintesa con il Ministero
dellinterno, le modalità di aggiornamento e revisione delle
anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dallISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dallISTAT.
4. Per far
fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse allesecuzione
dei censimenti, lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati
nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nellambito
e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma
1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non
oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, lIstat può
avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dellavvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia
e delle finanze.
5. La determinazione
della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della
Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
Nelle more
delladozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2,
lISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate
ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000
abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze
desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari.
Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, lISTAT
stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dellanagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni
devono fornire allISTAT. Il Ministero dellInterno vigila sulla
corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione,
anche ai fini delleventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Larticolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. LINA promuove
la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine
di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità,
alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché allindirizzo
anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e,
limitatamente al codice fiscale, dallAgenzia delle entrate».
Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare
il regolamento di gestione dellINA con quanto previsto dal presente
comma.
6. Nelle more
dellentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di
intesa sottoscritto dallISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) lISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b)
le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate
secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista
dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione
o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde lerogazione
di appositi contributi;
c)
lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni
censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4,
ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della
avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dellIstat
è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
7. Gli organi
preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale
dellagricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento
dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre
il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di
censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità
previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle
circolari emanate dallIstat, tra i dipendenti dellamministrazione
o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto
delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche
amministrazioni. LISTAT provvede con proprie circolari alla definizione
dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento
e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali
e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie
di incarico.
8. Al fine
di ridurre lutilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione,
il personale che risulti in esubero allesito del riordino previsto
dallarticolo 7 nonché dellapplicazione dallarticolo
2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è
trasferito allistat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale
è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza
tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante
nellente di destinazione.
9. Agli oneri
derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori
attività previste dal regolamento di cui allarticolo 17, comma
2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi
stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
(Semplificazione dellinstallazione
di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale)
1. Linstallazione di impianti fissi senza serbatoi daccumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dinizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva
la disciplina comunitaria in materia di prodotti, linstallazione
e lesercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per
il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una
capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono
disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dellinterno da adottarsi
entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Limpianto,
costituito dallapparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e
della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per
quanto riguarda limpiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º
marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda lalimentazione
elettrica.
4. Sono abilitate
allinstallazione, allo smontaggio e alla manutenzione dellimpianto
le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dellarticolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre
2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria
ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dellenergia elettrica allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna dellenergia fornita dallente distributore;
b) impianti per il trasporto e lutilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dallente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dellautorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dellimpianto, in occasione dei controlli, comporta lapplicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas
naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato
alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per
usi civili di cui allallegato 1 annesso al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dallarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma
3, dellarticolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta»,
sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».
(Fondazioni bancarie)
1. Larticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nellambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero delleconomia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero delleconomia e delle finanze anche dopo listituzione dellautorità di cui ai primo periodo.
(Contratto di produttività)
1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti allandamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo
dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1
beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore
e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai
sensi dellultimo periodo dellart. 1, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo,
sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno
fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate allarticolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dallarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi
e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore
della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente
infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti
di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro
a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati
esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo
2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente
la finalità di un contenimento dei costi della società, anche
successivamente alla conclusione dellevento espositivo di cui alla
normativa richiamata al comma 1.
3. Sullutilizzo
delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione
della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative
assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
delleconomia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
(Disposizioni finanziarie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare minori entrate per lanno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia
e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso
decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2012. Per i
soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta
trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal
presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare
minori entrate per lanno 2012 fino a 600 milioni di euro.
3. Al fine
di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo
24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per lanno 2010. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono
stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai
predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 53 milioni di
euro per lanno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno,
della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché
della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le
manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dellunità
dItalia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato
di 18,5 milioni di euro per lanno 2010.
5. Ai fini
della proroga nellanno 2010 della partecipazione italiana a missioni
internazionali il Fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per
lanno 2010.
6. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata
di 1.700 milioni di euro per lanno 2011 e di 250 milioni di euro
per lanno 2012, mediante lutilizzazione di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le
risorse finanziarie derivanti dallapplicazione del precedente periodo
sono destinate allattuazione della manovra di bilancio relativa allanno
2011.
7. Alle minori
entrate e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 7, comma 24,
dallarticolo 9, comma 30, dallarticolo 11, commi 5 e 15, dallarticolo
12, commi 7, 8 e 9, dallarticolo 14, commi 13 e 14, dallarticolo
17, comma 1, dallarticolo 25, dallarticolo 38, comma 11, dallarticolo
39, commi 1 e 4, dallarticolo 41, dallarticolo 50, comma 1,
dallarticolo 53 e dallarticolo 55, pari complessivamente a
1.007,662 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di
euro per lanno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per lanno
2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo 3, dallarticolo 6, comma 15 e 16, dallarticolo 15, dallarticolo 19, dallarticolo 21, dallarticolo 22, dallarticolo 23, dallarticolo 24, dallarticolo 25, dallarticolo 26, dallarticolo 27, dallarticolo 28, dallarticolo 31, dallarticolo 32, dallarticolo 33, dallarticolo 38, e dallarticolo 47, pari a 908 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per lanno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per lanno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013;
b)
mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dallarticolo
9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per lanno 2010;
c)
quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
a decorrere dallanno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nellambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 2010.