(Proroga di termini in materia di istruzione)
1. Il termine di cui allarticolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa lAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Allarticolo
1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. Allarticolo
37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio
nazionale per lalta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui
allarticolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine
di assicurare la continuità nellerogazione dei servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso
gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dellarticolo 117
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria
e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali,
i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci
fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino allaggiudicazione
delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.