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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1955-B


Articolo 6.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

        1. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».

        2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.
        3. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
        4. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
        5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
        6. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
        7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.
        8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell’Istituto superiore di sanità, per l’anno 2010.
        9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.