(Proroga di termini in materia sanitaria)
1. Allarticolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine
per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità
di cui allarticolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, previsto dallarticolo 1, comma 8, secondo periodo, della
legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre
2010.
3. Allarticolo
24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
4. Allarticolo
54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione
di cui allarticolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata
fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione
di cui allarticolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente
a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine
per lo svolgimento delle attività di cui allarticolo 92, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2010.
8. Per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato
il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dellIstituto superiore
di sanità, per lanno 2010.
9. Agli oneri
di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella
C allegata alla legge finanziaria 2010.