(Proroga di termini in materia di personale
delle
Forze armate e di polizia)
1. Allarticolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
2. Allarticolo
4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011»
sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b)
allarticolo 35, comma 2, le parole: «fino allanno 2009»
e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«fino allanno 2011» e «dal 2012»;
c)
allarticolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui allarticolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nellanno 2010, nel limite del contingente di personale di cui allarticolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando lapplicazione dellarticolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. Lapplicazione
degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle
aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel
citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dellArma dei
carabinieri da valutare per lavanzamento al grado superiore sono
inclusi in ununica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi
organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero
massimo di promozioni annuali, la determinazione dellaliquota, il
numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando
sono annualmente determinati con il decreto di cui allarticolo 31,
comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque
un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi
almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli
anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
già valutati due e tre volte lanno precedente e giudicati
idonei e non iscritti in quadro.
6. Dallapplicazione
dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
7. Il termine
per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
allarticolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è prorogato al 31 maggio 2010.