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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194 |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194 |
Allarticolo 1: |
Identico |
dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro delleconomia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi dimporto, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e lammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione»; |
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al comma 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; |
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dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. Allarticolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420 sono sostituite dalle seguenti: del 31 luglio 2009; |
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b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: 1º maggio 2004 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2009»; |
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il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta didentità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui allarticolo 64, comma 3, del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010»; |
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dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
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«5-bis. Al comma 7 dellarticolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: Per gli anni 2004-2009 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2004-2010. |
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5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dellarticolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dallarticolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. |
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5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per lanno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; |
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dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: |
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«7-bis. Allarticolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: e 2010 sono sostituite dalle seguenti: , 2010 e 2011. |
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7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per lanno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; |
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al comma 10, le parole: «di soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»; |
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al comma 14, le parole: «articolo 18 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto»; |
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dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: |
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«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012. |
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14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dallarticolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato»; |
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al comma 15, primo periodo, la parola: «previsionali» è sostituita dalla seguente: «previsionale»; |
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dopo il comma 15 è inserito il seguente: |
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«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nellambito della missione Fondi da ripartire e del programma Fondi da assegnare, unità previsionale di base 25.1.3, Oneri comuni di parte corrente, capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2009, non impegnate al termine dellesercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nellesercizio successivo. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire per lanno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077»; |
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al comma 17, le parole: «del medesimo articolo» sono soppresse; |
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dopo il comma 17 è inserito il seguente: |
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«17-bis. Il termine di un anno per ladempimento del dovere di alienazione di cui allarticolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, già prorogato dallarticolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dallarticolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»; |
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al comma 18, le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Allarticolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso»; |
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dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: |
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«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dallarticolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. |
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20-ter. Allarticolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al primo periodo, le parole da: , ai sensi dellarticolo 43 fino alla fine del periodo sono soppresse; |
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b) al secondo periodo, la parola: Conseguentemente, è soppressa»; |
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dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti: |
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«23-bis. Allarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al secondo periodo, la parola: gennaio è sostituita dalla seguente: marzo; |
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b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: A decorrere dal 1º gennaio 2011,; |
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c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: A decorrere dal 1º gennaio 2010, e le parole: entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sostituite dalla seguente: semestralmente; |
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d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dallesercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati allAgenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dallarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
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23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nellElenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna Intervento, dopo la voce: legge 31 gennaio 1994, n. 93 sono inserite le seguenti: |
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legge 21 marzo 2001, n. 73; |
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decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; |
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articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
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legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004. |
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23-quater. Il termine per il versamento allINPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato allINPS, è prorogato al 1º luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente. |
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23-quinquies. Al fine di assicurare ladeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1º marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al punto 12, alla voce: gasolio, le parole: euro 302,00 sono sostituite dalle seguenti: euro 330,00; |
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b) al punto 13, alla voce: gasolio, le parole: euro 302,00 sono sostituite dalle seguenti: euro 330,00; |
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c) al punto 16-bis, alla voce: Carburanti per motori, le parole: Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri sono sostituite dalle seguenti: Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri. |
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23-sexies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per lanno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dallanno 2011. |
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23-septies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per lanno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dallanno 2011. |
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23-octies. Lo stanziamento di cui allarticolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per lanno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dallanno 2011. |
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23-novies. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2.000.000 di euro per lanno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dallanno 2011. |
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23-decies. Allonere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per lanno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dallanno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per lanno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dallanno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallapplicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per lanno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dallanno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dallapplicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi dimposte dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. Allonere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2013 mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per lanno 2012 mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
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23-undecies. Larticolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui allallegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui allarticolo 47 della direttiva stessa. |
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23-duodecies. Allarticolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: per un triennio sono sostituite dalle seguenti: per sei anni. |
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23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui allarticolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data. |
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23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010: |
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a) il termine per lintegrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dellarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dellarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dellarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008; |
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b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dellarticolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. |
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23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente allarticolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per lanno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui allultima voce dellElenco 1 di cui allarticolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia. |
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23-sexiesdecies. Allarticolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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23-septiesdecies. Allarticolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2005 sono inserite le seguenti: anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. |
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23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per ladozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire: |
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a) lintegrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dellultimo anno; |
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b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dallarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per lanno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro; |
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c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per lanno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione; |
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d) fino al 31 dicembre 2011 lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero delleconomia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; |
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e) che fino allavvio del funzionamento dellAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dellarticolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno allEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dellAgenzia; |
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f) lincremento di 7.200.000 euro per lanno 2010 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. |
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23-noviesdecies. Allonere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per lanno 2010 e a 70.000 euro per lanno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per lanno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
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23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, allarticolo 2, comma 89, la parola: dodici, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: due». |
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Allarticolo 2: |
Identico |
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente»; |
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al comma 3, primo periodo, le parole: «centro di produzione ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224»; |
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al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; |
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dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso lIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed allimposta catastale nella misura dell1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché allarticolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per lanno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui allarticolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate allentrata del bilancio dello Stato»; |
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al comma 5, le parole: «1º luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2011»; |
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dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: |
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«7-bis. Allarticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) al comma 1, alinea, le parole: ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono soppresse; |
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b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con ladozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo. |
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7-ter. Allonere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dellautorizzazione di spesa, di pari importo, di cui allarticolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e allarticolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; |
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dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: |
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«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nellarticolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, allesito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nellarticolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: |
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a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, unulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dellapplicazione del predetto articolo 74; |
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b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dellapplicazione del predetto articolo 74. |
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8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. |
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8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dellarticolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino allemanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dellarticolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. |
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8-quinquies. Restano esclusi dallapplicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dellarticolo 17, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, lAgenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nellarticolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui allarticolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nellambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. |
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8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. |
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8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dellarticolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente. |
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8-octies. Allarticolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: 31 marzo 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2010. |
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8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui allarticolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010. |
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8-decies. Allarticolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche sono aggiunte le seguenti: o di altri organismi di diritto pubblico». |
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Allarticolo 3: |
Identico |
dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui allarticolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»; |
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il comma 4 è soppresso; |
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dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: |
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«8-bis. Allarticolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: |
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La carta didentità può altresì contenere lindicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte». |
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Allarticolo 4: |
Identico |
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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«1. Allarticolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: quindici è sostituita dalla seguente: venti»; |
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dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. Allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001, sono sostituite dalle seguenti: Al termine del regime transitorio di cui allarticolo 35, comma 1,»; |
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al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nellambito dei posti in organico per i quali lAmministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni». |
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Allarticolo 5: |
Identico |
al comma 4, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»; |
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al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate,»; |
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dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti: |
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«7-bis. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: al 31 dicembre 2009 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2010. Alle minori entrate derivanti dallattuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per lanno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
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7-ter. Allarticolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, le parole: 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013; |
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b) al comma 2, le parole: 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013 e le parole: 1º gennaio 2011 sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2014; |
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c) al comma 4, le parole: 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013; |
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d) al comma 5, le parole: 1º gennaio 2011 sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2014. |
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7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dellarticolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dallarticolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. |
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7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui allarticolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. |
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7-septies. Per lanno 2010, il termine di cui al comma 5 dellarticolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile. |
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7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dellimpatto ambientale ed allo sviluppo della logistica. |
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7-novies. Per il completamento degli interventi di cui allarticolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dellENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni. |
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7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. |
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7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche allattività prevalente di transhipment, le disposizioni relative alladeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui allarticolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui allarticolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2012. |
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7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dellautonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dellarticolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nellambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dellequilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino allazzeramento delle singole tasse medesime. |
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7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dallapplicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nellambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dallapplicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». |
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Allarticolo 6: |
Identico |
al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; |
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al comma 6, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; |
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al comma 9, le parole: «di cui allarticolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»; |
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dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: |
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«9-bis. È consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui allarticolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, larticolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti lesposizione allamianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi. |
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9-ter. Allarticolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: entro ventiquattro mesi sono sostituite dalle seguenti: entro trentasei mesi. |
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9-quater. Dopo il comma 1 dellarticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente: |
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1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dellabilitazione allesercizio professionale, lesercizio dellodontoiatria anche prima della formale iscrizione allalbo degli odontoiatri. |
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9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dallattuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191». |
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Allarticolo 7: |
Allarticolo 7: |
al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; |
identico; |
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
identico; |
«4-bis. Al fine di completare listituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dallarticolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |
|
4-ter. Le disposizioni contenute nellarticolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento allanno scolastico 2010-2011. |
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4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010»; |
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al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al»; |
identico; |
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: |
identico: |
«5-bis. Il termine di cui allarticolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. |
«5-bis. Identico. |
5-ter. Allarticolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: entro la data del 30 giugno 2010. |
5-ter. Identico. |
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dellarticolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni di euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dellinterno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dallattuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per lanno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191». |
5-quater. Identico. |
|
5-quinquies. Allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: 31 dicembre 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2010». |
Allarticolo 8: |
Identico |
dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. Allarticolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: entro cinque anni sono sostituite dalle seguenti: entro sette anni»; |
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dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: |
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«4-bis. Allarticolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: 1º gennaio 2009 sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2011. |
|
4-ter. Il termine previsto dallarticolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010». |
|
Allarticolo 9: |
Identico |
il comma 4 è sostituito dal seguente: |
|
«4. Allarticolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Limporto di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa»; |
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dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: |
|
«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui allarticolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010. |
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4-ter. Al comma 9 dellarticolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate». |
|
Allarticolo 10, comma 1, le parole: «legge 22 dicembre 1990, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 dicembre 1990, n. 401». |
Identico |
Dopo larticolo 10 sono inseriti i seguenti: |
Dopo larticolo 10 sono inseriti i seguenti: |
«Art. 10-bis. - (Termini in materia di taglia-enti e di taglia-leggi). 1. Larticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento taglia-enti, si interpreta nel senso che leffetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1. |
«Art. 10-bis. - (Termini in materia di taglia-enti e di taglia-leggi). Identico. |
2. Allarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento taglia-enti, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; |
|
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. |
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3. Allarticolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso. |
|
4. Allarticolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari. |
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Art. 10-ter. - (Modifiche allarticolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). 1. Allarticolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: nel limite fino a: precedente sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nellultimo decreto emanato. |
Art. 10-ter. - (Modifiche allarticolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). Identico. |
Art. 10-quater. - (Gestione dei libri genealogici). 1. Lefficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo. |
Art. 10-quater. - (Gestione dei libri genealogici). Identico. |
Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dellISFOL). 1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dellIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui allarticolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». |
Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dellISFOL). Identico. |
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Art. 10-sexies. (Differimento dellapplicazione di disposizioni in materia di contributi alleditoria). 1. Nelle more della riforma organica del settore delleditoria e in attuazione dellarticolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni: |
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a) per i contributi relativi allanno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dellarticolo 3 e allarticolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dellarticolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dellarticolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dellimporto calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per lanno 2008; |
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b) ai soggetti di cui allarticolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e allarticolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, per i contributi relativi allanno 2009 non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dellimporto calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per lanno 2008; |
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c) allarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, le parole: 2007 e 2008 sono sostituite dalle seguenti: 2007, 2008 e 2009. Allarticolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: allannualità 2008 sono sostituite dalle seguenti: fino allannualità 2009. Allarticolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per lanno di riferimento dei contributi sono sostituite dalle seguenti: essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per lanno 2008; |
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d) per i contributi relativi allanno 2009, previsti dallarticolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi allestero, dallarticolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto; |
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e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano larticolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e larticolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dellarticolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. |
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2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze alleditoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per lanno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore delleditoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per lanno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino allutilizzo per la predetta finalità. |
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3. Allarticolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: o vengano editate da altre società comunque costituite. |
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4. Ai sensi dellarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per leditoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delleconomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, nellesercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dallattività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nellambito delle spese rimodulabili, iscritte nellambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri». |