Art. 1.
1. Dopo larticolo 593 del codice penale, nellambito del libro secondo, titolo XII, capo I, è inserito il seguente:
«Art. 593-bis. - (Istigazione e apologia dei delitti contro la vita e lincolumità della persona). Chiunque, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più fra i delitti di cui al presente capo, è punito, per il solo fatto dellistigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque
pubblicamente fa lapologia di uno o più fra i delitti di cui
al comma precedente.
Se il fatto è commesso avvalendosi
dei mezzi di comunicazione telefonica o telematica, la pena è aumentata».