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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1950


Art. 1.

    1. Dopo l’articolo 593 del codice penale, nell’ambito del libro secondo, titolo XII, capo I, è inserito il seguente:

    «Art. 593-bis. - (Istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l’incolumità della persona). – Chiunque, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più fra i delitti di cui al presente capo, è punito, per il solo fatto dell’istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

    La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di uno o più fra i delitti di cui al comma precedente.
    Se il fatto è commesso avvalendosi dei mezzi di comunicazione telefonica o telematica, la pena è aumentata».