Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1950
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori LAURO, MENARDI, ALLEGRINI, FLUTTERO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2009 Introduzione del reato di istigazione e apologia dei delitti
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Onorevoli Senatori. I recenti episodi che hanno caratterizzato la vita pubblica nel nostro Paese evidenziano la necessità di intervenire sul diffuso fenomeno caratterizzato da forme di esortazione alla violenza e allaggressione, mediante discorsi, scritti ed interventi.
Tali fenomeni, in virtù delle
moderne tecnologie, riescono oggi ad acquisire una rilevanza mediatica
particolarmente significativa.
Certamente, allinterno del nostro
codice penale, sono presenti alcune fattispecie che potrebbero ritenersi
riferibili ai fenomeni che interessano in questa sede. Mi riferisco, in
particolare, alle norme di cui agli articoli 115 e 414 del codice penale.
Tuttavia tali disposizioni, non essendo state propriamente elaborate al
fine di disciplinare le fattispecie specifiche che qui ci occupano ed essendo
state realizzate con lo scopo di disciplinare fenomeni che non erano caratterizzati
dalle moderne modalità di realizzazione, evidentemente non risultano
adeguate per fronteggiare un efficace intervento volto alla prevenzione
e alla repressione del gravissimo fenomeno.
In particolare, larticolo 115
del codice penale, norma di parte generale, applicabile poi alle fattispecie
di parte speciale qualora se ne presentino i presupposti, dispone che non
è punibile il soggetto che istiga alla commissione di un reato,
qualora la istigazione sia stata accolta ma il reato non sia stato commesso.
In tal caso lautore della istigazione può essere sottoposto
a misure di sicurezza. Differente risulta ovviamente la disciplina da applicarsi
qualora, allesito della istigazione, il reato venga commesso; in
tale seconda ipotesi, si applicheranno le norme in materia di concorso
di persone nel reato.
Per quanto riguarda, invece, laltra
delle norme richiamate, larticolo 414 del codice penale (Istigazione
a delinquere), dispone che chiunque pubblicamente istiga a commettere uno
o più reati è punito, per il solo fatto della istigazione,
con la reclusione da uno a cinque anni, se si tratta di delitti, con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 206 euro se si tratta
di contravvenzioni. Soltanto apparentemente, però, la fattispecie
in esame sembra soddisfare le esigenze che ci occupano in questa sede.
Infatti, la stessa viene diffusamente utilizzata per ipotesi del tipo della
seguente, secondo cui eè atta ad integrare la fattispecie di cui
allarticolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) la condotta
di chi, nel corso di una attività identificativa condotta dalle
forze di polizia nei confronti di un gruppo di persone rispetto alle quali
egli rivesta un ruolo di «riferimento», inciti, pubblicamente
i componenti del gruppo anzi detto a non ottemperare alla richiesta di
fornire le generalità e a commettere, quindi, in tal modo, il reato
di cui allarticolo 651 del codice penale (Cassazione penale, sez.
VI, sentenza n. 16041 del 5 marzo 2001). Il dato secondo cui larticolo
414 del codice penale si riferisce ad una realtà differente da quella
attuale, ad esigenze differenti da quelle che ci occupano in questa sede,
ed ad una portata dellavverbio «pubblicamente» inevitabilmente
legata al momento storico della elaborazione della norma, è provato
dalla sentenza della Corte di cassazione penale n. 13541 dell11 giugno
1986, secondo la quale «Condizione di punibilità del delitto
allarticolo 414 è che il fatto sia stato commesso pubblicamente.
Pertanto è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo
aperto al pubblico, come il salone di un barbiere, in cui chiunque può
accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone
(almeno due, come nella specie)».
Al di là del reato di cui allarticolo
414 del codice penale, altri casi di incriminazione della istigazione sono
presenti nel nostro codice, ma in alcun modo risultano riferibili alle
fattispecie oggetto del presente esame; si tratta dei reati di cui ai seguenti
articoli del codice penale: 266 (Istigazione ai militari a disobbedire
alle leggi), 302 (Istigazione ai delitti contro la personalità interna
ed internazionale dello Stato), 322 (Istigazione alla corruzione), 415
(Istigazione a disobbedire alle leggi).
Ebbene, alla luce delle fattispecie
concrete in relazione alla cui disciplina veniva elaborata e viene applicata
la norma di cui allarticolo 414 del codice penale, appare di tutta
evidenza la necessità di intervenire legislativamente mediante la
previsione di una incriminazione finalizzata ad arginare il pericoloso,
diffuso, fenomeno di coloro che inneggiano alla violenza sulle persone,
in specie mediante interventi mediatici o telematici.
La soluzione prevista consiste nellintrodurre
una nuova fattispecie di reato, volta a punire il comportamento di coloro
che, in qualsiasi forma, istighino a commettere i reati contro la vita
e lincolumità individuale.
È daltra parte ormai
drammaticamente diffusa, anche tra i minorenni, labitudine ad utilizzare
gli strumenti informati ci per ledere la dignità delle persone,
nelle forme più gravi, dai ricatti, alle ingiurie a sfondo sessuale
o razzista, alla diffamazione. Per questi comportamenti il codice penale
ancora conserva una sua efficacia, in quanto tali azioni integrano fattispecie
penalmente rilevanti già codificate.
Sono però mutate alcuni aspetti
sostanziali che rendono insufficiente la tutela penale attualmente prestata.
In primo luogo, gli strumenti utilizzati (in particolare internet e
social network) rendono particolarmente gravi gli effetti del comportamento
offensivo posto in essere: la possibilità che in tempo reale un
numero potenzialmente illimitato di persone è in grado di condividere
il contenuto delloffesa espone la vittima a rischi particolarmente
rilevanti. Inoltre, attraverso lo strumento informatico, è possibile
agevolmente condizionare la mente e il comportamento di soggetti già
psicologicamente labili, inducendoli a compiere atti inconsulti. Gli episodi
gravi di bullismo nelle scuole, i comportamenti riprovevoli di frange organizzate
delle diverse tifoserie sono esempi troppo noti perché possano essere
trascurati.
È per questo che, nel caso
siano utilizzati questi strumenti informatici e telematici, la pena è
aggravata.
È necessario introdurre una
fattispecie penale che punisca il comportamento di chi, tramite discorsi,
espressioni, scritti, interventi, in internet e in social network
o tramite altro mezzo di comunicazione mediatica, telematica o informatica,
istighi a commettere un delitto contro la vita e lincolumità
individuale o fa apologia di uno o più dei medesimi delitti.
La fattispecie è modellata
su quella di cui allarticolo 303 del codice penale (Pubblica istigazione
e apologia»), che però riguarda solo i delitti contro la personalità
internazionale e interna dello Stato.
Una soluzione di questo tipo peraltro
non potrebbe essere soggetta a censure connesse alla possibile lesione
del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui
allarticolo 21 della Costituzione.
Ciò per una duplice considerazione:
da una parte, infatti, se così fosse, non potrebbe considerarsi
a fortiori costituzionalmente compatibile neanche la fattispecie
di cui allarticolo 303 del codice penale, che punisce listigazione
a commettere un delitto meno grave rispetto a quelli contro la vita e lincolumità
delle persone.
Inoltre, occorre effettuare un corretto
bilanciamento tra valori costituzionali, in questo caso tra la libertà
di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) e la dignità
della persona, riguardata nella sua dimensione più intensa, che
presuppone la tutela della sua vita e della sua incolumità (articoli
2 e 13 della Costituzione).
Art. 1.
1. Dopo larticolo 593 del codice penale, nellambito del libro secondo, titolo XII, capo I, è inserito il seguente:
«Art. 593-bis. - (Istigazione e apologia dei delitti contro la vita e lincolumità della persona). Chiunque, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più fra i delitti di cui al presente capo, è punito, per il solo fatto dellistigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque
pubblicamente fa lapologia di uno o più fra i delitti di cui
al comma precedente.
Se il fatto è commesso avvalendosi
dei mezzi di comunicazione telefonica o telematica, la pena è aumentata».