Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1428
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE diniziativa dei senatori PETERLINI, ADAMO, CECCANTI, NEGRI, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2009 Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione,
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Onorevoli Senatori. I diritti referendari in Italia spesso sono identificati con i referendum abrogativi, la cui storia è iniziata 35 anni fa col referendum sul divorzio, nel 1974, seguito da altre 13 tornate referendarie con 59 quesiti referendari nonché da due referendum confermativi costituzionali (del 2001 e del 2006). Nei casi citati si è trattato sempre di referendum abrogativi e, nella prospettiva di una democrazia diretta, moderna ed integrale, si rischia in questo modo di ridurre lo strumento referendario ad un unico tipo di referendum, che allinterno della democrazia diretta non è certamente quello più importante. La democrazia diretta, invece, è un concetto ben più ampio rispetto ai limitati diritti referendari oggi presenti in Italia. LAssemblea costituente del 1947 non ha voluto affidare allelettorato italiano gli strumenti delliniziativa legislativa popolare con votazione vincolante e quelli del referendum confermativo facoltativo per le leggi ordinarie dello Stato, per non parlare delliniziativa popolare costituzionale. Dopo 60 anni di Repubblica bisogna iniziare a rimediare a questa carenza.
Lo stesso referendum abrogativo
sembra da tempo entrato in crisi, non perché mancassero gli argomenti
politici scottanti ed il bisogno di partecipazione dei cittadini, ma gli
ultimi 5 referendum, a partire dal 1997, recanti 16 quesiti referendari,
sono tutti stati invalidati a causa della mancanza del quorum di
partecipazione. Ne è conseguita una progressiva perdita di fiducia
nello strumento referendario in quanto tale. Forse una certa disaffezione
è anche dovuta al fatto che del referendum si sono impadroniti
soprattutto i partiti, non la cittadinanza libera o le associazioni ed
i comitati ad hoc. I partiti, inoltre, montando campagne astensioniste,
hanno smobilitato il proprio elettorato a partecipare e poi, in Parlamento,
in varie occasioni, hanno cercato di neutralizzare i risultati dei referendum.
Oltre allo strumentario troppo limitato, in unottica di democrazia
diretta moderna, le stesse regole di svolgimento dei referendum
sono carenti. Sembra che il solo referendum abrogativo con regole
applicative restrittive oggi vigenti basta pensare al quorum
abbia toccato un limite nella sua capacità propulsiva della
partecipazione popolare.
In Italia, inoltre, è stato
mortificato il diritto alliniziativa popolare legislativa, cioè
lespressione libera e propositiva del popolo sovrano, che porta alla
delibera collettiva referendaria su proposte di legge importanti, firmate
da centinaia di migliaia di persone. Lo strumento con valenza propositiva
oggi vigente la proposta di legge di iniziativa popolare
è solo unombra di questo diritto, perché non si può
votare la proposta presentata con grande dispendio di energia per la raccolta
delle firme, nel caso in cui fosse respinta dal Parlamento. Anzi, la maggior
parte di queste proposte non viene neanche discussa nel Parlamento. Più
del 90 per cento delle proposte presentate nella legislatura 1996-2001
non sono ancora state trattate, per non parlare di quelle presentate dal
2002 in poi.
Dallaltra parte, come momento
positivo rispetto alle partecipazione popolare ai referendum, vanno
segnalati i referendum confermativi costituzionali del 2001 e del
2006, uno sulle modifiche costituzionali volute dal «governo Prodi»,
1996-2001, laltro sulle modifiche volute dal «governo Berlusconi
II», 2001-2006. Entrambi i referendum sono stati svolti senza
quorum di partecipazione, perché nei referendum confermativi
costituzionali questa barriera non è prevista, sebbene si trattasse
di questioni fra le più importanti, cioè di modifiche sostanziali
della Costituzione. In tal modo prefigurano il vero tipo di votazione referendaria,
come praticata in altri paesi, in cui decidono coloro che si recano alle
urne per votare, mentre gli astenuti implicitamente delegano la decisione
agli altri.
1. Le principali lezioni da trarre da 35 anni di referendum
Se volessimo trarre le principali lezioni da questo
primo periodo di applicazione di strumenti referendari nel nostro sistema
politico, potremmo riassumerli in tre punti principali:
1. Cè oggi
in Italia una gamma incompleta di diritti referendari, cioè mancano
gli strumenti principali presenti in paesi con democrazia diretta completa:
liniziativa popolare ed il referendum confermativo facoltativo
anche per le leggi ordinarie. Inoltre manca anche liniziativa popolare
di modifica della Costituzione, che fu il primo diritto rivendicato e poi
conquistato dal movimento popolare per la democrazia diretta nel 1860 in
Svizzera, un diritto fortemente istituzionalizzato anche negli USA a partire
del 1900.
2. Le regole
di applicazione dei diritti referendari sono troppo restrittive. Quindi
occorre riformare o sostituire la legge di applicazione del referendum
25 maggio 1970, n. 352. Alcuni esempi: i poteri troppo estesi di intervento
della Consulta nella materia dei quesiti referendari, il divieto di coincidenza
dei referendum con le elezioni, la mancanza di garanzia del risultato,
la raccolta delle firme con obbligo di autenticazione da parte di un ufficiale
pubblico, la mancanza di rimborsi a comitati di promotori, la mancanza
dellobbligo di informazione da parte dello Stato, la mancanza di
trasparenza e di limiti nei finanziamenti delle campagne referendarie.
3. Il quorum
di partecipazione del 50 per cento, inutile e dannoso, ha contribuito a
screditare lo strumento del referendum agli occhi di milioni di
elettori italiani che da anni non si recano più alle urne. Il quorum
di partecipazione fa sì che artificialmente gli astenuti si sommino
ai contrari, quindi gioco facile per i partiti o i gruppi di interesse
contrari ad un quesito a invitare lelettorato ad ignorare i referendum,
andarsene al mare o in montagna, entrando in tacita coalizione con i non
interessati. Oggi, tra frustrazione popolare e desiderio dello Stato forte,
si sceglie lantipolitica o si votano i leader forti, anziché
rafforzare gli strumenti che danno più potere ai cittadini.
2. Le innovazioni oggi necessarie
Quindi, se lobiettivo è quello di
ricucire lo scollamento fra la popolazione e le istituzioni ma anche con
le forze politiche, bisogna modificare il sistema di democrazia diretta
come si presenta oggi. Se si intende promuovere attivamente la partecipazione
politica, allinsegna dellarticolo 118, quarto comma, della
Costituzione, e si intende dispiegare gli effetti positivi della democrazia
diretta, bisogna riscrivere i relativi articoli della Costituzione, cioè
soprattutto gli articoli 73, 74, 75 e 138 per ampliare lo stesso strumentario
referendario. Tale progetto deve partire dai seguenti punti cardine:
1. Prima di tutto bisogna
superare il concetto limitativo della democrazia diretta che regna oggi,
riconoscere, cioè, il potere legislativo effettivo ai cittadini
recuperando i due strumenti essenziali di una democrazia diretta completa:
da una parte liniziativa popolare per dare spazi dazione ai
cittadini, dallaltra il referendum confermativo facoltativo
per consentire ai cittadini di fermare delle leggi che presumibilmente
non hanno il consenso della maggioranza dellelettorato. Ciò
significa dare in mano ai cittadini sia lacceleratore sia il freno
di emergenza in politica: accelerare quando riforme importanti e urgenti
non partono e non vanno avanti nel Parlamento, frenare quando la maggioranza
politica cerca di imporre le sue scelte ad una presumibile maggioranza
contraria nellelettorato. Si tratta di diritti che nel 1947/48 furono
trascurati dalla Costituente, ingiustamente. Oggi non si tratta più
di avvalersi del referendum come puro strumento di difesa, come
voluto dalla Costituente, ma di intendere gli strumenti referendari il
veicolo più importante di stimolo della partecipazione politica,
come lo vuole larticolo 118, quarto comma, che afferma testualmente:
«Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono
lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Il referendum abrogativo per più di 30 anni è servito
da surrogato delliniziativa popolare cioè del referendum
propositivo ma, stando alle esperienze nostre e a quelle di altri paesi,
non è possibile. I cittadini hanno bisogno di un proprio spazio
dazione e di strumenti referendari adatti per indirizzare la politica
e chi governa.
2. Le regole di applicazione vanno ridisegnate in chiave democratica, più rispettose delle esigenze dei cittadini moderni, per esempio limitando i diritti dintervento della Consulta, ampliando le materie ammissibili a referendum includendo, per esempio, la politica estera e la materia tributaria, istituendo lobbligo di informare con un opuscolo ufficiale ogni famiglia, adottando regole più severe per la par condicio, introducendo una spesa massima consentita per le spese della campagna e delle contro campagne, prevedendo la massima trasparenza nei finanziamenti, liberalizzando la forma di raccolta delle firme e così via. Il problema oggi non sta nella «proliferazione dei referendum», perché strumenti troppo facilmente accessibili. Il problema sta nel fatto che oggi in Italia i cittadini, nei loro comuni, nelle regioni e a livello nazionale, non intendono la democrazia diretta come strumento normale di articolazione e partecipazione politica. Quindi bisogna assegnare agli strumenti referendari il ruolo che hanno avuto da tanti decenni in altre società democratiche: essere espressione della volontà popolare senza mediazione partitica. Così i referendum avranno una nuova valenza politica che va oltre lassetto politico in Parlamento, che si configura in dato momento storico e, quindi, integra la democrazia rappresentativa: una valenza propositiva con liniziativa popolare, una valenza oppositiva col referendum confermativo. Lattuale referendum abrogativo verrebbe semplicemente assorbito nelliniziativa popolare, senza non introdrre o modificare una legge, ma annullando una norma.
3. Liniziativa popolare legislativa (articolo 73)
Fra i principali motivi per potenziare gli strumenti referendari (iniziativa popolare legislativa e referendum confermativo facoltativo) si trova la necessità di aprire nuovi spazi di partecipazione ai cittadini, dando seguito allarticolo 118, quarto comma, della Costituzione e recuperando la spinta di impegno attivo per il bene comune. Liniziativa popolare, secondo la disciplina attuale, non ha il necessario impatto nella vita democratica, poiché non impegna il Parlamento, come ampiamente dimostrato dalle cifre delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate durante le ultime legislature. Queste proposte, anche dopo dieci anni dalla loro presentazione sono in maggior parte ancora inevase. Anche a livello regionale lo strumento della proposta di legge si è rivelato un istituto che ispira scarsissima motivazione fra i cittadini, quindi è applicato raramente, sempre a causa della mancanza di votazione popolare nel caso in cui la proposta venisse respinta o non trattata dal rispettivo Consiglio regionale. Per questo motivo una regione e una provincia a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento), nelle loro leggi regionali/provinciali sulla democrazia diretta, hanno introdotto lobbligo del rispettivo Consiglio regionale di trattare le proposte di legge di iniziativa entro un determinato termine, pena il passaggio della proposta alla votazione popolare referendaria. Tale regolamento sembra però insoddisfacente dal momento che non attribuisce ai cittadini uneffettiva potestà legislativa. Giustamente la regione autonoma della Valle dAosta e la provincia autonoma di Bolzano si sono spinti oltre, istituendo liniziativa popolare legislativa vera e propria, con cui si consente ai cittadini, dopo aver raggiunto il quorum di sottoscrizione, di presentare ai rispettivi Consigli regionali una proposta di legge redatta in articoli. Se il testo nella sua interezza o nella sua sostanza non fosse recepito dal Consiglio, automaticamente in queste regioni si passerebbe alla votazione popolare. Tale istituto, accanto al referendum confermativo facoltativo e costituzionale, rappresenta lo strumento principale dei regolamenti di democrazia diretta che funzionano a piena soddisfazione dei cittadini da 140 anni in Svizzera (tutti livelli di Governo) e da più di 100 anni in 26 stati degli Stati Uniti dAmerica (livello degli Stati federati e dei comuni).
Il Parlamento deve avere il diritto
alla controproposta. In una qualsiasi materia ammissibile a referendum
(sia propositivo sia confermativo), il Parlamento, rispetto alle proposte
di riforma provenienti dai cittadini e lo status quo, può
avere i propri disegni di riforma, che possono trovarsi in pieno contrasto
con la proposta avanzata dai cittadini. La controproposta parlamentare
accoglie questi interessi e offre al cittadino elettore la scelta fra due
proposte di riforma e lo status quo su cui deve potersi esprimere.
Qualora il Parlamento approvasse una propria proposta di legge in materia,
il comitato promotore delliniziativa popolare, composto secondo il
presente disegno di legge da almeno nove cittadini aventi diritto al voto,
decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge di iniziativa popolare
o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. Spetterà
quindi al comitato promotore stesso valutare se la sua proposta di legge
di iniziativa popolare sia in sufficiente misura stata accolta dal Parlamento
oppure sia stata approvata una legge in contrasto con i princìpi
e le finalità del testo originale sottoposto dal Comitato promotore.
Data la possibilità che entrambe
le proposte possano ottenere la maggioranza dei voti validi, occorre comunque
inserire una terza «domanda di ballottaggio» del seguente tipo:
«Quale proposta deve entrare in vigore se i cittadini preferiscono
entrambe le proposte al diritto vigente?» Se venissero approvate sia
la proposta popolare sa la controproposta parlamentare decide il risultato
di questa terza domanda. Se anche nella terza domanda nessuna delle proposte
ottenesse la maggioranza, liniziativa popolare in quanto tale sarebbe
bocciata e resterebbe in vigore la legge che si intendeva emendare. Anche
in questo caso un referendum propositivo costituirebbe comunque
unespressione significativa ed importante della cittadinanza di cui
il Parlamento terrà conto nei suoi successivi tentativi di riformare
la materia oggetto della votazione referendaria.
4. Il referendum confermativo facoltativo (articolo 74)
Il «referendum confermativo facoltativo», che oggi nellordinamento giuridico italiano esiste solo per i casi di modifica della Costituzione da parte del Parlamento, approvati da una maggioranza inferiore ai due terzi dei Parlamentari, va esteso alle leggi ordinarie dello Stato. Questo strumento rappresenta, sia in teoria sia nella lunga prassi politica degli Stati con regolamenti moderni della democrazia diretta, un vero e proprio «freno di emergenza» in mano ai cittadini. Con il referendum confermativo facoltativo un numero minimo di cittadini (o anche cinque Consigli regionali), appena approvata una legge, ma prima della sua entrata in vigore, richiede con la propria firma, entro un periodo di tempo relativamente breve, che tutto lelettorato deve poter pronunciarsi su tale legge. Dal referendum confermativo è esclusa la legge finanziaria. Tale istituto è quello più frequentemente utilizzato nellordinamento svizzero e statunitense. Conferisce ai cittadini un potere di veto o di verifica. Richiedere il referendum confermativo significa nientaltro se non che esiste un forte dubbio sul consenso della maggioranza del Parlamento. Con il referendum confermativo facoltativo anche i parlamentari stessi hanno la possibilità di verificare se le loro proposte di regolamentazione di una data materia corrispondono alla «volontà generale».
In base alla presente proposta di modifica dellarticolo 75 della Costituzione, secondo comma, si intende consentire per un periodo limitato lentrata in vigore di «leggi urgenti», comunque contestabili mediante referendum confermativo facoltativo. Afferma il proposto articolo: «Se le Camere ne dichiarano lurgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere lindizione di un referendum confermativo ai sensi dellarticolo 74 soltanto dal momento che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum confermativo popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata entro un anno dallavvenuta approvazione in sede parlamentare e non può più essere riapprovata.» Questa norma viene incontro allesigenza del Parlamento di affrontare esigenze di urgente regolamento. La legge approvata entra in vigore e resta in vigore fino allo svolgimento del referendum confermativo facoltativo. Se sottoposta a referendum confermativo facoltativo verrebbe abrogata come nel caso del referendum abrogativo oggi in vigore. Una volta sconfessata una tale legge «urgente» da parte dellelettorato, non può essere ripresentata in Parlamento, garantendo di tal maniera la deliberazione popolare.
5. Liniziativa popolare costituzionale
Per lesercizio della legislazione costituzionale da parte dei cittadini si propone un iter più esigente rispetto alliniziativa popolare legislativa per le leggi ordinarie. La facoltà di iniziativa per tali leggi (redatto in articoli) spetta in una prima fase ad almeno 50.000 cittadini, le cui firme vanno raccolte nellarco di sei mesi. Questo per presentare una proposta di «preesame» di ammissibilità. Ma il numero effettivo minimo di cittadini che devono firmare tale proposta è innalzato ad un milione. Introducendo due fasi si intende evitare lesperienza frustrante per tanti comitati promotori e tantissimi firmatari che le richieste di referendum venissero bocciate dalla Corte costituzionale, solo dopo la raccolta delle firme (in questo caso non meno di 1 milione di firme). Nella forma qui proposta, invece, 50.000 elettori hanno il diritto di ottenere la verifica di ammissibilità di una loro proposta di modifica costituzionale da parte della Corte Costituzionale. Con questa certezza di seguito si può affrontare con pieno impegno la raccolta del milione di firme richieste. Anche in questo caso il Parlamento può presentare una sua controproposta che verrebbe sottoposta allelettore nel referendum alla stregua delliniziativa popolare per le leggi ordinarie.
6. Alcune ragioni per labolizione del quorum di partecipazione
Nel presente disegno di legge è previsto
che in tutte le votazioni referendarie siano approvate le proposte se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La votazione referendaria
deve essere libera e decisiva, cioè i cittadini dovranno sapere
che se partecipano ad una votazione referendaria sono loro a decidere se
non vi partecipano, che implicitamente delegano il voto e la decisione
referendaria agli altri. Come si legittima labolizione del quorum?
Le ragioni più importanti sono le seguenti:
1. A causa del quorum,
chiunque non si reca a votare conta automaticamente come un «No»,
mentre in realtà ci sono tantissimi motivi personali che possono
impedire la partecipazione ad un referendum: la mancanza di conoscenza
dellargomento, lindecisione, il disinteresse e mille altre
ragioni private. Nel caso delle elezioni tutti questi motivi sono ragioni
di astensione dal voto o della non-partecipazione, ma non equivalgono ad
un voto contrario. Nelle elezioni contano solo i voti validi per i partiti
e i candidati. Anche la non-partecipazione al voto referendario quindi
va considerata per quello che è: unastensione dal voto senza
influenza sul risultato.
2. Attraverso
il boicottaggio del referendum, la partecipazione al voto scende
facilmente sotto il 50 per cento degli aventi diritto al voto richiesto
per la validità del risultato della consultazione. Gli oppositori,
sfruttando il meccanismo del quorum, cercano di invalidare la consultazione
invitando gli elettori a disertare le urne, contando su coloro che non
andrebbero comunque a votare. Perciò gli oppositori non devono più
convincere i cittadini con argomenti e proposte alternative, ma si fermano
ad appelli al boicottaggio. Solo in assenza di quorum contano veramente
gli argomenti, perché sia i promotori che gli oppositori sono tenuti
a convincere la maggioranza dei cittadini.
3. I cittadini
attivi politicamente si impegnano ad informarsi e a farsi unopinione
per poi recarsi a votare. I non interessati e i fautori del boicottaggio
non vanno alle urne. In caso di referendum invalidato a causa del
mancato raggiungimento del quorum, i primi vengono di fatto puniti
per il loro impegno civico, mentre i secondi, boicottatori e disinteressati,
vengono premiati per una scelta che di fatto danneggia il confronto democratico.
4. In un certo
senso, a causa del quorum di partecipazione, anche il diritto al
voto segreto viene indebolito: chi nonostante un boicottaggio si reca ugualmente
alle urne da parte degli oppositori viene automaticamente considerato un
avversario politico.
5. In Italia
non è previsto quorum nel caso di referendum molto
importanti quale il referendum confermativo facoltativo relativo
alle leggi costituzionali (articolo 138, secondo comma) e nel caso delle
leggi sulla forma di governo (leggi elettorali e di democrazia diretta)
a livello regionale.
6. Per il
voto elettorale a nessun livello governativo è previsto un quorum
minimo di partecipazione: solo chi vota può decidere. Non esiste
il «numero legale» nelle elezioni politiche.
7. Il timore
che una piccola minoranza molto attiva possa imporre i suoi interessi ad
una maggioranza passiva non è motivato. Le ricerche sul comportamento
degli elettori evidenziano che nelle votazioni contese il tasso di partecipazione
è alto e la maggioranza dei cittadini esprime chiaramente il suo
rifiuto alla proposta di una minoranza. I partiti e le forze sociali, che
pretendono di rappresentare la maggioranza della società, sono comunque
sempre liberi di mobilitare i loro sostenitori a votare contro un quesito
referendario, che si presume rifletta solo linteresse di una minoranza
8. In Svizzera,
negli Stati Uniti dAmerica, in Baviera ed in altri paesi non esiste
il quorum di partecipazione. Nonostante la partecipazione alle votazioni
referendarie in Svizzera oscilli «solo» attorno al 40 per cento,
nessuna forza politica rivendica seriamente un quorum di partecipazione,
sapendo che si aprirebbe un varco a manovre tattiche e a strumentalizzazioni
politiche.
9. La democrazia
diretta deve promuovere e non scoraggiare la partecipazione dei cittadini.
Uno degli obiettivi principali della democrazia diretta è la promozione
della partecipazione dei cittadini, ribadita dallattuale articolo
118, quarto comma, della Costituzione. Un alto livello di partecipazione
non viene raggiunto imponendo lobbligo legale di raggiungere una
quota predeterminata e non è certo perché esiste il quorum
che si convincono a votare cittadini non interessati. Avviene invece il
contrario: i cittadini interessati e motivati, dopo una serie di esperienze
con referendum falliti per mancato raggiungimento del quorum,
si sentono frustrati e perdono la fiducia in questo strumento. In questo
senso paradossalmente essi sono scoraggiati proprio dal quorum di
partecipazione perché si devono confrontare con una percentuale
di concittadini che boicottano la votazione. È quindi un circolo
vizioso. Benché originalmente il quorum fosse inteso come
uno stimolo alla partecipazione, è innegabile che oggi esso determini
il rifiuto del dibattito e dellimpegno. I gruppi più penalizzati
da questo meccanismo sono proprio le minoranze sociali che non riescono
a sollecitare ampie fasce di popolazione.
10. Il quorum
scaturisce dalla sfiducia nei cittadini. Oggi gli strumenti referendari
sono strumenti di partecipazione attiva e non più di sola «difesa
in casi estremi». Le procedure di democrazia diretta devono essere
disegnate di modo tale da incoraggiare la comunicazione a tutti i livelli
e, in questa ottica, un quorum di partecipazione, con le relative
campagne di boicottaggio, tende ad essere di ostacolo per una buona comunicazione.
È più facile rifiutare ogni dibattito, istigando i cittadini
a non votare, piuttosto che affrontare apertamente un dibattito pubblico
e una votazione senza quorum.
Il quorum di partecipazione del cinquanta per cento non è una norma fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, tanto è vero che è previsto solo da uno dei due tipi di referendum nazionali oggi istituzionalizzati. Rifacendosi agli esempi funzionanti in vari altri paesi, in Italia è ora di abolire il quorum di partecipazione sia a livello nazionale sia regionale sia comunale.
La cancellazione del quorum di partecipazione è però da sostituire con unaltra norma di notevole importanza, cioè la necessità di raggiungere la maggioranza dei voti validi non solo a livello nazionale, ma anche nella maggioranza delle regioni. Questa norma, che dà atto alla traiettoria di fondo del sistema politico italiano verso uno Stato regionale più avanzato, evita unespressione referendaria sbilanciata sotto il profilo geografico, richiedendo che i voti favorevoli non possono essere concentrati in poche regioni. Ad esempio un referendum accolto solo nelle otto regioni del Nord non potrebbe passare, perché in almeno 11 regioni su 20 la maggioranza dovrà essere stata raggiunta.
7. Aumento della maggioranza al 60 per cento per le leggi costituzionali
Il sistema elettorale maggioritario impone un ripensamento della maggioranza necessaria per lapprovazione, in seconda votazione, delle leggi costituzionali. Si propone di innalzare la maggioranza necessaria dal cinquanta al sessanta per cento per evitare che modifiche costituzionali di grande importanza per lassetto giuridico fossero votate solo da una maggioranza senza coinvolgimento di una fascia più larga in Parlamento. Rispettivamente si innalza la maggioranza necessaria, per non dare luogo a referendum, dai due terzi, ora previsti, a tre quarti dei componenti delle due Camere.
Capo I
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 70,
71, 73, 74,
75 DELLA COSTITUZIONE
E INTRODUZIONE DELLINIZIATIVA LEGISLATIVA
POPOLARE
Art. 1.
1. Larticolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nonché dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.».
1. Larticolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare liniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalità di attuazione delliniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».
1. Larticolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. - Il popolo esercita liniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per liniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dellunità della materia, viene presentata ad una Camera e segue liter legislativo previsto dallarticolo 72.
Qualora una proposta di legge ad iniziativa
popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento
entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta
è sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione
di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, che decide
con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di
un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Qualora il
Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi
un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore delliniziativa
popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge
dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa
popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa.
In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione
referendaria. In questo caso le domande da sottoporre allelettore
sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce
la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve
entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al
diritto vigente.
Una proposta è approvata se
ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza
delle regioni sia sullintero territorio nazionale. Se viene approvata
sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato
della terza domanda. La legge determina altresì le modalità
relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata
a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in
data precedente alla raccolta delle adesioni».
1. Larticolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - È sospesa lentrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dallavvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. È indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dallavvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dellatto avente valore di legge tale richiesta è sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
confermativo per le leggi di bilancio.
Hanno diritto di partecipare al referendum
confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo
non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge
dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime
a favore.
La legge determina le modalità
di attuazione del referendum confermativo.».
1. Larticolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dallapprovazione parlamentare o popolare.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano lurgenza, la legge
è promulgata nel termine da esso stabilito e si può chiedere
lindizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento
che la legge è entrata in vigore. Se si arriva al referendum
popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può
più essere riapprovata entro la medesima legislatura.
Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso».
MODIFICHE ALLARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELLINIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE
Art. 6.
1. Larticolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
I princìpi fondamentali della
Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà
e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione
non possono essere ridotti o disconosciuti, così come non possono
esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte.
Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del
principio dellunità della materia.
La Corte costituzionale si pronuncia
sulla conformità della revisione a tali imperativi entro novanta
giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.
Il popolo esercita liniziativa
delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte
di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di
un progetto redatto in articoli come è previsto dallarticolo
73.
La durata massima utile per la raccolta
delle firme richieste per liniziativa legislativa costituzionale
popolare è stabilita con legge dello Stato. Entro novanta giorni
dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale
si pronuncia sullammissibilità della proposta; successivamente
un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, può
richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum
popolare.
Qualora una proposta di legge costituzionale
ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo
di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta è sottoposta
al referendum popolare.
Il Parlamento può presentare
una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo liter
di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili
da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.
Nel caso di cui allottavo comma,
le domande per lelettore sono tre: se preferisce la proposta popolare
al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto
vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono
entrambe le proposte al diritto vigente.
Una proposta è approvata se
ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza
delle regioni sia sullintero territorio nazionale. Se viene approvata
sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il
risultato della terza domanda. La legge determina le modalità di
attuazione delliniziativa legislativa costituzionale popolare e del
referendum confermativo popolare».