Art. 1.
(Princìpi generali)
1. Lintegrazione scolastica degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nellapprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
(Accoglienza ed alfabetizzazione degli
studenti stranieri che non conoscono
la lingua italiana)
1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere allistruzione degli stranieri di cui allarticolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dellarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi-ponte per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione, nel numero indicato allarticolo 8 della presente legge. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.
2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
b)
il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali,
con cadenza quadrimestrale;
c)
il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici
personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
d)
la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
e)
lallestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione
degli insegnanti;
f)
la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e
le istituzioni locali;
g)
leducazione alla cittadinanza;
h)
leducazione alla legalità.
(Composizione e svolgimento delle attività della classe-ponte)
1. In deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di criteri per la formazione delle classi, la classe-ponte è composta da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti.
2. Gli studenti stranieri che non
conoscono litaliano e sono iscritti alla scuola primaria frequentano
la classe-ponte per almeno un anno scolastico intero e per almeno venti
ore settimanali ovvero ventiquattro ore settimanali se la famiglia opta
per liscrizione al tempo pieno.
3. Linsegnante titolare della
classe-ponte della scuola primaria effettua ventiquattro ore di insegnamento
alla settimana.
4. Gli studenti stranieri che non
conoscono la lingua italiana e sono iscritti alla scuola secondaria di
primo grado frequentano la classe-ponte per almeno un anno scolastico intero
e per almeno diciotto ore settimanali.
5. Linsegnante titolare della
classe-ponte della scuola secondaria di primo grado effettua diciotto ore
di insegnamento alla settimana.
6. Gli studenti stranieri che frequentano
le classi-ponte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, di cui ai commi 2 e 4, seguono un programma scolastico suddiviso
in tre macro unità di apprendimento:
a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;
b)
percorsi monodisciplinari o interdisciplinari, per arricchire la comprensione
e luso del lessico italiano relativo agli indicatori disciplinari
di base con unattenzione particolare rivolta alla matematica;
c)
percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza
e alla convivenza civile.
7. Al fine di completare il monte ore settimanale obbligatorio di lezione della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, gli studenti stranieri sono altresì inseriti provvisoriamente in gruppi classe presenti nella scuola e impegnati in attività ludico-didattiche-espressive-motorie-tecniche-informatiche, al fine di favorirne un positivo inserimento sociale anche attraverso lapprendimento della lingua italiana della socialità. Gli studenti stranieri sono altresì tenuti a partecipare, sempre nei gruppi classe provvisori, allinsegnamento della lingua inglese, della religione cattolica, se espressamente scelta, e allattività educativa della mensa scolastica, se richiesta.
8. Le autonomie scolastiche che usufruiscono
della classe-ponte organizzata in rete, coordinate dal dirigente dellufficio
scolastico provinciale e supportate dagli enti locali coinvolti, provvedono
ad organizzare linserimento provvisorio degli studenti stranieri,
che frequentano la classe-ponte, nei gruppi classe per le attività
di cui al comma 7 e a supportare tale inserimento con i necessari servizi,
secondo i princìpi dellefficienza, dellefficacia e della
flessibilità.
9. Al termine dellanno scolastico,
per ogni studente straniero sono valutate, da parte dellinsegnante
titolare della classe-ponte, le conoscenze e le competenze acquisite rispetto
alle tre macro unità di apprendimento di cui al comma 6. Listituzione
scolastica o le autonomie organizzate in rete provvedono a formulare la
programmazione delle tre macro unità di apprendimento, le relative
prove di valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite ed i
criteri della valutazione stessa.
10. Al termine del corso annuale presso
la classe-ponte, a seguito di una valutazione finale positiva, le singole
istituzioni scolastiche, secondo il dettato dellarticolo 45 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
provvedono ad iscrivere gli studenti stranieri presso la scuola definitiva
e nel gruppo classe definitivo.
(Piani di studio personalizzati biennali
post
classe-ponte)
1. Al fine di garantire agli studenti stranieri il diritto-dovere allapprendimento e le pari opportunità alla partecipazione attiva al percorso scolastico italiano con successo, almeno per i due anni scolastici successivi allinserimento nel gruppo classe definitivo, listituzione scolastica predispone piani di studio personalizzati che prevedono il potenziamento della conoscenza e delluso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dellinsegnamento di un metodo di studio. Per tali piani di studio personalizzati dellofferta formativa sono utilizzate le risorse organiche e finanziarie in dotazione e il monte ore curricolare sia delle attività alternative alla religione cattolica, sia delle attività extra-curricolari o opzionali.
(Risorse destinate allinsegnamento linguistico-culturale nelle classi-ponte)
1. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca destina allaggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo allinsegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nellambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dal fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
(Dotazioni organiche dei docenti)
1. Le dotazioni organiche aggiuntive relative agli insegnanti, di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a), sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dellufficio scolastico provinciale, che le organizza anche in rete tra scuole limitrofe e coinvolge, ove fosse possibile, anche il personale per leducazione degli adulti (EDA). Le attività di cui al primo periodo si svolgono secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme della presente legge, sono stabiliti dal Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, nellambito del decreto annualmente predisposto relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole primarie, secondarie di primo grado e centri EDA.
2. Gli enti locali, ove siano organizzati in rete ed ove necessario, predispongono laccesso degli studenti alla classe-ponte mediante il servizio di trasporto scolastico sul territorio.
(Educazione alla legalità
ed
alla cittadinanza)
1. Nellambito dellelaborazione del curricolo di cui allarticolo 3, comma 6, lettera c), le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado garantiscono i seguenti insegnamenti per gli studenti stranieri:
a) leducazione alla legalità ed alla responsabilità, attraverso un percorso allinterno di attività didattiche progettuali che prevedano anche la conoscenza diretta delle realtà fondamentali che presiedono alle attività locali sociali, culturali, sanitarie delle istituzioni, anche militari, italiane;
b)
la comprensione dei diritti e doveri rispetto agli altri, della tolleranza,
della lealtà, del rispetto della legge italiana;
c)
il sostegno alla vita democratica;
d)
il rispetto di tradizioni territoriali e regionali italiane, senza etnocentrismi;
e)
il rispetto per la diversità morale e della cultura religiosa italiana.
(Criteri per listituzione delle classi-ponte)
1. La determinazione del numero delle classi-ponte di cui alla presente legge deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri che non conoscono litaliano e aventi diritto allaccesso alla scuola dellobbligo, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione allevoluzione demografica in atto nellambito territoriale considerato.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.