al
comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita
dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di
cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni
scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola
primaria»;
il
comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto allinsegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto allorario dobbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis.
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,
il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui allarticolo 64, comma
7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici
effetti finanziari determinati dallapplicazione del comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta
verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista
dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per lanno 2009, ove
occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo distituto
delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese disponibili ai sensi del comma 9 dellarticolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti allapplicazione
del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2
del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2-ter.
La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire
dallanno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del
ciclo scolastico».