Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 1029
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2008 Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157
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Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge riprende i contenuti di un testo da me già presentato fin dalla fine della XIII legislatura (vedi atto Camera n. 5282) e poi ripresentato con lievi variazioni nelle legislature successive, sembrandomi che esso conservasse intatta la sua attualità, anche nelle argomentazioni a sostegno. Le esperienze maturate in questi anni e messe a confronto con stimoli e sollecitazioni provenienti da associazioni di categoria e da operatori del settore, mi inducono a rilanciare i contenuti della proposta, peraltro arricchendola e specificandola in più punti, anche di non secondaria importanza.
Una buona parte delle considerazioni
svolte negli atti di presentazione delle precedenti proposte di legge conserva
indubbiamente validità e conviene ad esse fare riferimento. In particolare
va ripetuto che, in forza di questa iniziativa, si intendono apportare
le necessarie e opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.
Ci si ripromette inoltre di rendere
la nostra normativa nazionale di settore più compatibile con le
indicazioni e le prescrizioni dellUnione europea, sia preesistenti
sia di più recente adozione.
Occorre riconoscere che la vigenza
della citata legge n. 157 del 1992 ha mostrato come questa sia caratterizzata
da irrazionali pregiudizi aprioristicamente contrari allesercizio
dellattività venatoria. Alcune disposizioni di tale normativa
si sono rivelate del tutto vessatorie nei confronti di quanti esercitano
lattività venatoria, in quanto completamente prive di corrispondenti
forme di vantaggio per le esigenze connesse alla protezione dellambiente
e della fauna. La peculiare conformazione geografica della nostra nazione
fa sì che le regioni italiane siano quasi esclusivamente territorio
di transito per la selvaggina migratoria. Pertanto, la decisione di aprire
in ritardo e di chiudere con eccessivo anticipo la stagione venatoria,
anziché raggiungere lobiettivo di proteggere le varie specie
cacciabili, ha invece unicamente causato lo spostamento verso Ungheria,
Romania, Polonia, Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Spagna, eccetera,
della gran parte dei cacciatori italiani, con il conseguente effetto di
un notevole esodo di risorse economiche.
Le scelte operate dalla legge n. 157
del 1992 hanno dunque soprattutto spinto i cacciatori a trasferirsi verso
altri luoghi, diversi da quelli nei quali svolgevano precedentemente lattività
venatoria. Tale conseguenza, a sua volta, ha prodotto e continua a produrre
un ulteriore duplice effetto negativo: lirrazionale andamento quantitativo
e qualitativo della selvaggina abbattuta e il consistente decremento del
turismo venatorio nelle nostre regioni, particolarmente in quelle meridionali.
Infatti, sotto il primo profilo, si è riscontrato, non a caso, che
da quando vige la legge n. 157 del 1992, la selvaggina stanziale
autoctona è in forte diminuzione. Per contro nei Paesi dellest
e del nord-est dEuropa, non solo lesercizio venatorio risulta
essere scarsamente regolamentato, ma anche la particolare conformazione
geografica dei luoghi, caratterizzati da vaste distese e colture estensive,
determina una maggiore concentrazione di selvaggina e quindi una maggiore
facilità di abbattimento della stessa (mentre nelle regioni italiane,
soprattutto centro-meridionali, tale concentrazione di selvaggina è
sicuramente di più difficile realizzazione).
Aggiungasi che il fenomeno, quanto
alla selvaggina migratoria, si va aggravando perché, mentre in anni
più remoti i cacciatori italiani si indirizzavano in gran prevalenza
solo verso alcune aree estere (come Spagna o Tunisia), ora e ormai da tempo
tale flusso si indirizza massicciamente verso i paesi dellest e del
nord-est europeo, dove nascono beccacce, turdidi, quaglie, tortore ed altre
specie particolarmente ambite.
Sul piano economico, la più
gravosa delle conseguenze è senza dubbio quella sopportata da alcune
regioni italiane del sud dove, nessuno lo può negare, numerose attività
turistico-commerciali (ristorazione, alberghi, iniziative agrituristiche,
armerie, eccetera) hanno subìto successivamente alla data di entrata
in vigore della legge n. 157 del 1992 una drastica flessione dei propri
guadagni. In momenti economici come quelli attuali, caratterizzati da complesse
problematicità, appare sempre più doveroso favorire iniziative
che, volte a rinvigorire il tessuto economico-produttivo, creino nuovi
e ulteriori posti di lavoro. A tale riguardo, si può ricordare che
il volume di affari prodotto dal fenomeno dei viaggi venatori è
pari a circa 150 milioni di euro annui e che quello relativo alle aziende
faunistico-venatorie è pari a circa 175 milioni di euro annui.
Le modifiche di seguito proposte tendono
perciò tanto a riaffermare e a tutelare il diritto di quanti amano
lattività venatoria, quanto a consentire i ritorni economici
derivanti dallesercizio della caccia, contribuendo così a
un utile e urgente rilancio delle attività economiche ad essa legate.
Tale rilevante aspetto si presenta indubbiamente come uno dei maggiori
problemi da affrontare e da risolvere celermente per qualsiasi maggioranza
parlamentare. Pertanto quelle norme contenute nella legge n. 157 del
1992 che risultano inutilmente restrittive dellesercizio venatorio
si rivelano ancora più bisognevoli di revisione, soprattutto laddove
esse finiscono per nuocere alle attività economiche che ruotano
intorno alla caccia. A questo proposito, il settore maggiormente legato
per tradizioni e per cultura allattività venatoria è
chiaramente quello armiero. Ne è prova il fatto, incontestabile,
che ben il 65-70 per cento del fatturato dellindustria armiera italiana
deriva dalla produzione di armi venatorie e sportive e a tale dato va aggiunto
quello relativo al settore delle munizioni, che in Italia è dipendente
per circa il 90 per cento dallattività venatoria. Lindustria
armiera ha vissuto negli anni a decorrere dal 1992, per effetto della legge
n. 157 del 1992, una profonda fase recessiva: il calo della domanda
propriamente venatoria ha quindi comportato la crisi dellintero settore,
il cui grado di dipendenza dalle attività venatorio-sportive è
molto alto (non meno dell85-90 per cento). Limportanza economico-produttiva
di tale settore è senzaltro evidenziata dal fatturato globale
prodotto dallo stesso, pari a circa 600-700 milioni di euro annui.
Il novero delle attività economiche
legate alla caccia non comprende però soltanto lindustria
armiera e delle munizioni. Come già ricordato, attorno alla caccia
gravitano infatti anche gli altri settori assai rilevanti dal punto di
vista economico, come i viaggi venatori, le aziende faunistico-venatorie,
lagriturismo venatorio, lallevamento di selvaggina e di cani
da caccia, senza contare tutto ciò che riguarda labbigliamento,
leditoria specializzata e le molteplici forme di pubblicità
oggettistica. Per meglio individuare limportanza economica dei settori
menzionati, si può evidenziare, a titolo di esempio, come quello
dellabbigliamento produca un volume di affari annuo stimabile intorno
ai 250 milioni di euro e quello dellallevamento di selvaggina e di
cani intorno ai 750 milioni di euro annui.
Ovviamente, alla base di questa iniziativa
legislativa non vi sono soltanto ragioni di ordine economico. La volontà
precipua è quella di dare concreta possibilità e attuazione
a quello che continuiamo a considerare un diritto di unampia parte
dei cittadini cioè quello di esercitare lattività
venatoria e di vivere anche, in tale modo, un particolare e significativo
rapporto con lambiente naturale e di concretizzare una normazione
di settore che contemperi efficacemente, in un moderno equilibrio, lestrinsecazione
di tale diritto, la tutela del ciclo riproduttivo delle specie animali,
il rispetto degli interessi dellagricoltura e dellambiente.
Altra finalità di rilievo è
certamente quella di armonizzare, per quanto opportuno e necessario, la
nostra normativa a quella di altri Paesi europei in particolare
Francia e Spagna che formano con la nostra penisola un contesto
unitario in senso lato e che si stanno giovando di regolamentazioni dalle
vedute assai più ampie e realistiche di quelle vigenti in Italia.
Spicca, evidentemente, la filosofia
di un diverso rapporto tra cacciatore e territorio. Un rapporto che non
viene negato, ma reso modernamente più flessibile, come dire, non
irrigidito in burocratici divieti e confini di sapore innegabilmente «medioevale».
Ma non manca anche la volontà
di «moralizzare» un settore, che sta sollevando critiche e ribellioni
nei cacciatori-contribuenti per gli oneri economici eccessivi e inaccettabili
della rete degli ambiti territoriali di caccia, prevalentemente determinati
da spese di auto-mantenimento.
Dal punto di vista formale si è
ritenuto, per una migliore e più chiara «leggibilità»
del testo, di presentare il disegno di legge in forma di un articolato
intero, che sostituisce in blocco la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
così come stabilito nellultimo articolo del disegno di legge,
seppure non intenda smantellarne completamente limpianto. In pratica,
tecnicamente si configura come una riscrittura totale della citata legge
n. 157 del 1992, per effetto di tutte quelle incisive modifiche e
integrazioni che traducono in dettato legislativo gli scopi delliniziativa.
Volendo sintetizzare i punti di principale
intento modificatorio, si possono evidenziare:
a) la libera circolazione del cacciatore, per un determinato numero di giornate, su tutto il territorio nazionale, oltre quello di residenza, per la caccia alla selvaggina migratoria, con esclusione della zona delle Alpi;
b)
una rimodulata autonomia alle regioni per la determinazione del calendario
venatorio;
c)
la predeterminazione di modificate percentuali di territorio nazionale
inibite alla caccia;
d)
leliminazione dellobbligo di opzione tra i vari tipi di caccia
(vagante o da appostamento fisso);
e)
un tetto massimo di spesa per i tesserini emessi da regioni diverse o da
ambiti territoriali di caccia (ATC) diversi da quelli di residenza;
f)
la previsione che gli ATC debbano avere estensione almeno provinciale,
in un contesto di libera circolazione del cacciatore nel territorio regionale
di residenza venatoria;
g)
il reinserimento di alcune specie fra quelle cacciabili (passero, passero
mattugia, storno, fringuello, peppola, taccola, corvo, passera ultramontana,
così come concesso dalle sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee);
h)
il prolungamento fino a febbraio del periodo di caccia per la selvaggina
migratoria;
i)
lapertura della caccia alla quarta domenica di agosto per alcune
specie di animali e tempi differenziati per altre specie nel rispetto dei
cicli naturali;
l)
una revisione realistica e non persecutoria delle sanzioni, tendente alla
sostituzione di quelle penali con efficaci sanzioni amministrative e con
la introduzione della licenza a punti decurtabili a seguito di infrazioni;
m)
significative modifiche circa le attività e i poteri di vigilanza;
n)
una più congrua definizione del ruolo dellIstituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, che ha sostituito lIstituto
nazionale per la fauna selvatica, e degli istituti costituiti a livello
regionale.
In unottica meno generale si collocano poi
le seguenti ulteriori modifiche, che rivestono comunque il loro specifico
interesse:
1) facilitazioni per i
cacciatori anziani, menomati, economicamente svantaggiati;
2) limitazioni
al costo dei «richiami» acquistati e allobbligo di inanellamento;
3) maggiori
possibilità di svolgimento delle attività cinofile;
4) maggiori
facoltà, con allineamento agli altri Paesi europei, di espletamento
delle cacce selettive ai cervidi e bovidi.
In conclusione, si è inteso riproporre un sistema organico e funzionale di norme, come punto di sintesi delle diverse esigenze e di equilibrato approdo del vasto dibattito che si mantiene e si sviluppa assai vivace. Lauspicio di una ravvicinata approvazione della presente proposta di legge non è solo del proponente, ma di un amplissimo mondo di osservatori e di protagonisti del settore.
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nellinteresse della comunità nazionale ed internazionale. È prelevabile solamente con i mezzi previsti dallattività venatoria.
2. Lesercizio dellattività
venatoria è consentito purché non contrasti con lesigenza
di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario
provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte
le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge,
alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dellarticolo
19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, con i relativi allegati,
concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente
recepita ed attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge,
la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del
18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978,
n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva
ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE,
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dellavifauna,
segnalate dallIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti
e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente
e prioritariamente le specie di cui allelenco allegato alla citata
direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle
regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
dellISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, dintesa, il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministro dellambiente e della
tutela del territorio e del mare una relazione sulle misure adottate ai
sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dellarticolo 8,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica,
con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
di cui allarticolo 8 e lISPRA, lo stato di conformità
della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
atti emanati dalle istituzioni dellUnione europea volti alla conservazione
della fauna selvatica anche ai fini di cui allarticolo 8, comma 4,
della citata legge n. 11 del 2005.
(Oggetto della tutela)
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio dAbruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b)
uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal
ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani
(Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie
di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio
(Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber),
cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina),
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci
diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio
porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax
tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus),
avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere dItalia, (Himantopus
himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare
(Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii),
gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus
genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore
(Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes),
ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi
(Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c)
tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali
o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come
minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatichite del piccione domestico.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(Divieto di uccellagione)
1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. Le regioni, su parere dellISPRA, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e lutilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Lattività di cattura
temporanea per linanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sullintero territorio nazionale dallISPRA;
tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno
allUnione europea per linanellamento (EURING). Lattività
di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di
specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dellISPRA;
lespressione di tale parere è subordinata alla partecipazione
a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, e al
superamento del relativo esame finale.
3. Lattività di cattura
per la cessione a fini di richiamo è svolta esclusivamente da impianti
della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti
da personale qualificato e valutato idoneo dallISPRA. Lautorizzazione
alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere
dellISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dellarticolo 7, comma
2, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì
compiti di controllo e di certificazione dellattività svolta
dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività. Tutte
le regioni in cui è consentita la caccia con richiami vivi, devono
istituire non meno di due impianti per la cattura entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. La cattura per la cessione a fini
di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo,
passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio, nonché per eventuali
altre specie inserite tra le cacciabili. Gli esemplari appartenenti ad
altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente
liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque
abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia allISPRA
o, se istituiti ai sensi dellarticolo 7, comma 2, agli Istituti regionali
per la fauna selvatica, o ad una associazione venatoria riconosciuta a
livello nazionale che provvederà ad informare lISPRA.
6. Le regioni emanano norme in ordine
al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficoltà.
(Esercizio venatorio da appostamento
fisso
e richiami vivi)
1. Nellesercizio dellattività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili e alle specie domestiche di allevamento, provenienti dagli impianti di cattura o dagli allevamenti autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore può impiegare
contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni
singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici al possesso di
richiami nati e allevati in cattività, ma per lattività
venatoria giornaliera può esserne impiegato un numero massimo di
quaranta. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata
dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti
di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare
gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni
disciplinano lattività di allevamento degli uccelli da richiamo
appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione
e di cessione per lattività venatoria.
3. Le regioni emanano norme per lautorizzazione
degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.
4. Lautorizzazione di cui al
comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso
nellannata venatoria 2006-2007. Ove se ne realizzi la disponibilità,
lautorizzazione può essere richiesta da chi ha compiuto sessanta
anni di età, nel rispetto delle priorità definite dalle norme
regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi
e per gli effetti di cui allarticolo 12, comma 5, gli appostamenti
per la caccia agli ungulati, nonché ai colombacci se, per questi
ultimi, non vi è preparazione di sito.
6. Laccesso con armi proprie
allappostamento fisso con luso di richiami vivi è consentito
unicamente a coloro che sono titolari di appostamento fisso o alle persone
munite di momentanea autorizzazione del titolare medesimo, nel rispetto
del dettato dellarticolo 12, comma 5.
7. È vietato luso di
richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza,
secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo
può avvenire soltanto dietro presentazione allente competente
del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di
uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per lattività
venatoria, se non provenienti da centri di cattura o allevamenti debitamente
autorizzati.
(Tassidermia)
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano lattività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono
segnalare allautorità competente le richieste di impagliare
o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero
le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della
specie in questione.
3. Linadempienza alle disposizioni
di cui al comma 2 comporta la revoca dellautorizzazione a svolgere
lattività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per
chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano con propri
provvedimenti lattività di tassidermia ed imbalsamazione di
cui al comma 1.
(Funzioni dellIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Istituti regionali per la fauna selvatica)
1. LISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, levoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare lattività di inanellamento a scopo scientifico sullintero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dellUnione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
2. Le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano possono istituire, con legge, un Istituto regionale
per la fauna selvatica che svolge in sostituzione dellISPRA, nellambito
del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 1, quale organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
LIstituto regionale è composto da un rappresentante per ogni
associazione venatoria e agricola nazionale maggiormente rappresentativa,
da un rappresentante della regione medesima, da due rappresentanti delle
associazioni ambientaliste più rappresentative in ambito nazionale,
da un rappresentante o delegato dellISPRA.
3. LIstituto regionale per la
fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del presidente della
giunta regionale o provinciale. Gli Istituti regionali collaborano con
lISPRA, che ne coordina lazione, nei progetti e nelle attività
di carattere nazionale e internazionale.
4. Alla determinazione delle funzioni
da attribuire agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti
a norma del comma 2, provvedono le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti.
5. Presso lISPRA sono istituiti
una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia
e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale
per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta
da un rappresentante del Ministro dele politiche agricole alimentari e
forestali, da un rappresentante del Ministro dellambiente e della
tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal direttore generale
dellISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dellIstituto
ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente
del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
6. Per lattuazione dei propri
fini istituzionali, lISPRA provvede direttamente alle attività
di cui allarticolo 4.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale istituto ai sensi dellarticolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dallUnione delle province dItalia, dal direttore dellISPRA, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per lambiente, da un rappresentante dellUnione zoologica italiana, da un rappresentante dellEnte nazionale della cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia della fauna, da un rappresentante dellEnte nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale è rinnovato, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui
al comma 1 ed è presieduto dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti
di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne lapplicazione
della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
(Funzioni amministrative)
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui allarticolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che essa esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
(Piani faunistico-venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le
modalità previste dai commi 9 e 12, realizzano la pianificazione
di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale
di ogni regione è destinato per una percentuale dal 15 al 30 per
cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio
delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20
per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque
vietata lattività venatoria anche per effetto di altre leggi
o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge
6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano
costituiti parchi nazionali o regionali allinterno dei quali operi
il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici,
le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione
di fauna selvatica, gli agglomerati urbani, la effettiva superficie delle
principali vie di comunicazioni (nazionali, provinciali e comunali), le
zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC)
e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano
inibite allattività venatoria.
4. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge lo Stato e le regioni, nellambito
delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio
agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e
del territorio destinato allattività venatoria, riportandole
altresì allinterno dei limiti previsti dal comma 3 se superati,
partendo dalle ultime zone sottratte allattività venatoria.
5. In caso di inosservanza, da parte
delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, interviene, entro tre mesi, in
via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale.
6. Il territorio di protezione di
cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 10, lettere
a), b), e c). Si intende per protezione il divieto
di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti
atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della
prole.
7. Il territorio agro-silvo-pastorale
regionale può essere destinato nella percentuale massima globale
del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dellarticolo
16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale.
8. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale
le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo
le modalità stabilite dallarticolo 14. Sono ricompresi in
tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria anche i territori
e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale,
se non debitamente tabellati o recintati.
9. Ai fini della pianificazione generale
del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli
per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono
altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione
naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna
selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero
nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento
delle compatibilità genetiche da parte dellISPRA e sentite
le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
10. I piani faunistico-venatori di
cui al comma 9 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b)
le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per limmissione
sul territorio in tempi e condizioni utili allambientamento fino
alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica
ottimale per il territorio;
c)
i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,
ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d)
i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa,
ove è vietato lesercizio dellattività venatoria
ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie
cacciabili da parte del titolare dellimpresa agricola, di dipendenti
della stessa e di persone nominativamente indicate;
e)
le zone e i periodi per laddestramento, lallenamento e le gare
di cani anche su fauna selvatica naturale o con labbattimento di
fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione
può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
ad imprenditori agricoli singoli o associati. In tali zone lattività
cinofila, non essendo considerata attività venatoria, può
essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui allarticolo
18;
f)
le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione
di parere dellISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica,
se istituiti, e dintesa con le presidenze dei parchi nazionali o
regionali, possono essere esercitati laddestramento dei cani da ferma,
nonché lesercizio della cinofilia senza sparo e al di fuori
dei periodi di riproduzione dei selvatici;
g)
i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori
dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui
alle lettere a), b), e c);
h)
i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari
o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla
tutela ed al ripristino degli habitat naturali e allincremento
della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
i)
lidentificazione delle zone nelle quali non sia consentito collocare
appostamenti fissi.
11. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dellente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.
12. Le regioni attuano la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di
cui al comma 9 secondo criteri dei quali lISPRA garantisce lomogeneità
e la congruenza a norma del comma 13, nonché con lesercizio
di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, lISPRA trasmette al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dellambiente
e della tutela del territorio del mare il primo documento orientativo circa
i criteri di omogeneità e congruenza cui deve attenersi la pianificazione
faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, dintesa tra loro, trasmettono
alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che
deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione
e di censimento.
14. Il piano faunistico-venatorio
regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare
alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie
e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
15. La deliberazione che determina
il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 10, lettere
a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari
o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione allalbo
pretorio dei comuni territorialmente interessati.
16. Qualora nei sessanta giorni successivi
alla data della notificazione di cui al comma 15 sia presentata opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della
maggioranza dei proprietari o conduttori interessati, la zona non può
essere istituita.
17. Il consenso si intende validamente
accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione
ai sensi del comma 16.
18. Le regioni, in via eccezionale,
ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre
la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento
e cattura, nonché lattuazione dei piani di miglioramento ambientale
di cui al comma 9, purché il territorio complessivamente inibito alla
caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio
regionale.
19. Nelle zone non vincolate per lopposizione
manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi
del comma 16, resta, in ogni caso, precluso lesercizio dellattività
venatoria, per un periodo non superiore a un anno. Tale vincolo non è
reiterabile.
(Zona faunistica delle Alpi)
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. Le regioni interessate, entro i
limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi
generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari
al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare lattività
venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare lintegrità
del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica
fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo
parere favorevole dellISPRA.
4. Le regioni nei cui territori sono
compresi quelli alpini, dintesa con le regioni a statuto speciale
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini
della zona faunistica delle Alpi con lapposizione di tabelle esenti
da tasse.
(Esercizio dellattività venatoria)
1. Lattività venatoria si svolge tramite una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio
ogni atto diretto allabbattimento o alla cattura di fauna selvatica
mediante limpiego dei mezzi di cui allarticolo 13.
3. È considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a
tale scopo con lespressa volontà di praticare la ricerca della
fauna selvatica o di essere in attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento
è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo lesercizio venatorio
con larco o con il falco, lesercizio venatorio stesso può
essere praticato:
a) in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi;
b) in forma sia vagante, sia da appostamento fisso, nonché nelle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge, nel rimanente territorio nazionale destinato allattività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante lesercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che lha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio
il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui allarticolo
10, comma 10, lettera d).
8. Lattività venatoria
può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno
di età. Il cacciatore deve essere munito di licenza di porto di
fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi derivante dalluso delle armi o degli arnesi utili
allattività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione
di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata
e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza
assicurativa per infortuni correlata allesercizio della attività
venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità
permanente.
9. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare
i massimali di cui al comma 8.
10. In caso di sinistro colui che
ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il
danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile
per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente lesercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dellesercizio dellattività
venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito
tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche
norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al
comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita lattività
venatoria. Per lesercizio della caccia in regioni diverse da quella
di residenza è necessario che, a cura di questultima, vengano
apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate
(Mezzi per lesercizio dellattività venatoria)
1. Lattività venatoria è consentita con luso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato esclusivamente di caricatore omologato e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì,
luso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata
di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché luso dellarco
e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono
essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi
è vietato luso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia omologato in modo da
contenere non più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti
i mezzi per lesercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente
articolo.
6. Il titolare della licenza di porto
di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per lesercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta
e da taglio atti alle esigenze venatorie.
(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dellarticolo 10, comma 8, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non inferiori alla provincia stessa e non superiori alla regione.
2. Le regioni tra loro confinanti,
per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali
di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale,
sulla base dei dati censuari, lindice di densità venatoria
minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito
dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
lesercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale.
4. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali stabilisce altresì lindice di densità
venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle
Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il
numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano lesercizio
venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai
sensi dellarticolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali,
ogni cacciatore, previa domanda alla amministrazione competente, ha diritto,
per esercitare la caccia alla selvaggina stanziale, allaccesso in
un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella
regione in cui risiede. Può aver accesso ad altri ambiti o ad altri
comprensori, anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione e subordinatamente al pagamento di una tassa
annua non superiore al 50 per cento della tassa regionale.
6. Per esercitare la caccia alla selvaggina
migratoria, il cacciatore ha libero accesso a tutti gli ambiti territoriali
di caccia della propria regione di residenza venatoria. Ha altresì
libero accesso su tutto il restante territorio nazionale, per un massimo
di venticinque giornate complessive di ogni annata venatoria, senza prenotazione
o altri incombenti procedurali, con lobbligo di annotazione sul proprio
tesserino allinizio di ciascuna giornata venatoria.
7. Entro il 30 aprile successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, i cacciatori devono comunicare
alla provincia di residenza la eventuale modifica della propria opzione
ai sensi dellarticolo 12, comma 5.
8. Le regioni provvedono ad eventuali
modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento
di attuazione con periodicità quinquennale. Il piano non può
prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il regolamento
di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra laltro,
le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica
nonché le norme relative alla loro prima elezione, se da istituire,
e ai successivi rinnovi.
9. È facoltà degli organi
direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini,
con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza
un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione,
purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni
positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale
i criteri di priorità per lammissibilità ai sensi del
presente comma.
10. Le regioni stabiliscono con legge
le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione,
per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli
ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti
i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili
e ne regolamentano laccesso.
11. Negli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in
misura pari complessivamente all80 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole
e venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti
in forma organizzata sul territorio. Il 10 per cento dei componenti è
costituito da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
maggiormente rappresentative a livello nazionale e il 10 per cento da rappresentanti
degli enti locali.
12. Negli ambiti territoriali di caccia
lorganismo di gestione promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma
gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede allattribuzione
di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per lalimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b)
la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori;
c)
la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva
delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale
degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti
di ambientamento della fauna selvatica.
13. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare lattuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le provincie possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile larticolo 10, comma 10, lettera i).
14. Lappostamento temporaneo
è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica di sito. Il riparo predisposto deve essere
facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata
di caccia.
15. Lorgano di gestione degli
ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, allerogazione
di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica e dallesercizio dellattività venatoria
nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente
concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
16. In caso di inerzia delle regioni
negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di
novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare.
17. A partire dalla stagione venatoria
2009-2010 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove
lattività venatoria è consentita in forma programmata,
quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove lesercizio
venatorio non è consentito.
18. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze
esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dellarticolo
16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e nel rispetto dei princìpi
della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria,
alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità
venatoria, nonché alla regolamentazione per lesercizio di
caccia nel territorio di competenza.
(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)
1. Per lutilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare, a cura dellamministrazione regionale, in relazione allestensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dellambiente.
2. Allonere derivante dalla
erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito
derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui
allarticolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di
un fondo che intenda vietare sullo stesso lesercizio dellattività
venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata
che, ai sensi dellarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta
giorni.
4. La richiesta di cui al comma 3
è accolta se non ostacola lattuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui allarticolo 10. È altresì
accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando
lattività venatoria sia in contrasto con lesigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica,
ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante
interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto di cui al comma 4 è
reso noto mediante lapposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura
del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera
chiara e visibile il perimetro dellarea interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione
programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario
o il conduttore, esercitare lattività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto.
7. Lesercizio venatorio è,
comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione.
Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni
erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati
fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché
a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. Lesercizio
venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità
di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro
strutture regionali, in relazione allesigenza di protezione di altre
colture specializzate o intensive.
8. Lesercizio venatorio è
vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra
effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o
specchi dacqua perenni il cui letto abbia la profondità di
almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici
regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui
al comma 8 entra a far parte della quota dal 15 al 25 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale di cui allarticolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano lesercizio
venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado,
secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro,
e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato
nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui allarticolo
34, commi 5 e 6, fissati per ladozione degli atti che consentano
la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in
via sostitutiva secondo le modalità di cui allarticolo 14,
comma 16. Comunque, a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui
al primo comma dellarticolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente
nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia
ai sensi degli articoli 10 e 14 della presente legge.
(Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito lISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, listituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire lobiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, listituzione di aziende agrituristico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti limmissione e labbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agrituristico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente
situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. Le aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. Lesercizio dellattività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui allarticolo 12, comma 5.
(Allevamenti)
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, lallevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze
dellEnte nazionale della cinofilia italiana, dettano altresì
norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui lallevamento
di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di unimpresa agricola,
questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità
provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dellesercizio
dellallevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire
al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo
di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui
allarticolo 13.
(Specie cacciabili e periodi
di attività
venatoria)
1. La stagione venatoria è strutturata per tempi e per specie, con inizio dalla quarta domenica di agosto e termine allultimo giorno cacciabile del febbraio dellanno successivo. In particolare, lesercizio dellattività venatoria è consentito per le specie seguenti e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); allodola (Alauda arvensis); ghiandaia (Garrulus glandarius); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); merlo (Turdus merula); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); storno (sturnus volgaris); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); fagiano (Phasianus colchicus);
b)
specie cacciabili dalla quarta domenica di agosto al 31 gennaio: colombaccio
(Columba palumbus);
c)
specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);
d)
specie cacciabili dal 16 settembre alla fine di febbraio: cesena (Turdus
pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello
(Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga
(Fulica atra); gallinella dacqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); frullino
(Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix); gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes); oca selvatica (Anser anser); oca granaiola
(Anser fabalis); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus
frugilegus); pittima reale (Limosa limosa);
e)
specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice sarda (Alectoris
barbara); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao
tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra
rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon),
con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
f)
specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax
rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago). Dal 1º gennaio
al 31 gennaio solamente entro 50 metri dai corsi dacqua indicati
dalle province e solo con lausilio del cane.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dellISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra la terza domenica di agosto e la fine di febbraio. Lautorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
3. La disciplina di cui al comma 2
si applica altresì per la caccia di selezione degli ungulati, sulla
base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni, anche
nei parchi nazionali. La caccia di selezione al capriolo, al daino, al
cervo, al camoscio alpino e allo stambecco è consentita, acquisito
il parere dellISPRA o degli Istituti regionali per la fauna selvatica,
se istituiti, dal 1º maggio al 28 febbraio dellanno successivo,
in stretto rispetto dellarco biologico delle medesime specie.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, dintesa con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi
delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dallavvenuta
approvazione comunitaria o dallentrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dintesa
con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito lISPRA, dispone variazioni dellelenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle
convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza
delle singole specie sul territorio.
5. Le regioni, sentito lISPRA
o gli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti, pubblicano,
entro e non oltre il 1º giugno di ciascun anno, il calendario regionale
e il regolamento relativi allintera annata venatoria, nel rispetto
di quanto stabilito ai commi da 1 a 3, e con lindicazione del numero
massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
Qualora la regione non provveda entro tale termine, resta in vigore il
calendario dellanno precedente.
6. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e
venerdì, nei quali lesercizio dellattività venatoria
è in ogni caso sospeso.
7. Fermo restando il silenzio venatorio
nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito lISPRA
o lIstituto regionale per la fauna selvatica, se istituito, e tenuto
conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare
diversamente lesercizio venatorio solo da appostamento alla fauna
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e
il 30 novembre.
8. La caccia è consentita dallalba
fino ad unora dopo il tramonto.
9. Non è consentita la posta
alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma,
al beccaccino.
10. Nei giorni del mese di febbraio
la caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, è consentita fino
alle ore 13.
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui allarticolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono
al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma
mediante lutilizzo di metodi ecologici su parere dellISPRA
e degli Istituti regionali per la fauna selvatica, se istituiti. Qualora
lIstituto verifichi linefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste
ultime si avvalgono altresì dei proprietari o conduttori dei fondi
sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza
per lesercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e
dei cacciatori residenti iscritti negli ambiti territoriali di caccia interessati
e nei comprensori alpini delle aree interessate.
3. Le province autonome di Trento
e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi
di altre persone, purché munite di licenza per lesercizio
venatorio.
(Introduzione di fauna selvatica dallestero)
1. Lintroduzione dallestero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi dimportazione
possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate
strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine
di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi
controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività
di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali su parere dellISPRA nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
(Divieti)
1. È vietato a chiunque:
a) lesercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b)
lesercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali
e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia
di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dellarticolo
22, comma 6, della predetta legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni,
entro il 31 gennaio 2009, provvedendo nel frattempo alleventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dellapplicazione
dellarticolo 32, comma 3, della medesima legge;
c)
lesercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste
demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dellISPRA, non presentino condizioni favorevoli
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d)
lesercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove
il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dellautorità
militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e)
lesercizio venatorio nelle aie e nelle corti o in altre pertinenze
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro
e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria
e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f)
sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile
da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno
di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre
aree delimitate destinate al ricovero ed allalimentazione del bestiame
nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g)
il trasporto, allinterno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione
dei parchi e delle riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura
e delle altre zone ove è vietata lattività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui
allarticolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi, in custodia
e, se esistente, chiusi nel portabagagli;
h)
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi
o corsi dacqua;
i)
cacciare sparando da veicoli e natanti in movimento sospinti da motore
o da aeromobili;
l)
cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole
in funzione;
m)
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo
che nella zona faunistica delle Alpi, purché nel rispetto delle
disposizioni emanate dalle regioni interessate. Il territorio da prendere
in considerazione è quello circostante larea in cui viene
praticata la caccia e non solamente il luogo dellappostamento;
n)
cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi dacqua artificiali
in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati
da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;
o)
prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti
alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti allarticolo 4,
comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione
o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
p)
usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dallarticolo
5, salvo che per lanatra germinata per la caccia agli uccelli acquatici
e per il piccione domestico per la caccia al colombaccio da appostamento;
q)
usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r)
usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico
o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s)
cacciare negli specchi dacqua ove si esercita lindustria della
pesca o dellacquacoltura, nonché nei canali delle valli da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti
il divieto di caccia;
t)
commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre
e per manifestazioni a carattere gastronomico;
u)
usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi
avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole,
lacci, archetti o congegni similari; usare armi da sparo munite di silenziatore
o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v)
vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z)
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa)
a decorrere dal 1º gennaio 2009 lesercizio in qualunque forma
del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dallarticolo
10, comma 10, lettera e);
bb)
vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla
fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale
(Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice
di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);
cc)
il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale
non proveniente da allevamenti;
dd)
rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle
legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni
regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando lapplicazione
dellarticolo 635 del codice penale;
ee)
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione
dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità
previste dalla presente legge, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff)
luso dei segugi per la caccia ai cervidi e bovidi.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dallarticolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dellavifauna, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dellavifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione allesercizio venatorio)
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo
che il richiedente ha conseguito labilitazione allesercizio
venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata
dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma
2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate
al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze
naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità
per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni
nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b)
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle
specie cacciabili;
c)
armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d)
tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione
agricola;
e)
norme di pronto soccorso.
5. Labilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto dellesame, di cui al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento
sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. Labilitazione allesercizio
venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato
deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per
uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su
domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità
di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al
rilascio della prima licenza il cacciatore che ha compiuto diciotto anni
può praticare lesercizio venatorio solo se accompagnato da
cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non
abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la
sospensione della licenza ai sensi dellarticolo 30.
11. Le norme di cui al presente articolo
si applicano anche per lesercizio della caccia mediante luso
dellarco e del falco.
(Tasse di concessione regionale)
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dellarticolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dellabilitazione allesercizio venatorio di cui allarticolo 22 della presente legge. La tassa è ridotta del 50 per cento per i pensionati.
2. La tassa di cui al comma 1 è
soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore
al 50 per cento e non superiore all80 per cento della tassa erariale
prevista dallarticolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995. Essa non è dovuta qualora
durante lanno il cacciatore eserciti lattività venatoria
esclusivamente allestero.
3. Nel caso di diniego della licenza
di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata.
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia
durante lanno.
4. I proventi della tassa di cui al
comma 1 sono utilizzati, altresì, per il finanziamento o il concorso
nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati
anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nellambito
della programmazione regionale, prevedano, tra laltro, la creazione
di strutture per lallevamento di fauna selvatica nonché dei
riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti
di ambientamento della fauna selvatica; ladozione di forme di lotta
integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie
innovative non pregiudizievoli per lambiente; la valorizzazione agrituristica
di percorsi per laccesso alla natura e alla conoscenza scientifica
e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche
al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono soggetti
a tasse regionali.
(Fondo presso il Ministero del tesoro)
1. A decorrere dallanno 2009 presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:
a) il 4 per cento per il funzionamento e lespletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b)
l1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato
italiano al Consiglio internazionale della caccia e della salvaguardia
della fauna;
c)
il 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in
proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. Le associazioni
venatorie riconosciute nulla devono alle associazioni ambientaliste e protezioniste.
3. Laddizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto allarticolo 23, comma 2.
4. Lattribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta lassoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
(Indennizzo dei danni derivanti dallesercizio dellattività venatoria)
1. Per lindennizzo dei danni derivanti dallesercizio dellattività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dallattività venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dallattività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui allarticolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite
disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1,
prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti
di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore
del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato
di cui al comma 2, che procede, entro trenta giorni, alle relative verifiche
anche mediante sopralluogo e ispezioni e, nei centottanta giorni successivi,
alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei
danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente
disposto con norma regionale.
(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui allarticolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
b)
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie;
c)
alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, alle guardie delle
associazioni di protezione ambientale e di protezione degli animali riconosciute
dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare,
alle guardie zoofile volontarie alle quali sia attribuita la qualifica
di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A tali guardie è
consentito espletare la loro funzione esclusivamente nei parchi nazionali
e regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle
altre zone sottratte allattività venatoria.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Gli agenti di cui ai commi 1 e
2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nellambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria
può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito
esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte
a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti
di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e
2 con compiti di vigilanza è vietato lesercizio venatorio
nellambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie è vietato lesercizio venatorio durante
lesercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento
delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sullesercizio
venatorio, sulla tutela dellambiente e della fauna e sulla salvaguardia
delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano lattività
delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, dintesa con il Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, garantisce il coordinamento in
ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera
b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle
guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, ai sensi
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in
vigore della presente legge, non necessitano dellattestato di idoneità
di cui al comma 4.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dellarticolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui allarticolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dallarticolo
30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria
procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di
caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso
di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 2, lettere
a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti
mezzi sono restituiti al legittimo proprietario dopo loblazione della
ammenda.
3. Quando è sequestrata fauna
selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano allente
pubblico localmente preposto alla disciplina dellattività
venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località
adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo
in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva
reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata
in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata
sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, lente
pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione
della persona cui è contestata linfrazione ove si accerti
successivamente che lillecito non sussiste; se, al contrario, lillecito
sussiste, limporto relativo deve essere versato su un conto corrente
intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione
di cui al comma 3 gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale
nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati,
e quantaltro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a
seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sullattività
venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali
devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del contravventore, e li trasmettono allente da cui
dipendono e allautorità competente ai sensi delle disposizioni
vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti
degli enti locali che abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, non sono ammessi allesercizio di
funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui allarticolo
15, comma 6, della medesima legge.
(Agenti dipendenti degli enti locali)
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dellattività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nellambito territoriale dellente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli agenti di cui al comma 1 possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dallarticolo 29, anche fuori dallorario di servizio.
(Sanzioni)
1. Allatto del rilascio della licenza di caccia viene attribuito un punteggio di venti punti. Lesaurimento di tale punteggio per effetto di eventuali sanzioni determina la sospensione della licenza.
3. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a)
lammenda da 3.000 euro a 5.000 euro e la sospensione della licenza
di caccia per un anno, con lobbligo di sostenere nuovamente gli esami
per il rilascio della suddetta licenza, per chi esercita la caccia in periodo
di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di
apertura fissate dallarticolo 18;
b)
lammenda da 1.000 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di dieci
punti, per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
nellelenco di cui allarticolo 2;
c)
lammenda da 2.000 euro a 6.000 euro e la sospensione della licenza
di caccia per cinque anni, con lobbligo di sostenere nuovamente gli
esami per il rilascio della suddetta licenza, per chi abbatte, cattura
o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio dAbruzzo, muflone
sardo;
d)
lammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di otto punti,
per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali,
nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività
sportive; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
e)
lammenda da 500 euro a 2.500 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi esercita luccellagione ed è possessore di licenza
di caccia. In caso di recidiva si applicano lammenda di 2.500 euro
e la sospensione della licenza per un anno, con lobbligo di sostenere
nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza. Se non in
possesso di licenza di caccia lammenda è raddoppiata nei massimali;
f)
lammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, una decurtazione di dieci punti
e il sequestro dellarma, per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio;
g)
lammenda da 2.000 euro a 4.000 euro ed una decurtazione di dieci
punti, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica
fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della
quale sia vietato labbattimento; in caso di recidiva sospensione
della licenza di caccia per cinque anni, con lobbligo di sostenere
nuovamente gli esami per il rilascio della suddetta licenza;
h)
lammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti,
per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui
confronti la caccia non è consentita o in violazione dellarticolo
18, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
e f), o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa
pena si applica a chi esercita la caccia con lausilio di richiami
vietati di cui allarticolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso
di tale ultima infrazione si applica altresì la misura della confisca
dei richiami vietati;
i)
lammenda da 2.000 euro a 6.000 euro, una decurtazione di dieci punti
e la confisca dei mezzi usati, per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli
in movimento, da natanti in movimento spinti da motore o da aeromobili;
l)
lammenda da 500 euro a 1.500 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione
della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere
c) e g), le pene sono raddoppiate;
m)
lammenda da 200 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di dieci punti,
per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai
sensi dellarticolo 12, comma 5;
n)
lammenda da 3.000 euro a 6.000 euro ed una decurtazione di quindici
punti, per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione;
in caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata;
o)
lammenda da 600 euro a 1.200 euro ed una decurtazione di cinque
punti per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle
tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva la sanzione
amministrativa è raddoppiata;
p)
l ammenda da 300 euro a 1.000 euro ed una decurtazione di cinque
punti, per chi esercita senza autorizzazione la caccia allinterno
delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione
e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; in caso
di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è triplicata nel massimale. Le
sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte ad un terzo se il
fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in
un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
q)
lammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate;
in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
r)
lammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione
delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; in caso di
recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
s)
lammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; in caso
di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
t)
lammenda da 200 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dellarticolo 5, comma
2; in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
u)
lammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; in
caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate;
v)
lammenda da 50 euro a 200 euro per ciascun capo, ed una decurtazione
di cinque punti, in totale, per chi importa fauna selvatica senza lautorizzazione
di cui allarticolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca
di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dellarticolo 20 per
altre introduzioni;
z)
lammenda da 100 euro a 600 euro ed una decurtazione di cinque punti,
per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto,
la licenza, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione
amministrativa è applicata nel minimo se linteressato esibisce
il documento entro cinque giorni;
aa)
lammenda di 50 euro per labbandono in ambiente di materiale
non biodegradabile. I materiali si intendono abbandonati quando il cacciatore
lascia definitivamente il posto di caccia.
3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e luso improprio della tabellazione dei terreni.
4. Le regioni prevedono la sospensione
dellapposito tesserino di cui allarticolo 12, comma 12, per
particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sullesercizio
venatorio.
5. Resta salva lapplicazione
delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale.
6. Nei casi previsti dal presente
articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
7. Per quanto non altrimenti previsto
dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
(Rapporti sullattività di vigilanza)
1. Nellesercizio delle funzioni amministrative di cui allarticolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 2009, trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente allautorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nellanno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
(Associazioni venatorie)
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b)
abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione
a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c)
dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo
del totale dei cacciatori calcolato dallIstituto nazionale di statistica
(ISTAT), riferito al 31 dicembre dellanno precedente quello in cui
avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dellinterno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti
previsti per il riconoscimento, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli
effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le
associazioni venatorie nazionali: Associazione migratoristi italiani, Associazione
nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca
e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia
Italcaccia, già riconosciute ed operanti ai sensi dellarticolo
34, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Le associazioni venatorie nazionali
riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
(Relazione sullo stato di attuazione
della
legge)
1. Al termine dellannata venatoria 2009-2010 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullattuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dintesa con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
(Disposizioni transitorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dellarticolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché ai sensi dellarticolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario,
le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al
comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a
specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano
un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti
a farne denuncia allente competente.
4. In sede di attuazione, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali definisce lindice
di densità venatoria minima di cui allarticolo 14, commi 3
e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono fissati i termini per ladozione,
da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai
sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo
modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella
stagione venatoria 2009-2010.
6. Le regioni adeguano la propria
legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente
legge entro e non oltre il 31 luglio 2010.
7. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano
la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla
presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
(Disposizioni finali)
1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogata, ad eccezione dellarticolo 37, comma 2.
2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano lattività dellEnte nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sullapplicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dellarticolo 27, comma 1, lettera c), esclusivamente nei parchi nazionali e regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nelle altre zone sottratte allattività venatoria.