Onorevoli Senatori. Gli obiettivi in materia di sicurezza stradale dipendono, con diversa ma comunque significativa incidenza, da diversi fattori la cui individuazione consente di delineare le principali linee di intervento della regolazione.
In linea di principio, si può ritenere che i fattori determinanti in materia di sicurezza della circolazione siano almeno:
i comportamenti delle persone;
la
qualità dei veicoli;
la
qualità delle infrastrutture stradali;
la
quantità di veicoli in circolazione in rapporto alla consistenza
delle infrastrutture stradali.
Nel rispetto dellordinamento comunitario
e tenendo conto delle prerogative regionali, le principali linee di intervento
della regolazione dovranno pertanto riguardare, sotto i diversi aspetti
rilevanti, almeno:
i conducenti;
i
veicoli;
le
infrastrutture;
il
riequilibrio modale a favore del trasporto per ferrovia, per mare o per
via navigabile;
il
trasporto pubblico.
Il presente decreto rappresenta un primo, urgente intervento su uno dei fattori determinanti in materia di sicurezza stradale, vale a dire i comportamenti delle persone, con particolare riferimento ai conducenti.
Larticolo 1 modifica larticolo
116 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di guida senza patente: in particolare la
fattispecie prevista dal comma 13 ovvero guida senza aver conseguito
la patente, alla quale sono già attualmente assimilate nel codice
della strada le ipotesi di guida senza patente perché revocata o
non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti è stata
punita come fattispecie di rilevanza penale. Fermi restando gli importi,
dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria diviene, con la disposizione
in commento, ammenda, e nellipotesi di recidiva nel biennio è
altresì previsto larresto fino ad un anno. La competenza a
giudicare è riservata al tribunale in composizione monocratica.
Larticolo 2 modifica larticolo
117 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992 in materia di limitazioni alla guida.
È stato modificato il comma
1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli, in quanto ormai superato
in ragione del recepimento, nel nostro ordinamento della normativa comunitaria
in materia e da ultimo della direttiva 2000/56/CE della Commissione, del
14 settembre 2000 (ad opera del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T) che aveva introdotto un accesso
graduale alla guida dei motocicli. Larticolo è stato dunque
riformulato sì da operare come rinvio automatico, ma elastico nel
tempo, alle normative comunitarie in materia.
Con lintroduzione del comma
2-bis, in materia di neopatentati, ai quali la patente sia stata
rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge in esame, è stata introdotta una ulteriore
limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita
alla tara, che non può essere superiore superiore a 50 kW/t: il
termine di centottanta giorni è stato stimato con riferimento al
termine di validità di un foglio rosa, sicché la limitazione
de qua sarà da riferirsi a tutti coloro che si iscriveranno
ad una scuola guida per il conseguimento di patente di categoria B a far
data dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Tale
previsione si è resa necessaria al fine di salvaguardare i diritti
quesiti o le legittime aspettative di chi, avendo già conseguito
la patente da non più di tre anni, o essendo in procinto di conseguirla,
avesse già provveduto allacquisto di un veicolo eccedente
rispetto ai limiti di potenza specifica suddetta.
Dalla limitazione in commento sono
esclusi i conducenti di veicoli autorizzati ai sensi dellarticolo
188 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992 al servizio di persona invalida, sempre che questa
si trovi sul veicolo.
Il comma 3 introduce una previsione
affatto nuova in tema di trasporto del minore su veicoli: modificando larticolo
170 del codice della strada, si è introdotto il divieto assoluto
di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato
con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Larticolo 3 modifica larticolo 142 del citato codice della strada in materia di velocità dei veicoli.
Leccesso di velocità
è causa di circa il 13 per cento degli incidenti stradali riconducibili
alla condotta del conducente; soprattutto una velocità esorbitante
aggrava le conseguenze di tutti gli incidenti, qualunque sia la causa che
li ha determinati.
Inoltre, sulla base dei dati relativi
alle violazioni accertate anche al di fuori del contesto infortunistico,
si può osservare che tale comportamento ha carattere diffuso e generalizzato.
Lelevatissima frequenza di tali violazioni induce a ritenere che
le sanzioni previste e i relativi controlli non rappresentino per gli utenti
della strada efficaci deterrenti. Si ritiene, pertanto, che solo ladeguamento
delle sanzioni e il ricorso a moderne tecnologie di controllo da remoto
possano consentire una significativa inversione di tendenza.
Il comma 1 modifica il citato articolo
142 prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della
durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione
in funzione delleccesso di velocità accertato, stabilendo
in particolare:
a) la possibilità di impiegare, come fonti di prova, anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo del pedaggio autostradale;
b)
la previsione che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità siano ben visibili e preventivamente
segnalate con luso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi;
c)
la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il
limite consentito (dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni
più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto
al limite);
d)
un significativo incremento della sanzione accessoria per lipotesi
di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h
e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle
violazioni che determinano il superamento del limite di oltre 60 Km/h.
Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del codice della strada alle
modifiche normative introdotte.
Il comma 3 prevede che i summenzionati
interventi in specie quelli indicati sub lettere a)
e b) siano effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Larticolo 4 modifica larticolo
173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti
durante la guida.
Larticolo 173, comma 2, prevede
il divieto, per il conducente, «di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore» ma consente lutilizzo
di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente
abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e purché
il loro funzionamento non debba usare le mani.
Finalità della norma risulta,
pertanto, linnalzamento del livello di attenzione del conducente
attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida
o possa impegnare anche una sola mano.
Il comportamento di chi utilizza il
cellulare durante la guida è molto pericoloso soprattutto perché,
per comporre il numero, trovare il numero stesso nella rubrica o leggere
eventuali messaggi in arrivo, occorre distogliere lattenzione dalla
strada con effetti molto gravi. La condotta illecita, peraltro, nonostante
le numerose campagne di prevenzione e di controllo svolte dalle Forze di
polizia non accenna a diminuire di frequenza.
A fronte di tale pericolosità,
la vigente formulazione del citato articolo 173 non prevede un trattamento
sanzionatorio adeguato e realmente dissuasivo.
Il comma 1 dellarticolo 4 del
decreto legge in commento, dunque, adegua le sanzioni pecuniarie, aumentandone
limporto, ed introduce la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, da uno a tre mesi, nellipotesi di reiterazione
nel biennio.
Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del codice della strada alle
modifiche normative introdotte.
Larticolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti.
In Italia, oltre ad un milione di
soggetti affetti da alcolismo, vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi,
la cui età media va rapidamente diminuendo; non meno preoccupanti
sono i dati relativi alluso di sostanze stupefacenti secondo i quali,
soprattutto i più giovani, stanno acquisendo labitudine ad
unificare in un solo contesto lassunzione di droghe cocaina
soprattutto e alcool.
La proposta di modifica degli articoli
186 e 187 del codice della strada costituisce una risposta immediata ed
incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti, che secondo stime
dellOrganizzazione mondiale della sanità, dellIstituto
superiore di sanità e della Società italiana di alcologia,
determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano
nel nostro paese.
La nuova norma interviene soprattutto
sullimpianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza
e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risulta
più adeguato alla reale gravità del fenomeno e che, perciò,
non svolge più unefficace azione deterrente. Per avere lesatta
dimensione di tale inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti,
che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, sono oggi
puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona
un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito
pericolo per i terzi.
La modifica proposta consente, altresì,
di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi
precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità
di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti
e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso lincremento
del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia.
Il comma 1, lettera a), ridisciplina
limpianto sanzionatorio dellarticolo 186 in tema di guida in
stato di ebbrezza.
Sono previsti tre «gradi di intensità»
della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (limporto dellammenda, attualmente ricompreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dellarresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
b)
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore
eccedente lo 0,8 e non superiore all1,5 grammi per litro (g/l): per
tale ipotesi del tutto nuova, per garantire una maggiore proporzionalità
tra condotta illecita e pena ancor più grave è la
sanzione pecuniaria, prevista da euro 800 ad euro 3.200. La pena dellarresto
è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Inoltre, è
prevista la possibilità che la pena possa essere sostituita, a richiesta
dellimputato, con lobbligo di svolgere unattività
sociale gratuita e continuativa per un periodo da due a sei mesi, presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, sì da associare ad
una funzione punitiva della pena anche una di responsabilizzazione e prevenzione;
c)
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all1,5
grammi per litro (g/l): per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista
è da euro 1.500 ad euro 6.000. La pena dellarresto è
prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a due anni, nonché in alternativa,
a richiesta dellimputato, lo svolgimento di unattività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche, per un periodo da sei mesi ad un anno.
In ogni caso, sub a), b) e c), è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, ovvero da titolare di patente di categoria B nellipotesi di recidiva nel biennio.
Le suddette pene sono raddoppiate
quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità)
provochi un incidente stradale: è altresì disposto il fermo
amministrativo del veicolo coinvolto nellincidente per novanta giorni,
a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
La competenza a giudicare di tali
reati è riservata al tribunale in composizione monocratica e
in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 445 del codice di
procedura penale anche in caso di patteggiamento, è fatta
salva lapplicazione delle sanzioni accessorie.
La lettera b) dellarticolo
5, comma 1, del decreto-legge in commento, prevede la possibilità
per gli agenti di polizia stradale di disporre il ritiro della patente
di guida quando gli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dellarticolo
186 in commento abbiano dato esito positivo, ma non sia prontamente disponibile
lesito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo,
e vi siano tuttavia fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi
in stato di alterazione dovuto allassunzione di alcool: tale ritiro
può essere disposto fino allesito degli accertamenti, e comunque
per non più di dieci giorni.
In tema di rifiuto di sottoporsi allaccertamento
finalizzato alla verifica delleventuale stato di ebbrezza, con la
lettera c) del comma 1 dellarticolo 5 in commento, si è
introdotta una depenalizzazione, perché lallarme sociale prodotto
da tale condotta è molto più ridotto rispetto a quello del
reato di guida in stato di ebbrezza con il quale, peraltro, lillecito
rifiuto può comunque concorrere se lo stato di alterazione è
così evidente da essere accertato anche senza lausilio di
strumenti.
Conformemente ai princìpi ispiratori
di analoghi interventi di depenalizzazione, che mirano a limitare la rilevanza
penale alle sole violazioni connotate da reale gravità, trasformando
in illeciti amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente
significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata
appare destinata a determinare significativi effetti deflattivi.
Nel rinunciare alla minaccia della
pena, si è ritenuto comunque necessario costruire un sistema amministrativo
dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento
delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria
un elevato ammontare tale da renderla adeguatamente proporzionata allillecito,
anche allo scopo di evitare che, attraverso tale condotta, i conducenti
possano eludere gli effetti delle altre disposizioni ed agevolmente sottrarsi
al rigore delle sanzioni penali per i reati di guida in stato di ebbrezza
di cui allarticolo 186 del codice della strada.
Perciò, accanto alla sanzione
pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000, che diviene da euro 3.000 a euro
12.000, se tale fattispecie si concretizza in occasione di un incidente
stradale, si è prevista lapplicazione della sospensione della
patente per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per centottanta giorni. La reiterazione nel biennio della condotta
in esame comporta la revoca della patente.
Le lettere d) ed e)
modificano rispettivamente i commi 8 e 9 dellattuale articolo 186,
sì da includervi un richiamo anche alle disposizioni di cui al comma
2-bis di nuova introduzione e da prevedere che qualora risulti
allesito degli accertamenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
il prefetto disponga la sospensione della patente fino allesito
della visita medica ai sensi dellarticolo 119 del codice, per la
verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica.
In parallelo con le modifiche apportate allarticolo 186, il comma 2, lettera a), dellarticolo 5 in esame riscrive parte dellarticolo 187 del codice della strada.
Chi guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con lammenda da euro 1.000 a euro 4.000 (contro la previsione
attuale di ammenda da euro 258 a euro 1.032), larresto fino a tre
mesi. Inoltre, è prevista la possibilità che la pena possa
essere sostituita, a richiesta dellimputato, con lobbligo di
svolgere unattività sociale gratuita e continuativa per un
periodo da tre a sei mesi, presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno (attualmente
da quindici giorni a tre mesi). Di conseguenza è abrogato il comma
7, che attualmente dettava le sanzioni.
Analogamente è prevista la
revoca qualora il conducente sia titolare di patente professionale, o nellipotesi
di recidiva nel biennio da parte di titolare di patente di guida di categoria
B.
Allo stesso modo le sanzioni sono
raddoppiate qualora il conducente alla guida in stato di alterazione psicofisica
provochi un incidente.
La competenza a giudicare anche di
tale reato è riservata al tribunale in composizione monocratica.
È anche in questo caso prevista
la possibilità per gli agenti di polizia stradale di disporre il
ritiro della patente di guida quando i preliminari accertamenti di cui
al comma 2 dellarticolo 187 in commento abbiano dato esito positivo,
ma non sia prontamente disponibile lesito degli accertamenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, e vi siano tuttavia fondati motivi
di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica
dovuto allassunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: tale
ritiro può essere disposto fino allesito degli accertamenti,
e comunque per non più di dieci giorni.
Il rifiuto di sottoporsi allaccertamento
è disciplinato come già disposto in materia di guida in stato
di ebbrezza.
Larticolo 6 introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza.
Il comma 1, modificando larticolo
230 in materia di educazione stradale, espressamente prevede che tra le
materia finalizzate alla formazione dei giovani in tema di comportamento
stradale e sicurezza del traffico e della circolazione sia fatta menzione
dellinformazione sui rischi conseguenti allassunzione di sostanze
psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
Il comma 2 introduce un obbligo per
i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità
e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente
allattività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche:
essi dovranno esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a
diversi gradi di concentrazione di alcool nel sangue, nonché le
quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare
i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.
Larticolo 7 contiene una norma
transitoria che estende lapplicazione delle sanzioni amministrative
introdotte con il presente decreto-legge in sostituzione di sanzioni
penali anche alle violazioni commesse prima della data di entrata
in vigore del provvedimento, a condizione che il procedimento penale per
la stessa violazione non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili.
Dal presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non
è stata redatta relazione tenica.