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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1772


Onorevoli Senatori. – Gli obiettivi in materia di sicurezza stradale dipendono, con diversa ma comunque significativa incidenza, da diversi fattori la cui individuazione consente di delineare le principali linee di intervento della regolazione.

    In linea di principio, si può ritenere che i fattori determinanti in materia di sicurezza della circolazione siano almeno:

        –  i comportamenti delle persone;

        –  la qualità dei veicoli;
        –  la qualità delle infrastrutture stradali;
        –  la quantità di veicoli in circolazione in rapporto alla consistenza delle infrastrutture stradali.

    Nel rispetto dell’ordinamento comunitario e tenendo conto delle prerogative regionali, le principali linee di intervento della regolazione dovranno pertanto riguardare, sotto i diversi aspetti rilevanti, almeno:
        –  i conducenti;

        –  i veicoli;
        –  le infrastrutture;
        –  il riequilibrio modale a favore del trasporto per ferrovia, per mare o per via navigabile;
        –  il trasporto pubblico.

    Il presente decreto rappresenta un primo, urgente intervento su uno dei fattori determinanti in materia di sicurezza stradale, vale a dire i comportamenti delle persone, con particolare riferimento ai conducenti.

    L’articolo 1 modifica l’articolo 116 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida senza patente: in particolare la fattispecie prevista dal comma 13 – ovvero guida senza aver conseguito la patente, alla quale sono già attualmente assimilate nel codice della strada le ipotesi di guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti – è stata punita come fattispecie di rilevanza penale. Fermi restando gli importi, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria diviene, con la disposizione in commento, ammenda, e nell’ipotesi di recidiva nel biennio è altresì previsto l’arresto fino ad un anno. La competenza a giudicare è riservata al tribunale in composizione monocratica.
    L’articolo 2 modifica l’articolo 117 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di limitazioni alla guida.

    È stato modificato il comma 1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli, in quanto ormai superato in ragione del recepimento, nel nostro ordinamento della normativa comunitaria in materia e da ultimo della direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000 (ad opera del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T) che aveva introdotto un accesso graduale alla guida dei motocicli. L’articolo è stato dunque riformulato sì da operare come rinvio automatico, ma elastico nel tempo, alle normative comunitarie in materia.
    Con l’introduzione del comma 2-bis, in materia di neopatentati, ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata introdotta una ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore superiore a 50 kW/t: il termine di centottanta giorni è stato stimato con riferimento al termine di validità di un foglio rosa, sicché la limitazione de qua sarà da riferirsi a tutti coloro che si iscriveranno ad una scuola guida per il conseguimento di patente di categoria B a far data dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Tale previsione si è resa necessaria al fine di salvaguardare i diritti quesiti o le legittime aspettative di chi, avendo già conseguito la patente da non più di tre anni, o essendo in procinto di conseguirla, avesse già provveduto all’acquisto di un veicolo eccedente rispetto ai limiti di potenza specifica suddetta.
    Dalla limitazione in commento sono esclusi i conducenti di veicoli autorizzati ai sensi dell’articolo 188 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992 al servizio di persona invalida, sempre che questa si trovi sul veicolo.
    Il comma 3 introduce una previsione affatto nuova in tema di trasporto del minore su veicoli: modificando l’articolo 170 del codice della strada, si è introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

    L’articolo 3 modifica l’articolo 142 del citato codice della strada in materia di velocità dei veicoli.

    L’eccesso di velocità è causa di circa il 13 per cento degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente; soprattutto una velocità esorbitante aggrava le conseguenze di tutti gli incidenti, qualunque sia la causa che li ha determinati.
    Inoltre, sulla base dei dati relativi alle violazioni accertate anche al di fuori del contesto infortunistico, si può osservare che tale comportamento ha carattere diffuso e generalizzato. L’elevatissima frequenza di tali violazioni induce a ritenere che le sanzioni previste e i relativi controlli non rappresentino per gli utenti della strada efficaci deterrenti. Si ritiene, pertanto, che solo l’adeguamento delle sanzioni e il ricorso a moderne tecnologie di controllo da remoto possano consentire una significativa inversione di tendenza.
    Il comma 1 modifica il citato articolo 142 prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato, stabilendo in particolare:

        a) la possibilità di impiegare, come fonti di prova, anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo del pedaggio autostradale;

        b) la previsione che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi;
        c) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito (dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite);
        d) un significativo incremento della sanzione accessoria per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni che determinano il superamento del limite di oltre 60 Km/h.

    Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del codice della strada alle modifiche normative introdotte.
    Il comma 3 prevede che i summenzionati interventi – in specie quelli indicati sub lettere a) e b) – siano effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    L’articolo 4 modifica l’articolo 173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.
    L’articolo 173, comma 2, prevede il divieto, per il conducente, «di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore» ma consente l’utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e purché il loro funzionamento non debba usare le mani.

    Finalità della norma risulta, pertanto, l’innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano.
    Il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida è molto pericoloso soprattutto perché, per comporre il numero, trovare il numero stesso nella rubrica o leggere eventuali messaggi in arrivo, occorre distogliere l’attenzione dalla strada con effetti molto gravi. La condotta illecita, peraltro, nonostante le numerose campagne di prevenzione e di controllo svolte dalle Forze di polizia non accenna a diminuire di frequenza.
    A fronte di tale pericolosità, la vigente formulazione del citato articolo 173 non prevede un trattamento sanzionatorio adeguato e realmente dissuasivo.
    Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge in commento, dunque, adegua le sanzioni pecuniarie, aumentandone l’importo, ed introduce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, da uno a tre mesi, nell’ipotesi di reiterazione nel biennio.
    Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del codice della strada alle modifiche normative introdotte.

    L’articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

    In Italia, oltre ad un milione di soggetti affetti da alcolismo, vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi, la cui età media va rapidamente diminuendo; non meno preoccupanti sono i dati relativi all’uso di sostanze stupefacenti secondo i quali, soprattutto i più giovani, stanno acquisendo l’abitudine ad unificare in un solo contesto l’assunzione di droghe – cocaina soprattutto – e alcool.
    La proposta di modifica degli articoli 186 e 187 del codice della strada costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, che secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Istituto superiore di sanità e della Società italiana di alcologia, determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.
    La nuova norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risulta più adeguato alla reale gravità del fenomeno e che, perciò, non svolge più un’efficace azione deterrente. Per avere l’esatta dimensione di tale inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti, che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, sono oggi puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito pericolo per i terzi.
    La modifica proposta consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia.
    Il comma 1, lettera a), ridisciplina l’impianto sanzionatorio dell’articolo 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.
    Sono previsti tre «gradi di intensità» della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:

        a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l’importo dell’ammenda, attualmente ricompreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;

        b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi – del tutto nuova, per garantire una maggiore proporzionalità tra condotta illecita e pena – ancor più grave è la sanzione pecuniaria, prevista da euro 800 ad euro 3.200. La pena dell’arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Inoltre, è prevista la possibilità che la pena possa essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa per un periodo da due a sei mesi, presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, sì da associare ad una funzione punitiva della pena anche una di responsabilizzazione e prevenzione;
        c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista è da euro 1.500 ad euro 6.000. La pena dell’arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, nonché in alternativa, a richiesta dell’imputato, lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, per un periodo da sei mesi ad un anno.

    In ogni caso, sub a), b) e c), è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, ovvero da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.

    Le suddette pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
    La competenza a giudicare di tali reati è riservata al tribunale in composizione monocratica e – in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 445 del codice di procedura penale – anche in caso di patteggiamento, è fatta salva l’applicazione delle sanzioni accessorie.
    La lettera b) dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge in commento, prevede la possibilità per gli agenti di polizia stradale di disporre il ritiro della patente di guida quando gli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’articolo 186 in commento abbiano dato esito positivo, ma non sia prontamente disponibile l’esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, e vi siano tuttavia fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool: tale ritiro può essere disposto fino all’esito degli accertamenti, e comunque per non più di dieci giorni.
    In tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza, con la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 in commento, si è introdotta una depenalizzazione, perché l’allarme sociale prodotto da tale condotta è molto più ridotto rispetto a quello del reato di guida in stato di ebbrezza con il quale, peraltro, l’illecito rifiuto può comunque concorrere se lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti.
    Conformemente ai princìpi ispiratori di analoghi interventi di depenalizzazione, che mirano a limitare la rilevanza penale alle sole violazioni connotate da reale gravità, trasformando in illeciti amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata appare destinata a determinare significativi effetti deflattivi.
    Nel rinunciare alla minaccia della pena, si è ritenuto comunque necessario costruire un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria un elevato ammontare tale da renderla adeguatamente proporzionata all’illecito, anche allo scopo di evitare che, attraverso tale condotta, i conducenti possano eludere gli effetti delle altre disposizioni ed agevolmente sottrarsi al rigore delle sanzioni penali per i reati di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 del codice della strada.
    Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000, che diviene da euro 3.000 a euro 12.000, se tale fattispecie si concretizza in occasione di un incidente stradale, si è prevista l’applicazione della sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni. La reiterazione nel biennio della condotta in esame comporta la revoca della patente.
    Le lettere d) ed e) modificano rispettivamente i commi 8 e 9 dell’attuale articolo 186, sì da includervi un richiamo anche alle disposizioni di cui al comma 2-bis di nuova introduzione e da prevedere che – qualora risulti all’esito degli accertamenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – il prefetto disponga la sospensione della patente fino all’esito della visita medica ai sensi dell’articolo 119 del codice, per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica.

    In parallelo con le modifiche apportate all’articolo 186, il comma 2, lettera a), dell’articolo 5 in esame riscrive parte dell’articolo 187 del codice della strada.

    Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 (contro la previsione attuale di ammenda da euro 258 a euro 1.032), l’arresto fino a tre mesi. Inoltre, è prevista la possibilità che la pena possa essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa per un periodo da tre a sei mesi, presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno (attualmente da quindici giorni a tre mesi). Di conseguenza è abrogato il comma 7, che attualmente dettava le sanzioni.
    Analogamente è prevista la revoca qualora il conducente sia titolare di patente professionale, o nell’ipotesi di recidiva nel biennio da parte di titolare di patente di guida di categoria B.
    Allo stesso modo le sanzioni sono raddoppiate qualora il conducente alla guida in stato di alterazione psicofisica provochi un incidente.
    La competenza a giudicare anche di tale reato è riservata al tribunale in composizione monocratica.
    È anche in questo caso prevista la possibilità per gli agenti di polizia stradale di disporre il ritiro della patente di guida quando i preliminari accertamenti di cui al comma 2 dell’articolo 187 in commento abbiano dato esito positivo, ma non sia prontamente disponibile l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, e vi siano tuttavia fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: tale ritiro può essere disposto fino all’esito degli accertamenti, e comunque per non più di dieci giorni.
    Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è disciplinato come già disposto in materia di guida in stato di ebbrezza.

    L’articolo 6 introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza.

    Il comma 1, modificando l’articolo 230 in materia di educazione stradale, espressamente prevede che tra le materia finalizzate alla formazione dei giovani in tema di comportamento stradale e sicurezza del traffico e della circolazione sia fatta menzione dell’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
    Il comma 2 introduce un obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche: essi dovranno esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcool nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

    L’articolo 7 contiene una norma transitoria che estende l’applicazione delle sanzioni amministrative – introdotte con il presente decreto-legge in sostituzione di sanzioni penali – anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del provvedimento, a condizione che il procedimento penale per la stessa violazione non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
    Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta relazione tenica.