(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. Allarticolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo allimpiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dellinterno.»;
c)
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. Leccesso
di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore
di velocità di cui allarticolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, lapplicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179,
per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto
laccompagnamento del mezzo presso unofficina autorizzata, per
i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
e)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 82
comma 910»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 85
commi 9 e 9-bis10».
3. Allattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nellambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.