Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007.
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada
per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
30 arpile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice
della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità
sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo
il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior
incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché ulteriori
norme preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri dellinterno, della giustizia e della salute;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. Allarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con lammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nellipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dellarresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. Allarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito del seguente:
«1. È
consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie
in materia di patenti.»;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai
titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio
non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente
comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dellarticolo 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo.»;
c)
al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto letà di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dellarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Allarticolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui
veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni
quattro.»;
b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. Allarticolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo allimpiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dellinterno.»;
c)
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. Leccesso
di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore
di velocità di cui allarticolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, lapplicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179,
per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto
laccompagnamento del mezzo presso unofficina autorizzata, per
i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
e)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 82
comma 910»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 85
commi 9 e 9-bis10».
3. Allattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nellambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti
durante la guida)
1. Il comma 3 dellarticolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia unulteriore violazione nel corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma
violataPunti
Art.
173, comma 35»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma
violataPunti
Art.
173, commi 3 e 3-bis5».
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti)
1. Allarticolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato:
a)
con lammenda da euro 500 a euro 2000 e larresto fino a un mese,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Allaccertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
b)
con lammenda da euro 800 a euro 3.200 e larresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La pena può essere sostituita, a richiesta dellimputato, con
lobbligo di svolgere unattività sociale gratuita e continuativa
presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
due a sei mesi. Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno;
c)
con lammenda da euro 1.500 a euro 6.000, larresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere
sostituita, a richiesta dellimputato, con lobbligo di svolgere
unattività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di
un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dellarticolo
223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica.
2-quater.
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis
si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti»;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dellarticolo 187.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dellaccertamento di
cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione
è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente
è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con lordinanza
con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni
del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.»;
d)
al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora
dallaccertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
lapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino allesito
della visita medica di cui al comma 8.».
2. Allarticolo 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma l è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque
guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con lammenda da euro 1000 a euro 4000
e larresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita,
a richiesta dellimputato, con lobbligo di svolgere unattività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. Allaccertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando
il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dellarticolo 223.
1-bis.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene
di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È
fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dellarticolo
186, comma 2-quater.»;
b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora
lesito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in
stato di alterazione psico-fisica dopo lassunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro
della patente di guida fino allesito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dellarticolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso lufficio o il comando da cui dipende lorgano
accertatore.»;
c)
il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dellaccertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui allarticolo 186, comma 7. Con lordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellarticolo 119.».
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza
dei rischi
di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. Allarticolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento allinformazione sui rischi conseguenti allassunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente allattività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre allentrata, allinterno e alluscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nellaria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. Linosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dellautorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007.