SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1772
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro dei trasporti
(BIANCHI)
di concerto col Ministro dellinterno
(AMATO)
col Ministro della giustizia
(MASTELLA)
e col Ministro della salute
(TURCO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2007
Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
Onorevoli Senatori. Gli obiettivi in materia di sicurezza stradale dipendono, con diversa ma comunque significativa incidenza, da diversi fattori la cui individuazione consente di delineare le principali linee di intervento della regolazione.
In linea di principio, si può ritenere che i fattori determinanti in materia di sicurezza della circolazione siano almeno:
i comportamenti delle persone;
la
qualità dei veicoli;
la
qualità delle infrastrutture stradali;
la
quantità di veicoli in circolazione in rapporto alla consistenza
delle infrastrutture stradali.
Nel rispetto dellordinamento comunitario
e tenendo conto delle prerogative regionali, le principali linee di intervento
della regolazione dovranno pertanto riguardare, sotto i diversi aspetti
rilevanti, almeno:
i conducenti;
i
veicoli;
le
infrastrutture;
il
riequilibrio modale a favore del trasporto per ferrovia, per mare o per
via navigabile;
il
trasporto pubblico.
Il presente decreto rappresenta un primo, urgente intervento su uno dei fattori determinanti in materia di sicurezza stradale, vale a dire i comportamenti delle persone, con particolare riferimento ai conducenti.
Larticolo 1 modifica larticolo
116 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di guida senza patente: in particolare la
fattispecie prevista dal comma 13 ovvero guida senza aver conseguito
la patente, alla quale sono già attualmente assimilate nel codice
della strada le ipotesi di guida senza patente perché revocata o
non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti è stata
punita come fattispecie di rilevanza penale. Fermi restando gli importi,
dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria diviene, con la disposizione
in commento, ammenda, e nellipotesi di recidiva nel biennio è
altresì previsto larresto fino ad un anno. La competenza a
giudicare è riservata al tribunale in composizione monocratica.
Larticolo 2 modifica larticolo
117 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992 in materia di limitazioni alla guida.
È stato modificato il comma
1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli, in quanto ormai superato
in ragione del recepimento, nel nostro ordinamento della normativa comunitaria
in materia e da ultimo della direttiva 2000/56/CE della Commissione, del
14 settembre 2000 (ad opera del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T) che aveva introdotto un accesso
graduale alla guida dei motocicli. Larticolo è stato dunque
riformulato sì da operare come rinvio automatico, ma elastico nel
tempo, alle normative comunitarie in materia.
Con lintroduzione del comma
2-bis, in materia di neopatentati, ai quali la patente sia stata
rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge in esame, è stata introdotta una ulteriore
limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita
alla tara, che non può essere superiore superiore a 50 kW/t: il
termine di centottanta giorni è stato stimato con riferimento al
termine di validità di un foglio rosa, sicché la limitazione
de qua sarà da riferirsi a tutti coloro che si iscriveranno
ad una scuola guida per il conseguimento di patente di categoria B a far
data dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in commento. Tale
previsione si è resa necessaria al fine di salvaguardare i diritti
quesiti o le legittime aspettative di chi, avendo già conseguito
la patente da non più di tre anni, o essendo in procinto di conseguirla,
avesse già provveduto allacquisto di un veicolo eccedente
rispetto ai limiti di potenza specifica suddetta.
Dalla limitazione in commento sono
esclusi i conducenti di veicoli autorizzati ai sensi dellarticolo
188 del nuovo codice della strada di cui al citato decreto legislativo
n. 285 del 1992 al servizio di persona invalida, sempre che questa
si trovi sul veicolo.
Il comma 3 introduce una previsione
affatto nuova in tema di trasporto del minore su veicoli: modificando larticolo
170 del codice della strada, si è introdotto il divieto assoluto
di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato
con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Larticolo 3 modifica larticolo 142 del citato codice della strada in materia di velocità dei veicoli.
Leccesso di velocità
è causa di circa il 13 per cento degli incidenti stradali riconducibili
alla condotta del conducente; soprattutto una velocità esorbitante
aggrava le conseguenze di tutti gli incidenti, qualunque sia la causa che
li ha determinati.
Inoltre, sulla base dei dati relativi
alle violazioni accertate anche al di fuori del contesto infortunistico,
si può osservare che tale comportamento ha carattere diffuso e generalizzato.
Lelevatissima frequenza di tali violazioni induce a ritenere che
le sanzioni previste e i relativi controlli non rappresentino per gli utenti
della strada efficaci deterrenti. Si ritiene, pertanto, che solo ladeguamento
delle sanzioni e il ricorso a moderne tecnologie di controllo da remoto
possano consentire una significativa inversione di tendenza.
Il comma 1 modifica il citato articolo
142 prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della
durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione
in funzione delleccesso di velocità accertato, stabilendo
in particolare:
a) la possibilità di impiegare, come fonti di prova, anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo del pedaggio autostradale;
b)
la previsione che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità siano ben visibili e preventivamente
segnalate con luso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi;
c)
la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il
limite consentito (dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni
più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto
al limite);
d)
un significativo incremento della sanzione accessoria per lipotesi
di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h
e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle
violazioni che determinano il superamento del limite di oltre 60 Km/h.
Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del codice della strada alle
modifiche normative introdotte.
Il comma 3 prevede che i summenzionati
interventi in specie quelli indicati sub lettere a)
e b) siano effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Larticolo 4 modifica larticolo
173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti
durante la guida.
Larticolo 173, comma 2, prevede
il divieto, per il conducente, «di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore» ma consente lutilizzo
di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente
abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e purché
il loro funzionamento non debba usare le mani.
Finalità della norma risulta,
pertanto, linnalzamento del livello di attenzione del conducente
attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida
o possa impegnare anche una sola mano.
Il comportamento di chi utilizza il
cellulare durante la guida è molto pericoloso soprattutto perché,
per comporre il numero, trovare il numero stesso nella rubrica o leggere
eventuali messaggi in arrivo, occorre distogliere lattenzione dalla
strada con effetti molto gravi. La condotta illecita, peraltro, nonostante
le numerose campagne di prevenzione e di controllo svolte dalle Forze di
polizia non accenna a diminuire di frequenza.
A fronte di tale pericolosità,
la vigente formulazione del citato articolo 173 non prevede un trattamento
sanzionatorio adeguato e realmente dissuasivo.
Il comma 1 dellarticolo 4 del
decreto legge in commento, dunque, adegua le sanzioni pecuniarie, aumentandone
limporto, ed introduce la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, da uno a tre mesi, nellipotesi di reiterazione
nel biennio.
Il comma 2 adegua la tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del codice della strada alle
modifiche normative introdotte.
Larticolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti.
In Italia, oltre ad un milione di
soggetti affetti da alcolismo, vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi,
la cui età media va rapidamente diminuendo; non meno preoccupanti
sono i dati relativi alluso di sostanze stupefacenti secondo i quali,
soprattutto i più giovani, stanno acquisendo labitudine ad
unificare in un solo contesto lassunzione di droghe cocaina
soprattutto e alcool.
La proposta di modifica degli articoli
186 e 187 del codice della strada costituisce una risposta immediata ed
incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti, che secondo stime
dellOrganizzazione mondiale della sanità, dellIstituto
superiore di sanità e della Società italiana di alcologia,
determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano
nel nostro paese.
La nuova norma interviene soprattutto
sullimpianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza
e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risulta
più adeguato alla reale gravità del fenomeno e che, perciò,
non svolge più unefficace azione deterrente. Per avere lesatta
dimensione di tale inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti,
che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, sono oggi
puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona
un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito
pericolo per i terzi.
La modifica proposta consente, altresì,
di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi
precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità
di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti
e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso lincremento
del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia.
Il comma 1, lettera a), ridisciplina
limpianto sanzionatorio dellarticolo 186 in tema di guida in
stato di ebbrezza.
Sono previsti tre «gradi di intensità»
della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (limporto dellammenda, attualmente ricompreso tra euro 258 ed euro 1.032) diventa da euro 500 ad euro 2.000. Confermata la pena dellarresto fino a un mese, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
b)
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso tra un valore
eccedente lo 0,8 e non superiore all1,5 grammi per litro (g/l): per
tale ipotesi del tutto nuova, per garantire una maggiore proporzionalità
tra condotta illecita e pena ancor più grave è la
sanzione pecuniaria, prevista da euro 800 ad euro 3.200. La pena dellarresto
è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Inoltre, è
prevista la possibilità che la pena possa essere sostituita, a richiesta
dellimputato, con lobbligo di svolgere unattività
sociale gratuita e continuativa per un periodo da due a sei mesi, presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, sì da associare ad
una funzione punitiva della pena anche una di responsabilizzazione e prevenzione;
c)
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all1,5
grammi per litro (g/l): per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista
è da euro 1.500 ad euro 6.000. La pena dellarresto è
prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a due anni, nonché in alternativa,
a richiesta dellimputato, lo svolgimento di unattività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche, per un periodo da sei mesi ad un anno.
In ogni caso, sub a), b) e c), è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, ovvero da titolare di patente di categoria B nellipotesi di recidiva nel biennio.
Le suddette pene sono raddoppiate
quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità)
provochi un incidente stradale: è altresì disposto il fermo
amministrativo del veicolo coinvolto nellincidente per novanta giorni,
a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
La competenza a giudicare di tali
reati è riservata al tribunale in composizione monocratica e
in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 445 del codice di
procedura penale anche in caso di patteggiamento, è fatta
salva lapplicazione delle sanzioni accessorie.
La lettera b) dellarticolo
5, comma 1, del decreto-legge in commento, prevede la possibilità
per gli agenti di polizia stradale di disporre il ritiro della patente
di guida quando gli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dellarticolo
186 in commento abbiano dato esito positivo, ma non sia prontamente disponibile
lesito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo,
e vi siano tuttavia fondati motivi di ritenere che il conducente si trovi
in stato di alterazione dovuto allassunzione di alcool: tale ritiro
può essere disposto fino allesito degli accertamenti, e comunque
per non più di dieci giorni.
In tema di rifiuto di sottoporsi allaccertamento
finalizzato alla verifica delleventuale stato di ebbrezza, con la
lettera c) del comma 1 dellarticolo 5 in commento, si è
introdotta una depenalizzazione, perché lallarme sociale prodotto
da tale condotta è molto più ridotto rispetto a quello del
reato di guida in stato di ebbrezza con il quale, peraltro, lillecito
rifiuto può comunque concorrere se lo stato di alterazione è
così evidente da essere accertato anche senza lausilio di
strumenti.
Conformemente ai princìpi ispiratori
di analoghi interventi di depenalizzazione, che mirano a limitare la rilevanza
penale alle sole violazioni connotate da reale gravità, trasformando
in illeciti amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente
significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata
appare destinata a determinare significativi effetti deflattivi.
Nel rinunciare alla minaccia della
pena, si è ritenuto comunque necessario costruire un sistema amministrativo
dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento
delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria
un elevato ammontare tale da renderla adeguatamente proporzionata allillecito,
anche allo scopo di evitare che, attraverso tale condotta, i conducenti
possano eludere gli effetti delle altre disposizioni ed agevolmente sottrarsi
al rigore delle sanzioni penali per i reati di guida in stato di ebbrezza
di cui allarticolo 186 del codice della strada.
Perciò, accanto alla sanzione
pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000, che diviene da euro 3.000 a euro
12.000, se tale fattispecie si concretizza in occasione di un incidente
stradale, si è prevista lapplicazione della sospensione della
patente per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo
del veicolo per centottanta giorni. La reiterazione nel biennio della condotta
in esame comporta la revoca della patente.
Le lettere d) ed e)
modificano rispettivamente i commi 8 e 9 dellattuale articolo 186,
sì da includervi un richiamo anche alle disposizioni di cui al comma
2-bis di nuova introduzione e da prevedere che qualora risulti
allesito degli accertamenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
il prefetto disponga la sospensione della patente fino allesito
della visita medica ai sensi dellarticolo 119 del codice, per la
verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica.
In parallelo con le modifiche apportate allarticolo 186, il comma 2, lettera a), dellarticolo 5 in esame riscrive parte dellarticolo 187 del codice della strada.
Chi guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con lammenda da euro 1.000 a euro 4.000 (contro la previsione
attuale di ammenda da euro 258 a euro 1.032), larresto fino a tre
mesi. Inoltre, è prevista la possibilità che la pena possa
essere sostituita, a richiesta dellimputato, con lobbligo di
svolgere unattività sociale gratuita e continuativa per un
periodo da tre a sei mesi, presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno (attualmente
da quindici giorni a tre mesi). Di conseguenza è abrogato il comma
7, che attualmente dettava le sanzioni.
Analogamente è prevista la
revoca qualora il conducente sia titolare di patente professionale, o nellipotesi
di recidiva nel biennio da parte di titolare di patente di guida di categoria
B.
Allo stesso modo le sanzioni sono
raddoppiate qualora il conducente alla guida in stato di alterazione psicofisica
provochi un incidente.
La competenza a giudicare anche di
tale reato è riservata al tribunale in composizione monocratica.
È anche in questo caso prevista
la possibilità per gli agenti di polizia stradale di disporre il
ritiro della patente di guida quando i preliminari accertamenti di cui
al comma 2 dellarticolo 187 in commento abbiano dato esito positivo,
ma non sia prontamente disponibile lesito degli accertamenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, e vi siano tuttavia fondati motivi
di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica
dovuto allassunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: tale
ritiro può essere disposto fino allesito degli accertamenti,
e comunque per non più di dieci giorni.
Il rifiuto di sottoporsi allaccertamento
è disciplinato come già disposto in materia di guida in stato
di ebbrezza.
Larticolo 6 introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza.
Il comma 1, modificando larticolo
230 in materia di educazione stradale, espressamente prevede che tra le
materia finalizzate alla formazione dei giovani in tema di comportamento
stradale e sicurezza del traffico e della circolazione sia fatta menzione
dellinformazione sui rischi conseguenti allassunzione di sostanze
psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
Il comma 2 introduce un obbligo per
i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità
e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente
allattività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche:
essi dovranno esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a
diversi gradi di concentrazione di alcool nel sangue, nonché le
quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare
i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.
Larticolo 7 contiene una norma
transitoria che estende lapplicazione delle sanzioni amministrative
introdotte con il presente decreto-legge in sostituzione di sanzioni
penali anche alle violazioni commesse prima della data di entrata
in vigore del provvedimento, a condizione che il procedimento penale per
la stessa violazione non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili.
Dal presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non
è stata redatta relazione tenica.
(Previsto dallarticolo 17, comma
30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL
DECRETO-LEGGE
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
... Omissis ...
Art. 116. - (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori). 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis.
Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14
anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito
di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità
di cui al comma 11-bis.
1-ter.
A decorrere dal 1º ottobre 2005 lobbligo di conseguire il certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che
compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per linfrazione di cui allarticolo
142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro
che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti
fisici e psichici e dallattestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso unautoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui allultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater.
I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono
quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.
Fino alla data del 1º gennaio 2008 la certificazione potrà
essere limitata allesistenza di condizioni psico-fisiche di principio
non ostative alluso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina
generale.
1-quinquies.
Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari
di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti
a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri allatto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere
gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare
apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali,
stabilisce il procedimento per il rilascio, laggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei
certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con lobiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui allarticolo 119, dei
comuni, delle autoscuole di cui allarticolo 123 e dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente
di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti
categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B
Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per
i due veicoli superiore a 3,5 t;
C
Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche
se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è
richiesta la patente della categoria D;
D
Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a
otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E
Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie
B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando
trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone
e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di
autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D;
altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria
C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati
ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla
guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche,
nonché con determinate prescrizioni in relazione allesito
degli accertamenti di cui allart. 119, comma 4. Le limitazioni devono
essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi
non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché
i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni
per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al
comma 8-bis.
6. Possono
essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per
autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità
della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici
ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari
di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed
autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di
patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente
di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida
di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui allart. 115, comma
1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria
D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone
in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari,
devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla
base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti
nel regolamento.
8-bis.
Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati
o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C
e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi
e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato
tecnico, a norma dellarticolo 119, comma 10.
9. Nei casi
previsti dagli accordi internazionali cui lItalia abbia aderito,
per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali,
i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono
inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità,
capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento,
in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma
9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi desame
per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il
modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai
fini di evitare rischi di falsificazione.
11. Lannotazione
del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento
di abitazione nellàmbito dello stesso comune, viene effettuata
dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente
di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto
magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, notizia dellavvenuto trasferimento di residenza,
nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del
trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, lavvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870,
per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia
stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dellomesso
pagamento.
11-bis.
Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal
caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale
svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri.
I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione
secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente allinterno
della scuola, nellàmbito dellautonomia scolastica. Ai
fini dellorganizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione
stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle
autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico
è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalloperatore responsabile della gestione dei
corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti
presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura prevista dallarticolo 208, comma 2, lettera
c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità,
i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.
12. Chiunque,
avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida,
il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter
o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485.
13. Chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.338 a euro 9.357; la stessa sanzione si applica ai conducenti
che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice.
13-bis.
I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. [Chiunque,
pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui allart.
121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 35 euro a 143 euro. Ove ricorrano
i motivi ostativi al rilascio della patente di cui allarticolo 120,
si applica quanto disposto dal comma 13].
15. Parimenti
chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di
guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta
di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
allesame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o
alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
16. [Il titolare
di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila].
17. Le violazioni
delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni
di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca
del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici
mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 117. - (Limitazioni nella guida). 1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto letà di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi
tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito
il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di
90 km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per lindicazione sulla carta
di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni
alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data
di superamento dellesame di cui allarticolo 121. [Le predette
limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta
per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità
europee].
5. Il titolare
di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della
patente e comunque prima di aver raggiunto letà di venti anni,
circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della validità della patente da due
ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
... Omissis ...
Art. 126-bis. - (Patente a punti). 1. Allatto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nellanagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione allanagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. Lindicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle
norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici
punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. Lorgano
da cui dipende lagente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, allanagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando
sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano
conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi
ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dellorgano
di polizia dellavvenuto pagamento della sanzione, della scadenza
del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dellesito
dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico
del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dellarticolo 196, deve fornire allorgano
di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, allorgano
di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dellarticolo 196, sia esso persona fisica o giuridica,
che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione
di punteggio è comunicata agli interessati dallanagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi
i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito,
la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero
da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari
di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B,
C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente
di recuperare 9 punti. A tale fine, lattestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso allufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per laggiornamento dellanagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dellautorizzazione,
i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il
caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per
il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del punteggio, determina lattribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo
di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina lattribuzione di un credito
di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita
totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi allesame
di idoneità tecnica di cui allarticolo 128. A tale fine, lufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dellanagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento,
notificato secondo le procedure di cui allarticolo 201, comma 3,
è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato,
con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui allarticolo
12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
Tabella dei punteggi previsti allart.
126-bis
Norma |
Punti |
|
Art. 141 |
Comma 8 |
5 |
Comma 9, terzo periodo |
10 |
|
Art. 142 |
Comma 8 |
2 |
Comma 9 |
10 |
|
Art. 143 |
Comma 11 |
4 |
Comma 12 |
10 |
|
Comma 13, con riferimento al comma 5 |
4 |
|
Art. 145 |
Comma 5 |
6 |
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 |
5 |
|
Art. 146 |
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata |
2 |
Comma 3 |
6 |
|
Art. 147 |
Comma 5 |
6 |
Art. 148 |
Comma 15, con riferimento al comma 2 |
3 |
Comma 15, con riferimento al comma 3 |
5 |
|
Comma 15, con riferimento al comma 8 |
2 |
|
Comma 16, terzo periodo |
10 |
|
Art. 149 |
Comma 4 |
3 |
Comma 5, secondo periodo |
5 |
|
Comma 6 |
8 |
|
Art. 150 |
Comma 5, con riferimento allarticolo 149, comma 5 |
5 |
Comma 5, con riferimento allarticolo 149, comma 6 |
8 |
|
Art. 152 |
Comma 3 |
1 |
Art. 153 |
Comma 10 |
3 |
Comma 11 |
1 |
|
Art. 154 |
Comma 7 |
8 |
Comma 8 |
2 |
|
Art. 158 |
Comma 2, lettere d), g) e h) |
2 |
Art. 161 |
Commi 1 e 3 |
2 |
Comma 2 |
4 |
|
Art. 162 |
Comma 5 |
2 |
Art. 164 |
Comma 8 |
3 |
Art. 165 |
Comma 3 |
2 |
Art. 167 |
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: |
|
a) eccedenza non superiore a 1t |
1 |
|
b) eccedenza non superiore a 2t |
2 |
|
c) eccedenza non superiore a 3t |
3 |
|
d) eccedenza superiore a 3t |
4 |
|
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: |
||
a) eccedenza non superiore al 10 per cento |
1 |
|
b) eccedenza non superiore al 20 per cento |
2 |
|
c) eccedenza non superiore al 30 per cento |
3 |
|
d) eccedenza superiore al 30 per cento |
4 |
|
Comma 7 |
3 |
|
Art. 168 |
Comma 7 |
4 |
Comma 8 |
10 |
|
Comma 9 |
10 |
|
Comma 9 -bis |
2 |
|
Art. 169 |
Comma 8 |
4 |
Comma 9 |
2 |
|
Comma 10 |
1 |
|
Art. 170 |
Comma 6 |
1 |
Art. 171 |
Comma 2 |
5 |
Art. 172 |
Commi 10 e 11 |
5 |
Art. 173 |
Comma 3 |
5 |
Art. 174 |
Comma 4 |
2 |
Comma 5 |
2 |
|
Comma 7 |
1 |
|
Art. 175 |
Comma 13 |
4 |
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |
2 |
|
Comma 16 |
2 |
|
Art. 176 |
Comma 19 |
10 |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |
10 |
|
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |
10 |
|
Comma 21 |
2 |
|
Art. 177 |
Comma 5 |
2 |
Art. 178 |
Comma 3 |
2 |
Comma 4 |
1 |
|
Art. 179 |
Commi 2 e 2 -bis |
10 |
Art. 186 |
Commi 2 e 7 |
10 |
Art. 187 |
Commi 7 e 8 |
10 |
Art. 189 |
Comma 5, primo periodo |
4 |
Comma 5, secondo periodo |
10 |
|
Comma 6 |
10 |
|
Comma 9 |
2 |
|
Art. 191 |
Comma 1 |
5 |
Comma 2 |
2 |
|
Comma 3 |
5 |
|
Comma 4 |
3 |
|
Art. 192 |
Comma 6 |
3 |
Comma 7 |
10 |
|
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
... Omissis ...
Art. 142. - (Limiti di velocità). 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano lintensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dellultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i
limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità
minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando lapplicazione
al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione
di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada
hanno lobbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità
al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare
i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre limposizione
di limiti, ove non vi abbia provveduto lente proprietario; in caso
di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti dellente proprietario.
3. Le seguenti
categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato allaccordo di cui
allarticolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori
dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c)
macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d)
quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere
h), i) e l) dellart. 54, comma 1: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f)
autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri
abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
i)
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dellart. 82, comma 6: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l)
mezzi dopera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, lindicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nellarticolo 138, comma 11.
5. In tutti
i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli
obblighi stabiliti dallart. 141.
6. Per la
determinazione dellosservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque
non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8. Chiunque
supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594.
9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
... Omissis ...
Art. 170. - (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote). 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori
è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo
che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione e che il conducente abbia unetà superiore
a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi
per laggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione
dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli
di cui al comma 1 leventuale passeggero deve essere seduto in modo
stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. È
vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli
di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto allasse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro
i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque
viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
7. Alle violazioni
previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma
2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo
del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste
dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto
per novanta giorni.
... Omissis ...
Art. 173. - (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha lobbligo di usarli durante la guida.
2. È
vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli
delle Forze armate e dei Corpi di cui allarticolo 138, comma 11,
e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.
È consentito luso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare
purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe
le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento luso delle
mani.
3. Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
... Omissis ...
Art. 186. - (Guida sotto linfluenza dellalcool). 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche.
2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con larresto fino ad un mese e con lammenda
da euro 258 a euro 1.032. Per lirrogazione della pena è competente
il tribunale. Allaccertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,
ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione
II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano
le disposizioni dellarticolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino
al luogo indicato dallinteressato o fino alla più vicina autorimessa
e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine
di acquisire elementi utili per motivare lobbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di
cui allarticolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dellinterno, nel rispetto della riservatezza personale
e senza pregiudizio per lintegrità fisica, possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
4. Quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo,
in ogni caso dincidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dallinfluenza dellalcool, gli organi
di Polizia stradale di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà
di effettuare laccertamento con strumenti e procedure determinati
dal regolamento.
5. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, laccertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per lespletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nellàmbito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui allarticolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora
dallaccertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), linteressato
è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellapplicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso
di rifiuto dellaccertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con lordinanza
con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma
2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dellarticolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino allesito della visita medica.
9. Qualora
dallaccertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando
lapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via
cautelare, dispone la sospensione della patente fino allesito della
visita medica di cui al comma 8.
Art. 187. - (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con luso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine
di acquisire elementi utili per motivare lobbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di
cui allarticolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dellinterno, nel rispetto della riservatezza personale
e senza pregiudizio per lintegrità fisica, possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
3. Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto leffetto conseguente alluso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui allarticolo 12,
commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche
o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini delleffettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano
in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento
e soccorso.
4. Le strutture
sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale
di cui allarticolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nellarticolo 186.
5. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per lespletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nellàmbito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui allarticolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dellorgano di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto,
sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellarticolo
119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino allesito
dellesame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità
indicate dal regolamento.
7. Chiunque
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con luso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con le sanzioni dellarticolo 186, comma
2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dellarticolo
186.
8. In caso
di rifiuto dellaccertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con le sanzioni di cui allarticolo 186, comma 2.
... Omissis ...
Art. 230. - (Educazione stradale). 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare luso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con i Ministri dellinterno, delle infrastrutture e dei trasporti e dellambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dellAutomobile Club dItalia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento alluso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, con
propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti
programmi nelle scuole, anche con lausilio degli appartenenti ai
Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente
alle predette istituzioni pubbliche e private; lordinanza può
prevedere listituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
allattuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti
sono reperite nellàmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni medesime.
2-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente
un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti.
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007.
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada
per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo
30 arpile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice
della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità
sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo
il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior
incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché ulteriori
norme preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri dellinterno, della giustizia e della salute;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. Allarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con lammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nellipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dellarresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. Allarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito del seguente:
«1. È
consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie
in materia di patenti.»;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai
titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio
non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente
comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dellarticolo 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo.»;
c)
al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto letà di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dellarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Allarticolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui
veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni
quattro.»;
b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)
1. Allarticolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo allimpiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dellinterno.»;
c)
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque
supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. Leccesso
di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore
di velocità di cui allarticolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, lapplicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179,
per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto
laccompagnamento del mezzo presso unofficina autorizzata, per
i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
e)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare
di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 82
comma 910»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma
violataPunti
Art.
142, comma 85
commi 9 e 9-bis10».
3. Allattuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nellambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti
durante la guida)
1. Il comma 3 dellarticolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia unulteriore violazione nel corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi
allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma
violataPunti
Art.
173, comma 35»
sono sostituite dalle seguenti:
«Norma
violataPunti
Art.
173, commi 3 e 3-bis5».
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto leffetto di stupefacenti)
1. Allarticolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato:
a)
con lammenda da euro 500 a euro 2000 e larresto fino a un mese,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Allaccertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
b)
con lammenda da euro 800 a euro 3.200 e larresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La pena può essere sostituita, a richiesta dellimputato, con
lobbligo di svolgere unattività sociale gratuita e continuativa
presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
due a sei mesi. Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno;
c)
con lammenda da euro 1.500 a euro 6.000, larresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere
sostituita, a richiesta dellimputato, con lobbligo di svolgere
unattività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di
un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dellarticolo
223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica.
2-quater.
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis
si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti»;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dellarticolo 187.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che
il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dellaccertamento di
cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione
è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente
è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con lordinanza
con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni
del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.»;
d)
al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora
dallaccertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
lapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino allesito
della visita medica di cui al comma 8.».
2. Allarticolo 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma l è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque
guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti
o psicotrope è punito con lammenda da euro 1000 a euro 4000
e larresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita,
a richiesta dellimputato, con lobbligo di svolgere unattività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. Allaccertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando
il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dellarticolo 223.
1-bis.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene
di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È
fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dellarticolo
186, comma 2-quater.»;
b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora
lesito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in
stato di alterazione psico-fisica dopo lassunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro
della patente di guida fino allesito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dellarticolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso lufficio o il comando da cui dipende lorgano
accertatore.»;
c)
il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dellaccertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui allarticolo 186, comma 7. Con lordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellarticolo 119.».
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza
dei rischi
di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. Allarticolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento allinformazione sui rischi conseguenti allassunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente allattività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre allentrata, allinterno e alluscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nellaria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. Linosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dellautorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007.
NAPOLITANO
Prodi Bianchi Amato Mastella Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella