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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 9.

(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)

    1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

    «Art. 128-bis. – (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente».