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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 6.

(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida)

    1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1,»;

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
    2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.