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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 5.

(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

    1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;
        b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;

        c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell’articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
        d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

        e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

    2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.