(Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
1. Allarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. È consentita la guida dei
motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;
b) al comma 2, le
parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 80 km/h»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida
di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è
consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo
per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni
di guida accompagnata ai sensi dellarticolo 115, nonché il
periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura.
I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti
con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente
comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide
autorizzate ai sensi dellarticolo 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo»;
d) al comma 3, primo
periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 1, 2 e 2-bis»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto letà di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui allarticolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2-bis dellarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.