(Modifiche allarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)
1. Allarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è
sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dellarresto
fino a un anno e con lammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice. La pena dellarresto si applica solo ai soggetti che abbiano
compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;
b) dopo il comma
13 è inserito il seguente:
«13.1 Per le violazioni di cui al comma
13 è competente il tribunale in composizione monocratica».