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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 3.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)

    1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
    «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell’arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;
        b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
    «13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».