(Nuove norme volte allindividuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne o sui
contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere
riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi lidoneità
del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità
della guida degli utenti della strada.
4. Qualora le confezioni dei prodotti
farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per
riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato
in un cartoncino pieghevole, inserito allinterno della confezione,
in modo che ne sia garantita la visibilità.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre
imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si
uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre
2008.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici
indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è
consentita fino al 31 dicembre 2009.
7. Qualora i prodotti farmaceutici
di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009
senza lindicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dellautorizzazione
allimmissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nellipotesi prevista dal
comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al
titolare dellautorizzazione allimmissione in commercio ladeguamento
della confezione, stabilendo un termine per ladempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza
entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute
può sospendere lautorizzazione allimmissione in commercio
del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.