(Modifiche allarticolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)
1. Allarticolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa lultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato allinteressato nelle forme previste dallarticolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dellarticolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta unulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».