Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677



Art. 30.

(Raccolta e invio dei dati relativi
all’incidentalità stradale)

    1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

    2. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.