(Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)
1. Allarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui allarticolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato
ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato
da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato
almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro
in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna,
presso unautoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di
guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere
posto, oltre al conducente, unaltra persona che non sia laccompagnatore.
Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno
recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni
del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui allarticolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui
al comma 2 dellarticolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. Laccompagnatore
è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente
minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di
guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni
per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste
le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è
sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi
dellarticolo 128. Lesito negativo dellesame di revisione
comporta anche la revoca dellautorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato
ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco laccompagnatore
indicato nellautorizzazione è punito con le sanzioni amministrative
previste dallarticolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dellarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali lautorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dellattività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso unautoscuola, ai requisiti soggettivi dellaccompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.