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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677



Art. 28.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

    1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.