Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (138 KB)

Versione HTML base



Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 24.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)

    1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

    2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.