(Introduzione dellarticolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire lapplicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo larticolo 224-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, lagente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dellarticolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma
1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dellarticolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al
prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le
disposizioni dellarticolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per
le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo, lagente od organo accertatore della violazione dispone
il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo
la procedura di cui allarticolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale
o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica allorgano di polizia competente affinché
disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dellarticolo
214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di
cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è
ammessa opposizione ai sensi dellarticolo 205.
6. La declaratoria di estinzione
del reato per morte dellimputato importa lestinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni
di legge per lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. Lestinzione
della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sullapplicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, lufficio
o il comando da cui dipende lagente accertatore della violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del
veicolo allintestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli
effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato
comma 3».