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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 22.

(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

    1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

    «Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
    5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
    6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
    7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».