Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori)
1. Allarticolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti allaccertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza laccertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per laccreditamento, nonché le modalità e le condizioni per leffettuazione delle modifiche».
2. Allarticolo 78 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei
trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva
fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere
effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della
casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione
di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti
i requisiti per laccreditamento, nonché le modalità
e le condizioni per leffettuazione delle modifiche»;
b) al comma 3, le
parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza laggiornamento
della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione
non scaduta delle prescritte visita e prova».
3. Il comma 4 dellarticolo 79 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo
che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui allarticolo 72
non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi
di cui allarticolo 80, comma 1, del presente codice e allarticolo
238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione
è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dellarticolo 80 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori
dei casi previsti dallarticolo 176, comma 18, chiunque»;
b)
al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;
c)
il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi,
lorgano accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo
è sospeso dalla circolazione fino alleffettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dellesito della revisione, si
applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo
le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. Allarticolo 97 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, primo
periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000.
Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dallarticolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter dellarticolo 75 e al comma 2-bis dellarticolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.