(Disposizioni per lesecuzione degli
articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285
del 1992)
1. Con regolamento emanato, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare lesecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dallarticolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dellinterno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra lassunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e linsorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dellassunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.