(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)
1. Sono esonerati dallapplicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo allapparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dallarticolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo allarmonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nellambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dellarticolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo Regolamento.