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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1677


Art. 13.

(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)

    1. Sono esonerati dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall’articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano.

    2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo Regolamento.