(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)
1. Larticolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio,
gli estratti del registro e le copie dellorario di servizio di cui
al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo,
al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dellarticolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui
al citato regolamento, conservati dallimpresa, devono essere esibiti,
per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti
terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti e dellispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni
delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata
o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate
attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo
installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma
2.
4. Il conducente che supera
la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che
non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o
settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore a unora ma non superiore a
due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante
la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui
al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di
cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo
di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima
dellinterruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006,
ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro
1.188.
9. Quando la violazione di
cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti
dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è
sprovvisto dellestratto del registro di servizio o della copia dellorario
di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro
1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o
tiene in modo incompleto o alterato lestratto del registro di servizio
o copia dellorario di servizio, salva lapplicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dellequipaggio
che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi
4, 5, 6, 7, 8 e 9 lorgano accertatore, oltre allapplicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo
dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire
il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione
o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;
del ritiro dei documenti di guida e dellintimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche
il comando o lufficio da cui dipende lorgano accertatore dove,
una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente
è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti
in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso
stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o lufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver
constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il
periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente
di guida.
13. Alle violazioni della normativa
comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro
Stato membro dellUnione europea, se accertate in Italia dagli organi
di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana
in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un
altro Stato membro; a tal fine, per lesercizio dei rimedi previsti
dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione
si considera quello dove è stato operato laccertamento in
Italia.
14. Per le violazioni delle
norme di cui al presente articolo limpresa, da cui dipende il lavoratore
al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con lautore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che limpresa
stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
15. Limpresa che, nellesecuzione
dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, salva lapplicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze,
tenuto conto anche della loro entità e frequenza, limpresa
che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai
sensi dellarticolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dellautorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dallautorità competente a regolarizzare
in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora limpresa
di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui
a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nelleventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza
al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza
o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dallautorità
che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di
revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze
di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto
di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dellarticolo
5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Il comma 22 dellarticolo 176 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma
19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere
c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi».
3. Larticolo 178 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. (Documenti di viaggio
per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo).
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui allarticolo
179 è disciplinata dalle disposizioni dellaccordo europeo
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti
ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º
luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo
1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo
sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dellarticolo
2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio,
i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dellorario di servizio di cui allaccordo indicato al comma
1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale
di cui allarticolo 12. I libretti individuali conservati dallimpresa
e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti e dellispettorato
del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni
delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata
o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate
attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo
installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma
2.
4. Il conducente che supera
la durata dei periodi di guida prescritti dallaccordo di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che
non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o
settimanale.
5. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore a unora ma non superiore a
due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante
la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste
dallaccordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di
cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo
di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima
dellinterruzione prescritti dallaccordo di cui al comma 1,
ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro
1.188.
9. Quando la violazione di
cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti
dallaccordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è
sprovvisto del libretto individuale di controllo, dellestratto del
registro di servizio o della copia dellorario di servizio previsti
dallaccordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato il libretto individuale di controllo, lestratto del registro
di servizio o copia dellorario di servizio, salva lapplicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dellequipaggio
che non osservano le prescrizioni previste dallaccordo di cui al
comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi
4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dellarticolo
174.
13. Per le violazioni delle
norme di cui al presente articolo limpresa, da cui dipende il lavoratore
al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con lautore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che limpresa
stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
14. Limpresa che, nellesecuzione
dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nellaccordo
di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, salva lapplicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze
si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dellarticolo
174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli
immatricolati in Stati non facenti parte dellUnione europea o dello
Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui
ai medesimi commi dellarticolo 174 si applicano allautorizzazione
o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti
internazionali».
4. Dopo il comma 8 dellarticolo 179 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno
a persone o cose, il comando dal quale dipende lagente accertatore
segnala il fatto allautorità competente, che dispone la verifica
presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto
o delliscrizione allalbo degli autotrasportatori di cose, per
lesame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi allanno
in corso».