Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge è volto a ridefinire in maniera complessiva la disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo labrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
Il provvedimento si compone di 25
articoli, suddivisi in 9 capi e di due allegati (A e B).
Il capo I (articoli 1-6), definisce
i princìpi generali e le finalità della proposta, le nozioni
di denominazione di origine ed indicazione geografica dei vini. Stabilisce
inoltre la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche. In particolare, viene disciplinato lutilizzo
delle denominazioni e delle indicazioni, individuate in denominazione
di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione dorigine
controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), per le cui produzioni
si esclude espressamente lutilizzo di organismi geneticamente modificati
(OGM); vengono definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione
(con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la
coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato
lutilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
Il Capo II (articoli 7-9) regola il
riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle
IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza
nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono
rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Il provvedimento,
in particolare, regola in modo puntuale la procedura di riconoscimento,
dalla fase della domanda (della quale sono individuati in modo analitico
i contenuti) fino allemissione del decreto ministeriale di riconoscimento,
con particolare attenzione alla elaborazione e ai contenuti dei disciplinari
di produzione (per i quali si rinvia allAllegato A).
Il capo III (articoli 10-14) disciplina
la certificazione e la rivendicazione dei vini DOCG, DOC e IGT. Per quanto
concerne la certificazione, si prevede che questa venga effettuata, nel
rispetto del piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di cui ciascuna denominazione dorigine
deve dotarsi, da soggetti in possesso di specifici requisiti (tra cui i
consorzi) individuati dalle regioni, con possibilità di mettere
a carico dei soggetti controllati i costi dellattività di
controllo. I vigneti destinati a produrre DOCG, DOC e IGT devono essere
dichiarati nello schedario delle superfici vitate, mentre i relativi terreni
devono essere iscritti nellapposito albo dei vigneti. Per quanto
concerne la rivendicazione, si prevedono specifiche analisi chimico-fisiche
e organolettiche, mentre specifiche norme sono dedicate alla riclassificazione
dei vini, per la quale si prevede, in particolare, la possibilità
per le regioni di modulare, su proposta dei consorzi volontari di tutela,
i massimali delle rese in relazione al carattere climatico delle annate.
Una apposita norma, infine, regola lalbo degli imbottigliatori.
Il capo IV (articolo 15) disciplina
composizione e funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle DOCG, delle DOC e delle IGT. Esso è un organo consultivo ed
esecutivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ed espressione dellinterprofessione vitivinicola.
Il capo V (articolo 16) disciplina
i consorzi volontari di tutela. I consorzi, per la cui costituzione sono
previsti requisiti minimi di rappresentatività, svolgono compiti
di natura tecnica, amministrativa e, ferme restando le competenze di vigilanza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attività
di controllo, con possibilità di porre a carico dei produttori,
in proporzione ai quantitativi di prodotto, i costi della relativa attività.
Il capo VI (articoli 17-19) disciplina
la designazione, la presentazione e la protezione dei vini DOCG, DOC e
IGT, con particolare riferimento ai recipienti e alla tappatura.
Il capo VII (articolo 20) disciplina
i concorsi enologici.
Il capo VIII (articoli 21-24) disciplina
il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative la cui entità,
rapportata generalmente ai quantitativi di prodotto in relazione ai quali
si è commessa la violazione, è ridotta rispetto a quanto
previsto dalla legislazione vigente.
Il capo IX (articolo 25) detta disposizioni
transitorie e abrogative, prevedendo, in particolare, che leffetto
abrogativo della normativa secondaria adottata in attuazione della legge
n. 164 del 1992 venga rinviato al momento delladozione
dei regolamenti di attuazione previsti dal provvedimento.