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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 23.

(Violazioni in materia di etichettatura)

    1. La sanzione per le violazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.