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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 19.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

    1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

    2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
    3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l’uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
    4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l’obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3.
    5. L’uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
    6. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.