(Impiego delle denominazioni geografiche)
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data di
cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente,
i prodotti che portano la denominazione di origine o lindicazione
geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione
di origine, al fine della presente legge, luso di nomi geografici
inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di
ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano
in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT
o possano creare confusione con essi, obbligatorio che i caratteri usati
per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza
ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in
larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per lindicazione
della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione
di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità
di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve
le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta lobbligo
per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al
comma 3.
5. Luso, effettuato con qualunque
modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti
di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG,
DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla
indicazione e denominazione usata.
6. Fatto salvo il disposto dellarticolo
2, comma 2, in caso di denominazione di origine o di indicazioni geografiche
tipiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna
di esse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne
determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.