(Recipienti dei vini DO e contrassegno
speciale
per i vini DOCG)
1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa vigente.
2. La tappatura a fungo ancorato è
riservata ai vini spumanti, fatte salve le deroghe, giustificate dalla
tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento
fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine, nel rispetto della
normativa vigente.
3. I vini DOCG devono essere immessi
al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore
a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale
contrassegno applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza linattivazione del contrassegno stesso. Esso
è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche,
le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, luso,
la distribuzione, il controllo, ed il costo dei contrassegni.