CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI
Art. 20.
(Concorsi enologici)
1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui
al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato
gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti
dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. La disciplina del riconoscimento
degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi
compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento
di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto
utilizzo delle distinzioni attribuite, è stabilita dalla normativa
vigente.