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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 8.

(Decadenza e revoca delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

    2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
    3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
    4. I vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all’estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.