(Decadenza e revoca delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
2. Qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale
provvede, con proprio decreto, alla revoca.
3. Le superfici non rivendicate con
alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque
anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
4. I vini perdono il diritto a utilizzare
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando
sono addizionati allestero da altro vino, in qualsiasi misura e di
qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa
del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è
imbottigliato.