Art. 7.
(Riconoscimento delle denominazioni
dorigine
e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nellultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti allalbo di cui allarticolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta allalbo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione
di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da
zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da
almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nellarea interessata
nellultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati
e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione
dellarea interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione
di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni,
per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o
con DOCG.
3. Lindicazione geografica tipica
(IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le
modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il riconoscimento delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle
rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente allapprovazione
dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite
dalla presente legge.
5. Le DOCG e le DOC possono essere
precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere
storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto
dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato
parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato
il suo utilizzo per una IGT.
6. Il riconoscimento di una DOCG può
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
7. Il riconoscimento di una DOC deve
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della
DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle
previste per la IGT.
8. Il decreto di cui al comma 4 fissa
la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di
produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere
transitorio.