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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 7.

(Riconoscimento delle denominazioni
d’origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

    2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell’area interessata nell’ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o con DOCG.
    3. L’indicazione geografica tipica (IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
    4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
    5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.
    6. Il riconoscimento di una DOCG può prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
    7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.
    8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.