RICONOSCIMENTO DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E DELLE
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE
Art. 7.
(Riconoscimento delle denominazioni
dorigine
e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nellultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti allalbo di cui allarticolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta allalbo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione
di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da
zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da
almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nellarea interessata
nellultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati
e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione
dellarea interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione
di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni,
per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o
con DOCG.
3. Lindicazione geografica tipica
(IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le
modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
4. Il riconoscimento delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle
rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente allapprovazione
dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite
dalla presente legge.
5. Le DOCG e le DOC possono essere
precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere
storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto
dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato
parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato
il suo utilizzo per una IGT.
6. Il riconoscimento di una DOCG può
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella della DOC di provenienza.
7. Il riconoscimento di una DOC deve
prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto
a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della
DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle
previste per la IGT.
8. Il decreto di cui al comma 4 fissa
la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di
produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere
transitorio.
(Decadenza e revoca delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
2. Qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale
provvede, con proprio decreto, alla revoca.
3. Le superfici non rivendicate con
alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque
anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
4. I vini perdono il diritto a utilizzare
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando
sono addizionati allestero da altro vino, in qualsiasi misura e di
qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa
del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è
imbottigliato.
(Procedure per il riconoscimento
delle
denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche
e
disciplinari di produzione)
1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dallallegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato nazionale vini dorigine di cui allarticolo 15, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.
2. La domanda di riconoscimento di
un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela
di cui allarticolo 16 o dalle organizzazioni di categoria che rappresentano
i produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare
almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati ed almeno il 35 per
cento della superficie rivendicata nellultimo biennio. La domanda
di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti,
purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti
allalbo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta
allalbo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nellultimo
biennio.
3. La domanda di riconoscimento di
un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;
b)
lelenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori
che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività
di cui al comma 2;
c)
una relazione comprovante:
1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, allesposizione, allaltitudine e al clima;
2) lorigine
geologica e la composizione dei terreni;
3) le caratteristiche
agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare:
i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi
di potatura e di irrigazione;
4) le rese
per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino,
tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
5) il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo
conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni
precedenti per il riconoscimento a DOCG e nei cinque anni precedenti per
il riconoscimento a DOC;
6) le caratteristiche
fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico
volumico minimo richiesto al consumo;
d) la documentazione storica e socioeconomica sullimportanza della viticoltura nella zona indicata;
e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.
4. Per il riconoscimento delle IGT e per lapprovazione
dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a
quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento
deve essere corredata da:
a) il disciplinare
di produzione di cui al comma 1;
b)
lelenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della
zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione
interessata;
c)
una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui
al comma 1;
d)
la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei
confini.
5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato nazionale vini di origine istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dellarticolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.
6. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della domanda di cui al comma 2, provvedono allistruttoria tecnico-amministrativa
della richiesta ed a trasmetterne lesito al Comitato nazionale vini
dorigine e al soggetto proponente.
7. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla
provincia autonoma, acquisito il parere del Comitato nazionale vini di
origine e tenuto conto dellesito della riunione di pubblico accertamento
di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia
autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente
modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione
di osservazioni al Comitato nazionale vini dorigine da parte dei
soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale vini
dorigine sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione
del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
8. La riunione di pubblico accertamento
è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Comitato nazionale vini dorigine di intesa con le regioni e con le
province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la
rispondenza della disciplina proposta, comprese le eventuali modifiche
introdotte nella fase istruttoria, con le indicazioni, le volontà
e le esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento,
aperta a tutti i soggetti economicamente interessati, dei quali deve essere
registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del
disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario
in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ed almeno un rappresentante del Comitato nazionale vini dorigine.
9. Qualora nel corso del procedimento
sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento
o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province
autonome interessate, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dellarticolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale partecipa almeno un componente del Comitato nazionale vini dorigine
e può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso
di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere
concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede
giurisdizionale.
10. Alle richieste di modifica dei
disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente
articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori
condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti
di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento
della DO, qualora relativa a condizioni non mutate:
a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;
b)
per le DO per le quali è consentito limbottigliamento al di
fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di
imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che listanza
presentata al Comitato nazionale vini di origine sia rappresentativa di
almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dellintera denominazione,
calcolata sulla base delle rivendicazioni dellultimo biennio, nonché
di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente.
Nelle more delloperatività dellalbo degli imbottigliatori
di cui allarticolo 14, la rappresentatività relativa alla
produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
c)
in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano
la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici
interessate possono ottenere la deroga per continuare limbottigliamento
nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque
anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato
azionale vini dorigine allegando idonea documentazione atta a comprovare
lesercizio dellimbottigliamento della specifica denominazione
di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni
precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare
di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute
da meno di tre anni;
d)
in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una
variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della
limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa
di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti allalbo e del 66
per cento della produzione media rivendicata nellultimo triennio;
e)
per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate
allandamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto
secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela
riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa
dalla regione o provincia autonoma interessata, che ne dà comunicazione
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei
vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la
seguente documentazione:
a) il disciplinare
di produzione di cui al comma 1;
b) una relazione relativa alle modifiche richieste.
12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.