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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 7.

(Riconoscimento delle denominazioni
d’origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è riservato ai vini già riconosciuti a DOC ed a zone espressamente delimitate, o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il 35 per cento dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 10 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

    2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni, che siano stati rivendicati nell’area interessata nell’ultimo biennio da almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della superficie della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento di una nuova denominazione di origine controllata è altresì possibile, alle stesse condizioni, per i vini provenienti da zone già riconosciute con altra DOC o con DOCG.
    3. L’indicazione geografica tipica (IGT) è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla presente legge.
    4. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le procedure stabilite dalla presente legge.
    5. Le DOCG e le DOC possono essere precedute o seguite da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, purché espressamente previsto dal relativo disciplinare. Il nome geografico suddetto non è considerato parte integrante della DOCG o della DOC e pertanto non è pregiudicato il suo utilizzo per una IGT.
    6. Il riconoscimento di una DOCG può prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
    7. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella delle IGT precedentemente rivendicate. Il riconoscimento della DOC può comportare la disciplina di tipologie diverse da quelle previste per la IGT.
    8. Il decreto di cui al comma 4 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

Art. 8.

(Decadenza e revoca delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.

    2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
    3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica per cinque anni consecutivi sono cancellate dagli albi.
    4. I vini perdono il diritto a utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche quando sono addizionati all’estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.

(Procedure per il riconoscimento
delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche
e disciplinari di produzione)

    1. I disciplinari di produzione dei vini DO e IGT devono contenere gli elementi previsti dall’allegato A annesso alla presente legge. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato nazionale vini d’origine di cui all’articolo 15, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere apportate modificazioni al citato allegato A.

    2. La domanda di riconoscimento di un vino DOC o IGT è presentata dai consorzi volontari di tutela di cui all’articolo 16 o dalle organizzazioni di categoria che rappresentano i produttori interessati. Per le DOC tali soggetti devono rappresentare almeno il 35 per cento dei viticoltori interessati ed almeno il 35 per cento della superficie rivendicata nell’ultimo biennio. La domanda di riconoscimento di un vino DOCG è proposta dai medesimi soggetti, purché rappresentino almeno il 51 per cento dei viticoltori iscritti all’albo, almeno il 51 per cento della superficie totale iscritta all’albo ed almeno il 66 per cento della produzione rivendicata nell’ultimo biennio.
    3. La domanda di riconoscimento di un vino DO deve essere corredata dalla seguente documentazione:

        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) l’elenco sottoscritto direttamente da un numero minimo di viticoltori che rappresentino rispettivamente i requisiti di rappresentatività di cui al comma 2;
        c) una relazione comprovante:

        1) le caratteristiche ambientali della zona in questione con particolare riguardo alla giacitura, all’esposizione, all’altitudine e al clima;

        2) l’origine geologica e la composizione dei terreni;
        3) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato e in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e di irrigazione;
        4) le rese per ettaro espresse in quantità di uve, di mosto di uve e di vino, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
        5) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia, tenendo conto in particolare dei titoli alcolometrici constatati nei dieci anni precedenti per il riconoscimento a DOCG e nei cinque anni precedenti per il riconoscimento a DOC;
        6) le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

        d) la documentazione storica e socioeconomica sull’importanza della viticoltura nella zona indicata;

        e) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

    4. Per il riconoscimento delle IGT e per l’approvazione dei relativi disciplinari di produzione la procedura è analoga a quella prevista per le DOCG e per le DOC. La domanda di riconoscimento deve essere corredata da:
        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) l’elenco sottoscritto da almeno il 20 per cento dei viticoltori della zona interessata e che sia espressione almeno del 35 per cento della produzione interessata;
        c) una relazione comprovante gli elementi previsti dal disciplinare di cui al comma 1;
        d) la cartografia della zona, con allegata una relazione illustrativa dei confini.

    5. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare contestualmente alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti e al Comitato nazionale vini di origine istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 15, la domanda di riconoscimento corredata dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4.

    6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvedono all’istruttoria tecnico-amministrativa della richiesta ed a trasmetterne l’esito al Comitato nazionale vini d’origine e al soggetto proponente.
    7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa ai sensi del comma 6 dalla regione o dalla provincia autonoma, acquisito il parere del Comitato nazionale vini di origine e tenuto conto dell’esito della riunione di pubblico accertamento di cui al comma 8, comunica al soggetto proponente e alla regione o provincia autonoma competente la proposta di disciplinare di produzione eventualmente modificata. La proposta di disciplinare è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire la presentazione di osservazioni al Comitato nazionale vini d’origine da parte dei soggetti interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Comitato nazionale vini d’origine sulle eventuali osservazioni pervenute, provvede alla emissione del decreto di riconoscimento della DO o della IGT.
    8. La riunione di pubblico accertamento è fissata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini d’origine di intesa con le regioni e con le province autonome interessate, allo scopo di permettere di verificare la rispondenza della disciplina proposta, comprese le eventuali modifiche introdotte nella fase istruttoria, con le indicazioni, le volontà e le esigenze dei soggetti interessati. Alla riunione di pubblico accertamento, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipa almeno un funzionario in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed almeno un rappresentante del Comitato nazionale vini d’origine.
    9. Qualora nel corso del procedimento sia necessaria una valutazione congiunta della domanda di riconoscimento o delle relative modifiche proposte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipa almeno un componente del Comitato nazionale vini d’origine e può assistere il soggetto proponente il riconoscimento. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenere concluso e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
    10. Alle richieste di modifica dei disciplinari dei vini DO si applicano le procedure previste dal presente articolo per il riconoscimento dei disciplinari, con le seguenti ulteriori condizioni, ferma restando la possibilità per i soggetti proponenti di non produrre la documentazione già presentata in sede di riconoscimento della DO, qualora relativa a condizioni non mutate:

        a) la variazione della composizione varietale deve essere espressamente programmata e prefissata nel disciplinare, con particolare riguardo al termine per il relativo adeguamento;

        b) per le DO per le quali è consentito l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che l’istanza presentata al Comitato nazionale vini di origine sia rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell’intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell’ultimo biennio, nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell’operatività dell’albo degli imbottigliatori di cui all’articolo 14, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
        c) in caso di modifiche del disciplinare di produzione di una DO che introducano la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata per cinque anni, prorogabili, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato azionale vini d’origine allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni;
        d) in caso di modifiche del disciplinare di produzione che comportino una variazione nel nome della denominazione, della zona di produzione o della limitazione alla zona di vinificazione, la domanda deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento dei soggetti iscritti all’albo e del 66 per cento della produzione media rivendicata nell’ultimo triennio;
        e) per deroghe di carattere temporaneo, consentite dal disciplinare, legate all’andamento della campagna vendemmiale quali acidità, estratto secco o altre, è sufficiente la richiesta del consorzio di tutela riconosciuto o dalle organizzazioni di categoria. La deroga è concessa dalla regione o provincia autonoma interessata, che ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    11. Le richieste di modifica dei disciplinari dei vini IGT vanno presentate dai soggetti di cui al comma 2, allegando la seguente documentazione:
        a) il disciplinare di produzione di cui al comma 1;

        b) una relazione relativa alle modifiche richieste.

    12. Per le modifiche che comportano una variazione del nome della denominazione e della zona di produzione si applica quanto previsto al comma 10.