DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 25.
(Disposizioni transitorie e abrogative)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
2. Ove non diversamente indicato,
i decreti ministeriali previsti in attuazione della presente legge hanno
natura non regolamentare.
3. Le sanzioni di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla data di cui al comma
1 continuano ad applicarsi le disposizioni che, sul piano della generalità
e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione
e la denominazione di vini di cui alla presente legge.
5. Con labrogazione, ai sensi
del comma 6, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 20 giugno 2001, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti
ai consorzi di tutela fino alla fine della sperimentazione secondo le disposizioni
allo scopo adottate.
6. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, recante nuova disciplina delle denominazioni dorigine;
b)
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, recante disciplina del procedimento di riconoscimento
di denominazione dorigine dei vini;
c)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 1º aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1992,
recante disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni
di origine geografiche e per le indicazioni tipiche dei vini;
d)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 22 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante
elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei
vini DOCG e DOC;
e)
decreto del Ministro dellagricoltura e delle foreste 22 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1992, recante
condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni,
di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini DOCG e DOC;
f)
articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
g)
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 16
giugno 1998, n. 280, recante norme sullorganizzazione, sulle competenze
e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del
servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini;
h)
regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari
e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire
lattività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini;
i)
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, decreto
direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 21 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002,
e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003.