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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 4.

(Ambiti territoriali)

    1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all’articolo 2.

    2. Le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
    3. Soltanto all’interno delle denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate, comunemente denominate sottozone, le cui produzioni – che devono avere la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa – sono espressamente previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
    4. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche DOC e DOCG.
    5. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite, localizzati all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
    6. La menzione «vigna» o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, definita nell’albo dei vigneti di cui all’articolo 10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
    7. Le zone caratteristiche delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.