(Ambiti territoriali)
1. Per denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui allarticolo 2.
2. Le zone di produzione di cui al
comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione
di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano
analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le
medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Soltanto allinterno delle
denominazioni di origine possono essere previste zone ulteriormente delimitate,
comunemente denominate sottozone, le cui produzioni che devono avere
la stessa base ampelografica, peculiarità ambientali o tradizionalmente
note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico
o amministrativo, anche con rilevanza amministrativa sono espressamente
previste nel disciplinare di produzione e più rigidamente disciplinate.
4. I nomi geografici che definiscono
le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere
i vini derivanti da dette zone di produzione, che possono comprendere anche
DOC e DOCG.
5. La possibilità di utilizzare
nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite,
localizzati allinterno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC,
è consentita per tali produzioni, a condizione che sia espressamente
prevista nei disciplinari di produzione di cui trattasi.
6. La menzione «vigna» o
suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può
essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini
DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo
o nome tradizionale, definita nellalbo dei vigneti di cui allarticolo
10 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve.
7. Le zone caratteristiche delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, utilizzando solo il nome
della sottozona oppure possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente
alla DOC principale.