Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (142 KB)

Versione HTML base



Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 3.

(Classificazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

        a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

        b) denominazioni di origine controllata (DOC);
        c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).

    2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.

    3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

        a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);

        b) VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
        c) VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).

    4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sull’etichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.

    5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.