(Classificazione delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni
geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b)
denominazioni di origine controllata (DOC);
c)
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dallItalia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:
a) VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);
b)
VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
c)
VFQPRD (vini frizzanti di qualità di prodotti in regioni determinate).
4. Le menzioni Kontrollierte Ursprungsbezeichnung e Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung possono figurare rispettivamente sulletichettatura dei vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
5. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Val dAosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.