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Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 745


Art. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

    1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. La denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
    3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l’aceto di vino.
    4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG, DOC e IGT.