(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui allarticolo 1 sono utilizzate per designare i mosti ed i vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base allordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine o lindicazione
geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate
per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti allarticolo
1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei
consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
3. Qualsiasi altra bevanda a base
di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini
spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni dorigine
e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione,
fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose,
i vini aromatizzati, i vermouth e laceto di vino.
4. È fatto divieto di utilizzare
uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini DOCG,
DOC e IGT.